Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Direttiva Commissione Ue 2014/7/Ue

Aee - Modifiche alla direttiva 2011/65/Ue  - Esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione europea

Direttiva delegata 18 ottobre 2013, n. 2014/7/Ue

(Guue 9 gennaio 2014 n. L 4)

Direttiva che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché dei circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/Ue vieta l'uso di piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

(2) Il piombo è attualmente usato nelle saldature, nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché di circuiti stampati, fili elettrici, schermi e annessi connettori usati a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, e in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone, dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia.

(3) Attualmente non è disponibile una possibilità scientificamente o tecnicamente praticabile né sufficientemente affidabile per sostituire il piombo nell'applicazione in questione. I produttori hanno bisogno di più tempo per identificare soluzioni affidabili e sicure senza piombo.

(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/Ue,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2013.

Allegato

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue è aggiunto il seguente punto 27:

"27. Piombo

— nelle saldature,

— nei rivestimenti delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché di circuiti stampati,

— nei fili elettrici, schermi e annessi connettori, usati

a) in campi magnetici in una sfera di 1 m di diametro intorno all'isocentro del magnete nell'attrezzatura per la risonanza magnetica, compresi gli schermi per il paziente progettati per essere utilizzati entro tale sfera, o

b) in campi magnetici a una distanza di 1 m dalle superfici esterne dei magneti del ciclotrone e dei magneti per il trasporto del fascio e il controllo della direzione del fascio applicato in adroterapia.

Scade il 30 giugno 2020. "

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