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Commissione europea

Decisione 9 dicembre 2013, n. 2013/731/Ue

(Guue 11 dicembre 2013 n. L 332)

Decisione relativa alla comunicazione, da parte dell'Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/Ue relativa alle emissioni industriali

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), in particolare l'articolo 32, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32, paragrafo 5, primo comma della direttiva 2010/75/Ue, il 31 dicembre 2012 l'Irlanda ha presentato alla Commissione il proprio piano nazionale transitorio1 .

(2) Nel corso della valutazione della completezza del piano nazionale transitorio la Commissione ha rilevato alcune incongruenze fra gli impianti elencati nel piano nazionale transitorio e quelli indicati dall'Irlanda nell'inventario delle emissioni di cui alla direttiva 2001/80/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio 2 , nonché dati mancanti per un impianto. Queste circostanze non hanno consentito una corretta valutazione dei dati relativi a tale piano.

(3) Con lettera del 3 giugno 2013 3 , la Commissione ha invitato l'Irlanda a fornire chiarimenti in merito alle eventuali incoerenze tra il piano nazionale transitorio e l'inventario a norma della direttiva 2001/80/Ce, nonché in merito a uno specifico impianto di combustione.

(4) Con lettera del 10 luglio 20134 L'Irlanda ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione, riguardanti tra l'altro l'esclusione di un impianto dal piano nazionale transitorio.

(5) In seguito a un'ulteriore valutazione del piano nazionale transitorio e delle informazioni supplementari fornite il 4 settembre 20135 , la Commissione ha inviato una seconda lettera in cui ha pregato l'Irlanda di fornire chiarimenti circa la data di prima autorizzazione di una serie di impianti e la corretta applicazione delle norme di aggregazione di cui all'articolo 29 della direttiva sulle emissioni industriali. La Commissione ha inoltre chiesto una revisione del calcolo del contribuito ai massimali del piano nazionale transitorio per gli impianti multicombustibile.

(6) Con e-mail del 23 settembre 20136 , l'Irlanda ha fornito le informazioni supplementari e i chiarimenti richiesti, in conformità della decisione di esecuzione 2012/115/Ue della Commissione7

(7) La Commissione ha pertanto valutato il piano nazionale transitorio in conformità dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/Ue e della decisione di esecuzione 2012/115/Ue.

(8) In particolare, la Commissione ha esaminato la coerenza e la correttezza dei dati, le ipotesi e i calcoli utilizzati per determinare il contributo di ciascun impianto di combustione contemplato dal piano nazionale transitorio ai massimali di emissione in esso stabiliti. La Commissione ha inoltre verificato se il piano prevede obiettivi comprensivi delle relative tappe da raggiungere, delle misure da adottare e della tempistica da rispettare per il loro conseguimento nonché la presenza di un meccanismo di controllo per le future valutazioni di conformità.

(9) In seguito alle informazioni supplementari comunicate, la Commissione ha rilevato che i massimali di emissione per gli anni 2016 e 2019 erano stati calcolati utilizzando dati e formule appropriati e che i calcoli erano corretti. L'Irlanda ha fornito sufficienti informazioni sulle misure che verranno attuate per i massimali di emissione, il monitoraggio e le comunicazioni alla Commissione in merito all'attuazione del piano nazionale transitorio.

(10) La Commissione ritiene che le autorità irlandesi abbiano tenuto in considerazione le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, e alla direttiva 2010/75/Ue e della decisione di esecuzione 2012/115/Ue.

(11) Occorre applicare il piano nazionale transitorio senza pregiudicare il diritto applicabile a livello nazionale e dell'Unione. In particolare, al momento di stabilire le condizioni contenute nelle singole autorizzazioni per gli impianti di combustione contemplati dal piano nazionale transitorio, è opportuno che l'Irlanda garantisca la conformità con i requisiti di cui, tra l'altro, alla direttiva 2010/75/Ue, alla direttiva 2008/50/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio8 e alla direttiva 2001/81/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio 9

(12) A norma dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/Ue l'Irlanda è tenuta a informare la Commissione in merito a ogni successiva modifica del piano. Occorre che la Commissione valuti se tali modifiche sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/Ue e della decisione di esecuzione 2012/115/Ue.

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

1. Sulla base dell'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/Ue e della decisione di esecuzione 2012/115/Ue, non vengono sollevate obiezioni rispetto al piano nazionale transitorio comunicato dall'Irlanda alla Commissione il 31 dicembre 2012 a norma delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/Ue e modificato conformemente alle informazioni complementari inviate in data 10 luglio 2013 e 23 settembre 201310 .

2. L'elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio, gli inquinanti per i quali tali impianti sono coperti e i relativi massimali di emissione sono stabiliti nell'allegato.

3. L'attuazione del piano nazionale transitorio da parte delle autorità irlandesi non esenta Irlanda dal rispetto delle disposizioni della direttiva 2010/75/Ue per quanto concerne le emissioni dai singoli impianti di combustione contemplati dal piano nonché delle altre disposizioni in materia previste dalla normativa ambientale dell'Unione europea.

Articolo 2

Per ogni successiva modifica del piano nazionale transitorio comunicata in futuro dall'Irlanda la Commissione valuta la conformità con le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafi 1, 3 e 4, della direttiva 2010/75/Ue e della decisione di esecuzione 2012/115/Ue.

Articolo 3

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2013

 

Allegato

Elenco degli impianti che figurano nel piano nazionale transitorio

 

Numero Denominazione dell’impianto nel piano nazionale transitorio Potenza termica nominale totale il 31.12.2010 (MW) Inquinanti contemplati dal piano nazionale transitorio
SO2
Polveri
1

P0605-MP1/2 Units 1 and 2, Moneypoint Generating Station

1 540
2 P0605-MP3 Unit 3, Moneypoint Generating Station 770
3 P0561-AD1 Unit 1, Aghada Generating Station 670
4 P0561-AT1 Turbine CT11, Aghada Generating Station 283 - -
5 P0561-AT2 Turbine CT12, Aghada Generating Station 283 - -
6 P0561-AT4 Turbine CT14, Aghada Generating Station 283 - -
7 P0578-MR1 CT Unit, Marina Generating Station 277 - -
8 P0606-GR1/2 Units 1 and 2, Great Island Generating Station 346
9 P0606-GR3 Unit 3, Great Island Generating Station 303
10 P0607-TB1/2 Units 1 and 2, Tarbert Generating Station 340
11 P0607-TB3/4 Units 3 and 4, Tarbert Generating Station 1.232
12 P0482-EP1 Edenderry Power Limited 299

 

Massimali di emissione (in tonnellate)

 

2016 2017 2018 2019 1.1. - 30.6.2020
SO2 15.202 12.076 8.950 5.824 2.912
NOx 8.811 7.853 6.896 5.938 2.969
Polveri 1.514 1.196 878 560 280

Note ufficiali

1.

La comunicazione dell'Irlanda recante la data del 31 dicembre 2012, è stata inviata alla Commissione per posta il 31 dicembre 2012 ed è stata protocollata con il numero Ares(2012) 10636.

2.

Direttiva 2001/80/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1).

3.

Ares(2013) 1636798.

4.

Ares(2013) 2640846.

5.

Ares(2013) 2991162.

6.

Ares(2013) 3103789.

7.

Decisione di esecuzione 2012/115/Ue della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).

 

8.

Direttiva 2008/50/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1).

9.

Direttiva 2001/81/Cedel Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).

10.

La versione definitiva del piano nazionale transitorio è stata protocollata dalla Commissione il 26 novembre 2013 con il numero Ares (2013) 3571076.

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