Emissioni in aria, Dm Ambiente su deroghe per combustibili sperimentali
Aria (Normativa Vigente)
Il MinAmbiente ha fissato i criteri con cui gli impianti che emettono emissioni possono usare a titolo di ricerca e sperimentazione combustibili diversi da quelli ammessi ai sensi della Parte V del Dlgs 152/2006.
Il Dm 26 settembre 2017, ai sensi dell'articolo 293, comma 3 del Dlgs 152/2006, ha definito le modalità con cui i gestori degli impianti che emettono emissioni in atmosfera possono presentare la domanda per potere utilizzare a titolo di ricerca e sperimentazione combustibili diversi da quelli ammessi ai sensi della disciplina sulle emissioni degli impianti in atmosfera (e indicati nell'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006).
Negli impianti o stabilimenti autorizzati con autorizzazione integrata ambientale (Aia), autorizzazione unica ambientale (Aua) o autorizzazione alle emissioni in atmosfera, impiegare per ricerca e sperimentazione combustibili diversi da quelli ammessi costituisce "modifica sostanziale" e come tale va autorizzata, secondo le varie discipline applicabili. L'autorizzazione contiene le prescrizioni da seguire per l'utilizzo di tali combustibili. Entro 30 giorni dalla fine di ciascun utilizzo, il gestore invia i dati ai Ministeri dell'ambiente e dell'istruzione. Tali dati potranno essere valutati dalla Commissione prevista dal Dlgs 152/2006 che valuta l'implementare di ulteriori combustibili ammessi all'utilizzo negli impianti e indicati nell'allegato X, Parte V, Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Combustibili usati a fini di ricerca e sperimentazione - Modalità per l'esenzione dall'applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato X, Parte Quinta del Dlgs 152/2006 - Attuazione articolo 293, comma 3, Dlgs 152/2006
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme
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