Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Veneto 14 novembre 2013, n. 1294

Energia - Impianto fotovoltaico - Installazione su edificio - Autorizzazione paesaggistica - Diniego - Ragioni - Motivazione apodittica e generica - Illegittimità - Sussiste

Un diniego dell'autorizzazione paesaggistica per un impianto fotovoltaico che sia assolutamente generico e espresso in modo apodittico è illegittimo. Soprintendenza ancora una volta "bacchettata" dal Tar Veneto nella sentenza 14 novembre 2013, n. 1294.
I Giudici veneti ritornano (vedi sentenza 13 settembre 2013, n. 1104) sui dinieghi, troppo spesso generici e immotivati delle Soprintendenze alla realizzazione di impianti fotovoltaici. Il Tar ricorda che il "via libera" obbligatorio e vincolante della Soprintendenza ex Dlgs 42/2004, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, non può risultare del tutto apodittico e generico, prescindendo dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto, all'intervento di installazione della fonte rinnovabile in oggetto.
In particolare nel provvedimento impugnato risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione dell'impianto. Ragione per cui il diniego dell'Ente è stato annullato.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Fotovoltaico | Beni culturali e paesaggistici | Fotovoltaico | Autorizzazioni | Edilizia | Territorio | Beni culturali e paesaggistici | Edilizia | Autorizzazioni | Energie rinnovabili

Tar Veneto

Sentenza 14 novembre 2013, n. 1294

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto

(Sezione seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2013, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

contro

Comune di Garda, Ministero per i beni e le attività culturali;

 

per l'annullamento

della condizione imposta dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza ed applicata dal Comune di Garda all'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai ricorrenti in data 2 ottobre 2013, prot. n. 14.50972013, per l'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della loro abitazione, con ampliamento ai sensi della Lr 14/2009, contenente il divieto di installazione dei pannelli fotovoltaici sulla copertura dell'edificio e del parere negativo espresso dalla medesima Soprintendenza con nota in data 24 settembre 2013, prot. n. 26608, limitatamente all'imposizione della descritta condizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

Ritenuto che la fattispecie in esame sia riconducibile ad analoghe controversie, nelle quali è stato ugualmente censurato il parere sfavorevole espresso dalla Soprintendenza relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici, parere espresso con termini e motivazione del tutto identici a quelli qui contestati ("in quanto gli elementi da installare risulterebbero, in ordine alla posizione, alle dimensioni, alle forme, ai cromatismi, al trattamento superficiale riflettente, estremamente stridenti rispetto all'ambito nel quale si collocano e tali da alterare in modo negativo la visione del contesto paesaggistico circostante..");

che, conformemente all'orientamento già manifestato a tale riguardo, il ricorso è meritevole di accoglimento, in quanto la prescrizione contestata risulta viziata da eccesso di potere e difetto di motivazione;

che, invero, detta valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall'esprimere un giudizio riferito, in concreto, all'intervento di  cui si tratta;

che, infatti, nel provvedimento, non solo non vi è nessun riferimento alla metratura o al posizionamento dell'impianto, ma ancora risulta del tutto assente l'individuazione e la menzione di un elemento del paesaggio e dell'ambiente circostante che, in quanto tale, risulterebbe deturpato, o quanto meno pregiudicato, dalla realizzazione dell'impianto di cui si controverte;

che quindi non è ammissibile una valutazione astratta e generica non supportata da un'effettiva dimostrazione dell'incompatibilità paesaggistica dell'impianto;

che quindi, come già osservato dal Tribunale, cfr. sentenza n. 1104/2013, "Analogamente si è sostenuto che "attualmente la presenza di pannelli sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e la morfologia della copertura, non deve più essere percepita soltanto come un fattore di disturbo visivo, ma anche come un'evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva). Per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico occorre quindi dare prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici (in questo senso anche Tar Lombardia Brescia Sezione I, sentenza, 4 ottobre 2010, n. 3726 e sempre Tar Brescia Sezione I 15 aprile 2009 n. 859)";

per le considerazioni così svolte, il ricorso va accolto e per l'effetto va annullata la condizione imposta dalla Soprintendenza di Verona all'autorizzazione paesaggistica e contenente il divieto alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e/o solare.

Spese irripetibili.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per effetto annulla in parte qua, nei limiti di interesse, i provvedimenti impugnati.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 14 novembre 2013.

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