Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Piemonte 25 ottobre 2013, n. 1139

Energia - Impianto fotovoltaico - Struttura - Possibile utilizzo diverso connesso a quello diretto a produrre energia - Funzionalità anche come tettoia - Autorizzazione - Permesso di costruire - Necessità

Se i pannelli fotovoltaici possiedono oggettivamente anche la funzione tipica di una tettoia, per realizzarli occorre il permesso di costruire, non basta la Dia. Lo ricorda il Tar Piemonte nella sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139.
I Giudici piemontesi hanno dato ragione al Comune che aveva ordinato di non eseguire l'intervento in oggetto per il quale il ricorrente aveva presentato una denuncia di inizio attività (Dia). Per il Tar, in questo caso ci troviamo di fronte non a un impianto tecnologico, per il quale sarebbe sufficiente la Dia, ma a una struttura edilizia che può avere anche un utilizzo diverso, nella specie quello di una tettoia, per la quale è necessario il permesso di costruire ex Dpr 380/2001.
Se il ricorrente avesse posato i pannelli sul piano di calpestio del cortile, la valutazione poteva essere diversa. Ma l'intenzione era quella di sfruttare anche lo spazio sottostante, tentando di "fare passare" come realizzazione di un impianto tecnologico quello che era a tutti gli effetti un nuovo intervento edilizio (una tettoia). Infine i Giudici sottolineano la "malizia" del ricorrente, ricordando che nuovi interventi edilizi come quello in oggetto, in astratto autorizzabili, in quella zona del centro storico cittadino sono vietati dal piano regolatore comunale.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Autorizzazioni | Fotovoltaico | Edilizia | Autorizzazioni | Edilizia | Fotovoltaico | Beni culturali e paesaggistici | Procedure semplificate

Tar Piemonte

Sentenza 25 ottobre 2013, n. 1139

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1629 del 2007, proposto da:

Congregazione Suore Vincenzine di Maria Immacolata Istituto Albert, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Lanzo Torinese, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento:

del provvedimento del responsabile dello Sportello unico, prot. n. 6970/2477 del 1° ottobre 2007, con cui si ordina di non effettuare l'intervento di cui alla Dia presentata dalla ricorrente per la realizzazione di impianto fotovoltaico;

— per l'annullamento di ogni atto preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, e per il risarcimento del danno ex articolo 7 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m. ed i., da quantificarsi in corso di causa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Lanzo Torinese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2013 la dott.ssa (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Parte ricorrente è proprietaria, in Comune di Lanzo, di un immobile sito in zona di pregio del centro storico, sottoposta a vincolo paesistico ai sensi del Dm 30 ottobre 1956, comprensivo di un vasto cortile interno.

Il 5 agosto 2007 ha presentato, utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Comune, una denunzia di inizio attività avente ad oggetto un intervento di installazione di pannelli fotovoltaici. Il progetto prevedeva la realizzazione di due strutture realizzate con travi reticolate in metallo appoggiate su piastri-piastra pure metallici, l'una di altezza compresa tra i mt. 2,44 ed i mt. 4,04, l'altra di altezza leggermente inferiore: dette strutture avrebbero costituito il supporto per la posa di 60 pannelli fotovoltaici aventi una superficie complessiva pari ad 84 mq., e sarebbero state collocate all'interno del cortile interno, in nessun punto visibile dalla via pubblica.

Con il provvedimento oggetto di gravame il responsabile dello Sportello unico per l'edilizia del Comune di Lanzo ha ordinato di non effettuare l'intervento indicando la seguente ragione: "Nella zona centro storico l'articolo 22/5 delle norme tecniche di attuazione della Rev. al Prgc non ammette l'intervento di nuova costruzione, specificamente precisato all'articolo 9 delle stesse norme. La nuova costruzione è ammessa esclusivamente in caso di sostituzione edilizia in attuazione di piano di recupero.".

Avverso il predetto provvedimento la Congregazione ricorrente ha proposto gravame, deducendone la illegittimità per violazione ed errata applicazione degli articoli 22 e 23, in relazione agli articoli 10 e 3 del Dpr 380/2001, dell'articolo 22 comma 5 delle Nta, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento, travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria: si tratta di strutture tecniche, indidonee a determinare aumento del carico urbanistico, e come tali non sono soggette a permesso di costruire ma a semplice denunzia di inizio attività; il Comune, nella propria circolare n. 6/2007 nonché nella modulistica, ha considerato i suddetti interventi soggetti Dia; in alcun modo può essere considerato quale intervento di nuova costruzione.

La ricorrente ha quindi insistito per l'annullamento dell'atto impugnato, formulando altresì domanda di risarcimento del danno, quantificando lo stesso in euro 33,00 al giorno per mancato funzionamento.

Il Comune di Lanzo si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

Alla camera di consiglio del 6 febbraio 2008 il Collegio accoglieva la domanda cautelare e per l'effetto sospendeva l'atto impugnato, rilevando che la struttura che parte ricorrente intendeva realizzare risultava funzionale solo alla produzione di energia elettrica.

Il ricorso è stato infine introitato a decisione alla pubblica udienza del 10 ottobre 2013.

Il Collegio ritiene di doversi discostare dalle indicazioni emergenti dalla ordinanza cautelare n. 102/08.

Invero la struttura che parte ricorrente intende realizzare, una volta ricoperta con i pannelli fotovoltaici, crea una superficie coperta di oltre 84 mq. che, avendo una altezza minima non inferiore a circa 2,30 mt, (quanto alla struttura più bassa: 2,44 mt. è invece l'altezza minima della struttura più elevata) risulta assolutamente fruibile, ad esempio quale spazio per il ricovero di arredi da giardino, di automezzi o per altri utilizzi. Pertanto, oltre che fungere da struttura portante dei pannelli fotovoltaici, la struttura in questione possiede oggettivamente anche le funzionalità tipiche delle tettoie, che per costante giurisprudenza vanno annoverate tra le nuove costruzioni soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui, inserendosi nella sagoma di un edificio preesistente, esse svolgano una funzione di mero riparo ed abbiano limitatissime dimensioni (ex multis: Consiglio di Stato Sezione V n. 3952 del 23/07/2013; Tar Campania-Napoli Sezione II, n. 3647 del 12 luglio 2013): le strutture che qui vengono in considerazione non si inseriscono nella sagoma del fabbricato preesistente, vengono realizzate ex novo e posseggono dimensioni del tutto significative, e pertanto integrano a tutti gli effetti una nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.

Parte ricorrente enfatizza il contenuto della circolare n. 6/2007 adottata dal Comune per la "installazione di pannelli solari ed altri impianti tecnologici anche di facciata" ed insiste nell'affermare che l'intervento in argomento sarebbe soggetto a semplice denunzia di inizio attività: si tratta di rilievi che non colgono nel segno. L'atto impugnato non si fonda tanto sulla necessità che l'intervento fosse preventivamente assentito con permesso di costruire, quanto piuttosto sul rilievo che esso integra una nuova costruzione la quale, non essendo sostitutiva di un manufatto preesistente, risulterebbe inammissibile in base alle norme tecniche di attuazione vigenti nella zona di riferimento. Che nella circolare esplicativa del Comune n. 6/2007 si legga che "Gli impianti solari e/o fotovoltaici sono da considerare, oltre che opere di pubblica utilità, estensioni dell'impianto idrico-sanitario e pertanto rientrano generalmente nelle procedure di autorizzazione previste per tali impianti. Ciò significa che, quando non sussistono particolari vincoli di tipo urbanistico o paesaggistico, è sufficiente presentare al Comune competente una dichiarazione di inizio attività ..." non giustifica la qualificazione dell'intervento in termini diversi da quelli evincibili dalla funzione del manufatto e la conseguente disapplicazione delle pertinenti norme tecniche di attuazione. Al limite, ove l'intervento fosse stato astrattamente ammissibile previo permesso di costruire, la circolare comunale in esame avrebbe potuto comportare una responsabilità del Comune per aver indotto la ricorrente a fare ricorso ad un titolo edilizio inappropriato, ma non è questo il caso, perché l'intervento è stato fermato prima che ad esso fosse dato corso e perché, comunque, non è astrattamente ammissibile: infatti l'articolo 22/5 delle Nta , che disciplina l'attività edilizia nelle zone di centro storico RA, ivi consente solo gli interventi finalizzati al recupero igienico o funzionale "da attuare nel rispetto delle strutture originali esterne …", gli ampliamenti contenuti nell'ambito del 10% del volume residenziale esistente o fino al 20% se accompagnati da piano di recupero, e sempre che rispettosi delle indicate funzionalità. La tabella allegata alla norma, inoltre, non menziona gli interventi di nuova costruzione, che pertanto risultano ammissibili solo nella misura in cui si compendino nei menzionati ampliamenti o in ristrutturazioni edilizie: la necessità che la nuova costruzione abbia funzione sostitutiva discende quindi dalla necessità di mantenersi nei limiti sopra indicati

Va conclusivamente sottolineato che le opere necessarie per la posa di pannelli fotovoltaici non possono sempre ed automaticamente considerarsi alla stregua di un impianto tecnologico: non quando la struttura dia luogo, complessivamente considerata, ad un manufatto che in potenza sia suscettibile di un utilizzo diverso da quello connesso alla produzione di energia. Un pannello fotovoltaico ancorato alla falda di un tetto, ad un muro o al suolo all'evidenza non può avere alcun diverso utilizzo, e quindi tutte le opere necessarie per la relativa posa e funzionamento possono qualificarsi come impianti; ma quando il pannello — come nel caso di specie – di fatto svolge, esso stesso, un ruolo di copertura, andrà considerato anche come tale, allo stesso modo in cui un locale caldaia di dimensioni sovrabbondanti, rispetto a quelle strettamente necessarie per il ricovero della caldaia, non può considerarsi un mero locale tecnico. Se parte ricorrente avesse previsto di ancorare i pannelli direttamente al piano di calpestio del cortile la valutazione sarebbe stata differente, ma è agevole osservare che una tale soluzione avrebbe diminuito la superficie utile del cortile di circa 84 mq., risultato che evidentemente parte ricorrente intendeva evitare: da qui la necessità di posarli "in sospensione" al fine di non perdere la fruibilità dello spazio sottostante. La soluzione normale sarebbe stata quella di realizzare una normale tettoia dotata di propria copertura, sulla quale posare i pannelli, che probabilmente avrebbe anche avuto costi molto più contenuti di una sofisticata struttura in metallo, ma è evidente che tale soluzione passava attraverso l'assenso alla realizzazione della tettoia di supporto, che si sapeva non essere ammessa dalle norme tecniche di attuazione. La soluzione proposta tende dunque a by-passare l'impossibilità di realizzare nuove costruzioni, ma di fatto vede i pannelli fotovoltaici svolgere anche una funzione di copertura in vista di salvaguardare la fruibilità dello spazio sottostante, e da tale constatazione discende che la struttura in argomento deve essere assimilata, nel complesso, ad una nuova tipologia di tettoia.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

La particolarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 25 ottobre 2013.

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