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Sentenza Consiglio di Stato 17 ottobre 2013, n. 5042

Edilizia - Autorizzazione paesaggistica - Violazione - Indennità prevista dall'articolo 15, legge 1497/1939 - Natura di sanzione amministrativa - Sussiste - Effettivo danno ambientale - Non richiesto

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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Consiglio di Stato

Sentenza 17 ottobre 2013, n. 5042

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 218 del 2002, proposto da:

Comune di Ventimiglia, da ultimo rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

 

contro

Soc. (omissis) Srl, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e (omissis), con domicilio eletto presso (omissis);

 

per la riforma

della sentenza del Tar Liguria — Genova Sezione I n. 01150/2000, resa tra le parti, concernente concessione edilizia in sanatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2013 il Consigliere (omissis) e uditi per le parti gli avvocati (omissis) e (omissis), per delega dell'Avvocato (omissis);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e diritto

Con ricorso al Tar per la Liguria, notificato in data 20 febbraio 1997, la Società "(omissis) Srl" chiedeva l'annullamento della nota del 7 gennaio 1997 dell'Assessore all'urbanistica del Comune di Ventimiglia, con la quale era stato determinato l'ammontare degli oneri relativi ad una concessione edilizia richiesta in sanatoria ex articolo 13 della legge 47/1985 per abuso edilizio, nonché l'ammontare della sanzione pecuniaria, applicata ex articolo 15 legge n. 1497/1939, essendo l'abuso commesso in zona tutelata.

La ricorrente esponeva che nel 1983 la società denominata "(omissis)", sua dante causa, realizzava senza titolo abilitativo una serie di boxes completamente interrati per complessivi mq. 1.014 destinati a ricovero per natanti e che le uniche opere necessitanti di autorizzazione, ex articolo 7 legge 1497/1939, erano costituite dalla rampa di accesso al locale interrato e dalla relativa serranda per la chiusura dell'ingresso, in quanto uniche opere visibili dall'esterno.

Successivamente sia la società (omissis) che la società (omissis) Srl, quest'ultima nell'anno 1988, presentavano domanda di condono edilizio ex articolo 31 legge n. 47/1985 per i singoli box-barca.

Il Comune di Ventimiglia, a seguito del parere favorevole reso dall'Ufficio beni ambientali della Regione Liguria al rilascio dell'autorizzazione in sanatoria ex articolo 7 legge 1497/1939, determinava in £. 26.488.445 l'oblazione dovuta dalla società ricorrente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge n. 47/1985, importo che però non veniva corrisposto. Più esattamente la (omissis), nel soprassedere al versamento, assumeva l'onere aggiuntivo degli interessi legali da conteggiare al momento dell'effettivo pagamento.

Successivamente il Comune, a seguito della richiesta effettuata nel dicembre 1996 dalla Società (omissis) Srl di emissione della nuova reversale di pagamento per il titolo anzidetto, con nota del 7 gennaio 1997 determinava gli oneri dovuti applicando la normativa vigente al momento del rilascio del titolo edilizio, rappresentata dalla delibera consiliare n. 96 del 18 dicembre 1995 adottata ai sensi della legge regionale n. 25/1995. Pertanto veniva quantificato l'importo dovuto dalla società ricorrente a titolo di contributo di concessione, di oblazione ex articolo 13 legge 47/1985 e a titolo di indennità ex articolo 15 legge 1497/1939 in complessive lire 182.682.000.

Ritenendo illegittima tale determinazione la Società (omissis) Srl ricorreva al Tar per la Liguria lamentando la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 25/1995 nonché la violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 della legge n. 1497/1939.

Il Tar, con sentenza n. 1150 dell'8 giugno 2000, ha accolto il ricorso.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello il Comune di Ventimiglia.

Si è costituita in giudizio la Società (omissis) Srl che, in via pregiudiziale, ha dedotto l'inammissibilità del gravame per omessa e generica specificazione dei motivi di appello e, nel merito, la infondatezza dei due motivi di censura.

Deve preliminarmente evidenziarsi che, diversamente da quanto assunto dall'appellata, l'appello non è inammissibile essendo ben chiari e specificati i motivi di censura della sentenza avanzati con lo stesso che, come si dirà di seguito, sono in parte fondati.

Con memoria del 4 aprile 2013 il Comune ha rappresentato di aver provveduto, in esecuzione della sentenza appellata, al rilascio in favore della Società (omissis) Srl del permesso di costruire in sanatoria e di aver quantificato il contributo per il titolo edilizio nella minore somma di €. 13.680,36, con riserva di eventuale conguaglio e fatto salvo l'esito del presente giudizio.

L'appellante, con il primo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza gravata perché contraria a tutti i principi ormai fissa", nonché la inapplicabilità al caso di specie degli articoli 14 e 17 della legge regionale n. 25/1995.

All'uopo l'appellante richiama giurisprudenza secondo la quale l'obbligo di pagamento degli oneri e dei contributi di urbanizzazione sorgerebbe al momento del rilascio del titolo di concessione e l'entità del contributo andrebbe determinata proprio all'atto del rilascio del titolo. L'articolo 14 della legge regionale n. 25/1995 che correla le modalità di computo al momento della domanda di concessione non sarebbe applicabile non avendo valenza retroattiva

L'appellante sostiene che la somma dovuta dalla Società (omissis) Srl sarebbe in totale pari a lire 113.674.800, di cui lire 56.837.400 a titolo di contributo di concessione e lire 56.837.400 a titolo oblazione ex articolo 13 legge 47/1985, e chiede, altresì, che si pervenga ad una determinazione del contributo concessorio, ritenuta la giurisdizione esclusiva in materia da parte del Giudice amministrativo.

Sul punto va richiamato in via generale il condivisibile indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2002, n. 4562), secondo cui la legge n. 47 del 1985 ha la dichiarata finalità di ripristinare, in presenza di determinate condizioni, la legalità violata nel settore edilizio-urbanistico attraverso una procedura che, diversamente da quella di rilascio della concessione edilizia ex lege n. 10 del 1977, presuppone l'esistenza dell'immobile, in quanto edificato entro una determinata data.

Diversamente che nella legge n. 10 del 1977, il fatto (la costruzione) precede e non segue il rilascio della concessione.

Quando al momento del rilascio della concessione i contributi vanno a gravare su un immobile ancora non esistente è pertanto ragionevole il collegamento tra momento del rilascio della concessione e tariffe comunali vigenti a quell'epoca in quanto l'effetto conformativo del territorio è già completamente prefigurato nei suoi aspetti ideali.

È evidente che, nell'ambito della legislazione di sanatoria, tutte queste considerazioni vengono meno: l'effetto si è già verificato e non in ragione del titolo rilasciato dall'Amministrazione ma proprio in assenza di quest'ultimo.

È perciò coerente con il principio di ragionevolezza individuare una data entro la quale scaturiscano gli effetti giuridici utili per la conformazione del fabbricato, data che non può essere in ogni caso del tutto svincolata da quella di ultimazione dell'opera.

Con ciò si evita anche l'insorgere di situazioni di disuguaglianza che si verificherebbero laddove due identiche violazioni urbanistico – edilizie, contemporaneamente ultimate, possano essere sanate con la corresponsione di oneri di diverso importo.

Nel rispetto dei principi di buon andamento della pubblica Amministrazione (articolo 97 Cost.), va allora esclusa la possibilità per il Comune di determinare la tariffa applicabile al caso, sulla base della oscillazione dei tempi di risposta all'istanza presentata dal privato.

Il corretto esercizio delle attribuzioni da parte dei soggetti pubblici (articoli 3, 97 Cost.), obbliga infatti a svolgere le attività istruttorie necessarie entro tempi ragionevoli e non, come nel caso di specie, in diversi anni ( oltre alla sentenza citata Consiglio di Stato, Sezione V, 6 ottobre 2002, n. 4562, cfr. anche Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2012, n.5201).

Ciò premesso è da condividersi quanto ritenuto dal Tar secondo cui andrebbero applicati i valori tabellari vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria e non quelle vigenti al momento del rilascio del richiesto titolo edilizio, tanto più se si considera sul piano sistematico che il citato articolo 14 della legge regionale prende in considerazione il momento della presentazione della domanda di concessione ex novo con previsione estensibile sul piano logico, per quanto detto, alle concessioni in sanatoria.

Si può prescindere dalla questione della valenza, retroattiva o meno, del citato articolo 14 , tenuto conto dell''articolo unico della legge regionale interpretativa Liguria 20 aprile 1994, n. 21, in forza della quale i contributi di concessione in sanatoria previsti dalla legge regionale 26 aprile 1985, n. 25, attuativa della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono quantificati in base alla normativa vigente alla data di presentazione dell'istanza in sanatoria delle opere abusive.

Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la illegittimità dell'irrogazione alla Società (omissis) della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 15 legge 1497/1939.

Da un lato la Sezione condivide l'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui dal combinato disposto degli articoli 7 e 15 della legge n. 1497 del 1939 si ricava l'ammissibilità del rilascio di un'autorizzazione paesistica in un momento successivo alla realizzazione dell'intervento edilizio in area vincolata. Detta autorizzazione costituisce titolo di legittimazione " lato sensu" riconducibile al paradigma dell'articolo 7, utilizzabile ai fini della positiva definizione del procedimento di sanatoria ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 47 del 1985 (Consiglio di Stato,VI sentenza n. 5864 del 31 ottobre 2000).

Dall'altro come affermato dal costante insegnamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, IV, 14 aprile 2010 n. 2083; 12 marzo 2009 n. 1464) l'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 1497/1939 ha natura di sanzione amministrativa e prescinde dalla sussistenza di un effettivo danno ambientale.

Ne consegue che nel caso di specie non può addursi la mancanza di un concreto impatto ambientale dell'abuso realizzato per eccepirsi la mancanza del presupposto sostanziale dell'applicazione di tale sanzione (cfr. Consiglio di Stato, I, parere n. 2834/2010 in data 9 novembre 2011).

Il danno ambientale, unitamente al profitto conseguito, rileva solo come parametro per la commisurazione del quantum della sanzione, di carattere sostanzialmente equitativo e da ricollegare ad una stima tecnica ancorché non articolata ed analitica per la stessa natura del danno paesistico. (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 marzo 2011, n. 1359).

Il secondo motivo è dunque fondato per le considerazioni da ultimo svolte, salvo l'onere per l'Amministrazione di rinnovare la quantificazione della sanzione alla stregua dei principi sopra esposti, in particolare relativamente all'effettivo e dimostrato vantaggio economico che il trasgressore ha, tratto dall'illecito commesso.

Tanto premesso l'appello va in parte respinto e in parte, nei termini sopraindicati, va accolto.

Sussistono giusti motivi, in presenza di ragioni reciproche delle parti, per compensare tra le stesse le spese dell'attuale grado di giudizio.

 

PQM

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo accoglie nei termini indicati in premessa..

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 17 ottobre 2013.

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