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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Corte dei Conti Sicilia 10 ottobre 2013, n. 3018

Tutela del territorio - Compiti istituzionali - Bruciatura del materiale vegetale residuato - Negligenza - Incendi boschivi - Danno erariale - Sussiste

Corte dei Conti Sicilia

Sentenza 10 ottobre 2013, n. 3018

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

composta dai seguenti magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente

 

Sentenza

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 60844 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di

(omissis)

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 settembre 2013, il relatore, dott.  (omissis), il Pubblico Ministero, nella persona della dott.ssa (omissis). Non costituito il convenuto.

Ritenuto in

Fatto

In data 19 agosto 2005 nella Contrada Runzi del territorio del Comune di Erice (TP) si verificava un incendio boschivo che si propagava per un'estensione di Ha. 3,00, di cui Ha. 2,00 di superficie di bosco misto di proprietà del Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali dell'Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia ed Ha. 1,00 di terreno incolto di proprietà privata.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio richiedevano l'intervento di uomini, aerei ed elicotteri del Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale Regionale, dei  Vigili del fuoco e della Protezione Civile.

Il sig. (omissis), all'epoca dei fatti Capo Squadra del Demanio forestale regionale di Erice, in servizio presso il bosco di Contrada Runzi, veniva sottoposto a procedimento penale, innanzi al Tribunale di Trapani, per il reato di cui all'articolo 423 bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo) poiché, dopo aver effettuato bruciature del materiale di risulta della pulizia di un viale parafuoco, si era allontanato dal luogo pur in presenza di fumo, non curandosi neppure di lasciare personale della sua squadra al fine di controllare l'eventuale ripresa di focolai.

Con nota n. 279 del 10 aprile 2006 l'Ispettorato Riparimentale delle Foreste del Corpo Forestale regionale di Trapani comunicava alla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale, per i profili di competenza, che dei fatti accaduti in data 19 agosto 2005 era stata data notizia in ordine a presunte responsabilità di operai forestali anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani.

Con sentenza n.378/09 del 9 aprile 2009, divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2009, il Tribunale di Trapani ha condannato il sig. (omissis) alla pena di 8 mesi di reclusione, ritenendolo responsabile del reato ascrittogli.

Gli approfondimenti istruttori svolti dalla Procura facevano emergere un danno erariale complessivamente quantificato in euro 52.358,71, addebitabile al dipendente del Demanio Forestale di Erice sig. (omissis), nei cui confronti, in data 3 settembre 2012, emetteva atto di invito a dedurre (atto notificato il 10 settembre 2012), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453.

La Procura regionale, quindi, non essendo state prodotte deduzioni difensive, con atto notificato in data 13 febbraio 2013, citava il sig. (omissis) chiedendone la condanna al pagamento, in favore della Regione Siciliana, Amministrazione ritenuta danneggiata, della somma di € 52.358,71, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

La quantificazione del danno, effettuata sulla base dei dati acquisiti dalla Procura regionale, si basava sulla nota prot. n. 00229342 del 9 marzo 2012 del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (Irf) del Corpo Forestale regionale di Trapani secondo cui:

— il danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi è stato pari a euro 10.486,00;

— il costo dell'intervento degli operai per lo spegnimento dell'incendio è stato pari a euro 339,81 (euro 276,51 per gli addetti allo spegnimento ed euro 63,30 per gli autisti);

— il danno per il deperimento totale di n.127 piante di alto fusto è stato pari a euro 8.089,00;

— il danno per il deperimento parziale di n. 72 piante di alto fusto (calcolato nella percentuale del 30% del loro valore) è stato pari a euro 412,00;

— il costo di ripulitura della superficie percorsa dall'incendio e del reimpianto è stato pari a euro 1.886,00.

Con successiva nota prot. n. 0045794 del 17 aprile 2012, il medesimo Servizio Irf ha riferito di attendere l'attestazione del Dipartimento della Protezione Civile relativa ai costi di spegnimento sopportati dallo Stato per fornire un dato esaustivo dei costi di spegnimento, precisando comunque che – dai dati in possesso del Servizio Irf– risultavano i seguenti costi per l'impiego di mezzi aerei:

— euro 3.284,96 per l'utilizzo dell'elicottero con sigla Sierra 4 (n.12 sganci effettuati per ore 1,00);

— euro 900,00 per l'impiego delle squadre 1° e 2° (rapporti d'intervento 5421-1, 5421-2, 5421-3), come da nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani prot. n. 4158 del 20 marzo 2012.

Infine, con ulteriore nota prot. n. 0078138 del 21 giugno 2012, l'Amministrazione regionale ha prodotto copia della comunicazione del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. Aer/0041147 in data 15 giugno 2012, relativa ai costi di spegnimento per intervento aereo dell'incendio del 19 agosto 2005 (missione AIB), ammontanti:

— a euro 7.289,11 per l'intervento del Canadair Cl-415 (Can 26) da Reggio Calabria;

— a euro 19.671,83 per l'intervento dell'elicottero Erikson S-64 call sign Malcom (N217 Ac) da Trapani.

All'udienza di discussione odierna il Vice Procuratore Generale, dott.ssa (omissis), reiterava le conclusioni rassegnate in atti.

 

Considerato in Diritto

Il giudizio è finalizzato all'accertamento della fondatezza della pretesa azionata dal Pubblico Ministero concernente un'ipotesi di danno erariale connesso ad un incendio boschivo cagionato, per grave negligenza nel disimpegno di un compito istituzionale (bruciatura del materiale vegetale residuato dalla pulizia di un viale tagliafuoco), da un dipendente dell'Azienda regionale Foreste Demaniali.

In via preliminare va dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli articoli 291 e 171 C.p.c.,  la contumacia dell'odierno convenuto, che, sebbene regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito.

Nel merito l'azione è fondata.

La responsabilità dell'operatore per il cagionato incendio è stata accertata con sentenza del Tribunale di Trapani n. 378/09 del 9 aprile 2009, divenuta irrevocabile in data 14 luglio 2009, recante la condanna alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'articolo 423 bis, secondo comma, del codice penale (incendio boschivo colposo).

Dalla dinamica dei fatti, definitivamente accertati, è risultato che il sig. (omissis), all'epoca dei fatti in servizio presso il bosco di Contrada Runzi in qualità di Capo Squadra del Demanio forestale di Erice, con negligenza, imprudenza ed imperizia, dopo aver effettuato bruciature del materiale di risulta della pulizia di un viale parafuoco, si allontanava dal luogo pur in presenza di fumo, non curandosi neppure di lasciare personale della sua squadra al fine di controllare l'eventuale ripresa di focolai, cagionando così un vasto incendio boschivo.

Orbene, ai sensi dell'articolo 651 C.p.p., "La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale". La condotta irritrattabilmente ascritta al (omissis) in sede penale, integra gli estremi della colpa grave.

Il Collegio reputa indubbia la sua esclusiva responsabilità nella vicenda.

Tant'è che, con sentenza di non luogo a procedere n. 96/07 del 10 aprile 2007, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trapani, ritenendo il (omissis) (separatamente giudicabile) responsabile in via esclusiva del reato di incendio colposo, ha prosciolto gli altri tre componenti la Squadra del Demanio Forestale di Erice presenti sul posto, poiché, quali semplici operai a tempo determinato "(…) erano diretti e dipendevano in via esclusiva dal Capo Squadra (omissis) e non avevano alcun spazio decisionale autonomo che consentisse loro di contestare le decisioni operative del superiore gerarchico. Sicché quando il (omissis) decise di abbandonare il focolaio prima del suo definitivo spegnimento, ritenendolo ormai in sicurezza (...) nessuno dei tre operai poteva ritenersi tenuto, ai sensi dell'articolo 40, ult. Cpv. C.p., ad una azione positiva  contrastante con le sue direttive ".

L'omissione di doverose ed elementari regole di attenzione e cura nello svolgimento delle proprie delicate funzioni da parte del sig. (omissis) costituisce, indubbiamente, una negligenza, superficialità ed imprudenza di rilevantissima entità.

In proposito, è estremamente significativa la circostanza che proprio in occasione delle operazioni di manutenzione dei presidi volti a scongiurare il dilagare degli incendi (pulizia dei viali tagliafuoco) un esperto ed addestrato operatore abbia dato luogo ad un incendio di vaste proporzioni. E che lo abbia provocato per aver omesso di sorvegliare i possibili inneschi rappresentati dalle sterpaglie bruciate.

Detta condotta gravemente colposa ha generato un ingente danno, alla cui consistenza hanno concorso, sia le spese sostenute per lo spegnimento e per il ripristino dei luoghi, sia la perdita patrimoniale rappresentata dall'incenerimento di alberi di alto fusto.

In particolare, il danno erariale accertato dalla Procura regionale sarebbe la risultante della sommatoria dei fattori di seguito specificati:

1) danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi pari a euro 10.486,00;

2) costo dell'intervento degli operai per lo spegnimento dell'incendio pari a euro 339,81 (euro 276,51 per gli addetti allo spegnimento ed euro 63,30 per gli autisti);

3) danno per il deperimento totale di n. 127 piante di alto fusto pari a euro 8.089,00;

4) danno per il deperimento parziale di n. 72 piante di alto fusto (calcolato nella percentuale del 30% del loro valore) pari a euro 412,00;

5) costo di ripulitura della superficie percorsa dall'incendio e del reimpianto pari a euro 1.886,00;

6) euro 3.284,96 per l'utilizzo dell'elicottero con sigla Sierra 4  del Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale regionale (n.12 sganci effettuati per ore 1,00);

7) euro 900,00 per l'impiego delle squadre 1° e 2° (rapporti d'intervento 5421-1, 5421-2, 5421-3), sostenuti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani (nota del Ministero dell'Interno — Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani prot. n. 4158 del 20 marzo 2012);

8) euro 7.289,11 per l'intervento del Canadair Cl-415 (Can 26) da Reggio Calabria ed euro 19.671,83 per l'intervento dell'elicottero Erikson S-64 call sign Malcom (N217 Ac) da Trapani sostenuti dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che li ha comunicati con propria nota prot. n. Aer/0041147 del 15 giugno 2012).

In realtà, però, come si evince dalla nota del Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (Irf) di Trapani del Corpo Forestale regionale n. 0029342 del 9 marzo 2012 e atti allegati, il "costo di ripulitura della superficie percorsa dall'incendio e del reimpianto pari a euro 1.886,00" (di cui al n. 5 del sopra riportato elenco) è una voce di costo che, unitamente a euro 8.600,00, è stata già ricompresa alla voce n. 1) "danno economico per il ripristino dello stato dei luoghi pari a euro 10.486,00". Perciò essa deve essere scomputata dall'ammontare del danno erariale contestato in citazione.

Il danno erariale che il convenuto deve essere chiamato a ristorare ammonta pertanto ad euro 50.472,71

In ordine alla identificazione dell'ente pubblico danneggiato occorre, tuttavia, evidenziare che erroneamente la Procura regionale ha individuato quale sola Amministrazione danneggiata la Regione Sicilia poiché, come rilevato, i costi di cui al n. 7 e 8 sono in realtà stati sostenuti da Amministrazioni dello Stato.

Al riguardo si osserva che l'errore (peraltro, nel caso di specie, solo parziale) commesso dalla Procura agente nell'individuazione dell'Amministrazione danneggiata non pregiudica il buon esito dell'azione, non rientrando tale profilo nel perimetro di applicazione del principio della corrispondenza tra i chiesto ed il pronunciato di cui all'articolo 112 C.p.c.. Ed infatti, ben può l'Organo giudicante, ovviamente nei limiti del prospettato danno, indicare quale beneficiario della condanna un soggetto diverso o cumulare, a quello reputato danneggiato, soggetti ulteriori che risultino aver subito parte del pregiudizio ascritto al convenuto (v. Corte dei conti, Sezione 2^ centrale d'appello, n. 52 del 20 marzo 2007).

Tutto ciò esposto, il Collegio, in parziale accoglimento della domanda della Procura, condanna il sig. (omissis) al pagamento della somma di euro 50.472,71.

Detto importo deve essere così ripartito:

In favore della Regione Sicilia euro 22.611,77.

In favore del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  euro 26.960,94.

In favore del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno euro 900,00.

Gli importi della condanna dovranno essere maggiorati della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, da calcolarsi, a seconda delle componenti che hanno contribuito ad integrare l'accertato danno, dalla data dell'evento dannoso o dalla data dell'esborso sostenuto in conseguenza dell'incendio, e sino alla pubblicazione della sentenza, secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'Istat.

Sulla somma in tal modo rivalutata andranno corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito della presente decisione e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

 

PQM

 

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 60844 del registro di segreteria, in accoglimento della domanda della Procura Regionale, condanna il sig. (omissis) a pagare la somma complessiva di € 50.472,71, di cui

euro 22.611,77 in favore della Regione Sicilia,

euro 26.960,94 in favore del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,

euro 900,00 in favore del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero dell'Interno,

importi da maggiorare della rivalutazione monetaria, da calcolarsi, nei termini di cui in motivazione, secondo gli indici Istat, fino al giorno del deposito della presente sentenza e degli interessi legali sulla somma così rivalutata da calcolarsi dal predetto deposito e sino al soddisfo;

pone, altresì, a carico del convenuto le spese processuali che fino alla  presente fase  di giudizio  si  liquidano  a  favore  dello  Stato  in €. 146,75 (euro centoquarantasei/75).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 30 settembre 2013.

 

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo,  10 ottobre 2013

 

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