Acque

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Commissione europea

Decisione 20 settembre 2013, n. 2013/480/Ue

(Guue 8 ottobre 2013 n. L 266)

Decisione che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/Ce

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, ix),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri sono tenuti a proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali in base alle disposizioni dell'allegato V della direttiva, entro 15 anni dall'entrata in vigore della medesima, salve alcune deroghe. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri sono tenuti a proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune deroghe, in base alle disposizioni dell'allegato V della medesima. Conformemente al punto 1.4.1, i), dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico per quanto riguarda i corpi idrici artificiali e fortemente modificati.

(2) L'esercizio di intercalibrazione prevede un approccio armonizzato per definire uno dei principali obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/Ce, ossia un buono stato ecologico.

(3) Il punto 1.4.1 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce istituisce una procedura per garantire la comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico tra i vari Stati membri, in quanto elemento determinante per la classificazione dello stato ecologico. A tal fine è opportuno che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell'Unione. A norma della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce e per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti nell'ambito delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri.

(4) Al fine di effettuare l'esercizio di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi di intercalibrazione geografici, ognuno dei quali comprende gli Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, come indicato nella parte 2 dell'allegato alla decisione 2005/646/Ce della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

(5) L'allegato V, punto 1.4.1, della direttiva 2000/60/Ce prevede che l'esercizio di intercalibrazione sia realizzato a livello degli elementi biologici, confrontando i risultati di classificazione dei sistemi nazionali di monitoraggio per ciascun elemento biologico e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri nello stesso gruppo di intercalibrazione geografico, e valutando la coerenza dei risultati con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce.

(6) La Commissione ha agevolato due fasi dell'esercizio di intercalibrazione tramite l'Istituto dell'ambiente e della sostenibilità del Centro comune di ricerca.

(7) Nell'ambito della strategia di attuazione comune della direttiva quadro sulle acque sono stati elaborati tre documenti di orientamento [n.61 e n.14 (due versioni) 2 ] al fine di facilitare il processo di intercalibrazione. Essi forniscono un riepilogo dei principi fondamentali del processo di intercalibrazione e delle opzioni per lo svolgimento dell'esercizio comprese le esigenze in merito alle scadenze e alle relazioni.

(8) Nel 2007 la Commissione ha ricevuto i risultati dell'intercalibrazione per una serie di elementi di qualità biologica. Essi sono stati inseriti nella decisione 2008/915/Ce della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione, che fissa le delimitazioni tra le classi che gli Stati membri devono utilizzare per le loro classificazioni nazionali dei sistemi di monitoraggio. I risultati della prima fase dell'esercizio di intercalibrazione erano incompleti in quanto non includevano tutti gli elementi di qualità biologica. Si è rivelato tuttavia necessario adottare i risultati disponibili dell'esercizio di intercalibrazione per l'elaborazione dei primi piani di gestione dei bacini idrografici e dei programmi di misure previsti dagli articoli 11 e 13 della direttiva 2000/60/Ce.

(9) I risultati di questa prima fase dell'esercizio di intercalibrazione sono stati adottati nella decisione 2008/915/Ce. Tali risultati sono stati inseriti a titolo provvisorio con l'intesa che ulteriori risultati sarebbero stati oggetto di una nuova decisione quando gli Stati membri avessero fornito le pertinenti informazioni a norma dell'allegato V, punto 1.4.1, della direttiva 2000/60/Ce

(10) Al fine di colmare le lacune esistenti e di migliorare la comparabilità dei risultati di intercalibrazione in tempo utile per il secondo piano di gestione dei bacini idrografici previsto per il 2015, la Commissione ha avviato una seconda fase dell'esercizio di intercalibrazione.

(11) L'allegato I della presente decisione contiene i risultati dell'esercizio di intercalibrazione per i quali essa è stata completata nei limiti delle possibilità tecniche attuali.

(12) L'allegato II della presente decisione contiene i risultati dell'esercizio di intercalibrazione per i quali essa è stata solo parzialmente completata. È opportuno che il completamento di tutte le fasi necessarie per l'esercizio di intercalibrazione sia effettuato al fine di includerne i risultati in una nuova decisione. Di conseguenza, tali risultati sono provvisori.

(13) Occorre che gli Stati membri portino a compimento l'esercizio di intercalibrazione entro il 22 dicembre 2016 per consentire alla Commissione di trasferire i risultati contenuti negli allegati I e II della presente decisione in un unico allegato di una nuova decisione. Ciò consentirà di utilizzare tali risultati per il terzo ciclo di pianificazione dei bacini idrografici.

(14) È opportuno che anche il completamento di tutte le fasi necessarie per l'esercizio di intercalibrazione sia effettuato entro il 22 dicembre 2016 per i gruppi di intercalibrazione geografici e gli elementi di qualità biologica per i quali non vi sono ancora risultati di intercalibrazione da inserire nella presente decisione. Ciò consentirà inoltre di includere tali risultati in una nuova decisione e di utilizzarli per il terzo ciclo di pianificazione dei bacini idrografici.

(15) Mentre la direttiva 2000/60/Ce impone che l'intercalibrazione sia realizzata a livello degli elementi di qualità biologica, i singoli parametri (ad esempio, la concentrazione di clorofilla-a, o i limiti di profondità di macroalghe e angiosperme) sono in alcuni casi considerati rappresentativi della totalità di un elemento di qualità biologica. In tali casi, i risultati dell'esercizio di intercalibrazione sono indicati nell'allegato I.

(16) Vi sono casi in cui gli Stati membri hanno sviluppato metodi indipendenti che riguardano unicamente una parte di un elemento di qualità biologica (ad esempio, un metodo indipendente per macrofite e fitobentos per l'elemento di qualità "macrofite e fitobentos"). Nei casi in cui l'intercalibrazione per tali sub-elementi di qualità biologica sia stata portata a termine con successo i risultati dell'esercizio di intercalibrazione sono inclusi negli allegati e sono identificati come sub-elementi di qualità biologica.

(17) È opportuno che i risultati dell'esercizio di intercalibrazione si riferiscano allo stato ecologico dei corpi idrici. Se i corpi idrici corrispondenti ai tipi intercalibrati sono designati come corpi idrici fortemente modificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce, è possibile utilizzare i risultati presentati negli allegati I e II alla presente decisione per ricavare il loro "buon potenziale ecologico", tenuto conto delle modifiche fisiche che hanno subito e dell'utilizzo delle acque associate, secondo quanto previsto dalle definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2.5, della direttiva 2000/60/Ce.

(18) È necessario che gli Stati membri adottino i risultati dell'esercizio di intercalibrazione nei rispettivi sistemi di classificazione nazionali per fissare la delimitazione tra stato "elevato" e "buono" e tra stato "buono" e "sufficiente" per tutti i rispettivi tipi di corpi idrici nazionali.

(19) Le informazioni che saranno rese disponibili nell'ambito dell'istituzione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce nonché del riesame e dell'aggiornamento delle caratteristiche dei distretti idrografici di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/60/Ce potranno portare nuovi elementi che, a loro volta, potranno condurre all'adeguamento dei sistemi nazionali di monitoraggio e classificazione al progresso scientifico e tecnico e anche a un riesame dei risultati dell'esercizio di intercalibrazione al fine di migliorarne la qualità.

(20) È necessario pertanto abrogare e sostituire di conseguenza la decisione 2008/915/Cee.

(21) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto1.4.1, iii),della direttiva 2000/60/Ce, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati negli allegati I e II della presente decisione

2. Gli Stati membri portano a compimento tutte le fasi necessarie dell'esercizio di intercalibrazione per i risultati che figurano nell'allegato II della presente decisione, entro il 22 dicembre 2016.

Articolo 2

La decisione 2008/915/Ce è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2013

Allegato 1

Allegato 1

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 674 KB


 

Rettifica pag. 16 dell'allegato I

Rettifica pubblicata sulla Guue 5 aprile 2014 n. L 102

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 278 KB


Allegato 2

Allegato 2

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 462 KB


 

Note ufficiali

1.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), documento di orientamento n. 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise (Verso un orientamento sull'istituzione della rete di intercalibrazione e del processo per l'esercizio di intercalibrazione), Comunità europee, 2003. Isbn 92-894-5126-2.

2.

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), Documento di orientamento n. 14. Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2004-2006, Isbn 92-894-9471-9. Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/Ce), Documento di orientamento n. 14. Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2008-2011 Isbn: 978-92-79-18997-5.

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