Acque

Normativa Vigente

print

Decisione Commissione Ce 2008/915/Ce

Valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione - Direttiva 2000/60/Ce

Abrogato da:

Decisione 2013/480/Ue (08/10/2013)

Provvedimento abrogato. Testo vigente fino al 08/10/2013

Commissione delle Comunità europee

Decisione 30 ottobre 2008, n. 2008/915/Ce

(Guue 10 dicembre 2008 n. L 332)

Decisione che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, ix), considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ii), della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri sono tenuti a proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato delle acque superficiali entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune eccezioni, in base alle disposizioni dell'allegato V della medesima. L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), iii), della direttiva 2000/60/Ce stabilisce che gli Stati membri proteggono e migliorano tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico delle acque superficiali entro quindici anni dall'entrata in vigore della direttiva, salve alcune eccezioni, in base alle disposizioni di cui all'allegato V. A norma dell'allegato V, punto 1.4.1, i), della direttiva 2000/60/Ce per i corpi idrici fortemente modificati o artificiali i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico.

(2) Il punto 1.4.1 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce istituisce un processo per garantire la comparabilità dei risultati del monitoraggio biologico tra i vari Stati membri, elemento determinante per la classificazione dello stato ecologico. I risultati ottenuti negli Stati membri nell'ambito dei rispettivi sistemi di monitoraggio e classificazione devono essere comparati attraverso una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione della Comunità. A norma della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri devono raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per consentire di valutare la coerenza del sistema di classificazione nazionale con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/Ce e per garantire la comparabilità dei risultati ottenuti nell'ambito dei sistemi di classificazione degli Stati membri.

(3) La decisione 2005/646/Ce della Commissione, del 17 agosto 2005, relativa all'istituzione di un registro di siti destinati a formare la rete di intercalibrazione conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il registro dei siti che vanno a costituire la rete di intercalibrazione di cui all'allegato V, punto 1.4.1, vii) della direttiva 2000/60/Ce.

(4) Ai fini dell'esercizio di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi di intercalibrazione geografici, formati da Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali, come definiti nella parte 2 dell'allegato della decisione 2005/646/Ce. In questo modo ciascun gruppo ha potuto comparare i risultati ottenuti e procedere all'esercizio di intercalibrazione tra i membri del gruppo.

(5) L'esercizio di intercalibrazione viene svolto a livello di elementi biologici, comparando i risultati della classificazione dei sistemi di monitoraggio nazionali per ciascun elemento biologico e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri appartenenti allo stesso gruppo di intercalibrazione geografico e valutando la corrispondenza dei risultati con le definizioni normative summenzionate.

(6) La relazione tecnica sull'esercizio di intercalibrazione nell'ambito della direttiva quadro sulle acque (Technical report on the Water Framework Directive intercalibration exercise) descrive accuratamente le modalità di svolgimento dell'esercizio di intercalibrazione per le categorie di acque e gli elementi di qualità biologica inseriti nell'allegato della presente decisione.

(7) La Commissione ha agevolato l'esercizio di intercalibrazione attraverso l'Istituto dell'ambiente e della sostenibilità del Centro comune di ricerca di Ispra, che ha coordinato le attività tecniche.

(8) L'esercizio di intercalibrazione è un'attività tecnico-scientifica complessa. I gruppi di intercalibrazione geografici hanno utilizzato metodologie diverse per l'esercizio, in funzione della disponibilità dei dati di monitoraggio relativi ai vari elementi di qualità biologica e del livello di sviluppo dei sistemi nazionali di monitoraggio e classificazione. Per garantire una maggiore validità dei risultati sotto il profilo statistico, i metodi utilizzati dai gruppi di intercalibrazione geografici utilizzano, nella maggior parte dei casi, dati ricavati dal maggior numero possibile di punti di monitoraggio e relativi a tutta la serie di stati di qualità, da quello elevato a quello cattivo. Sono stati pertanto utilizzati dati riguardanti siti che non rientrano nella rete di intercalibrazione, poiché questa comprende solo un numero limitato di siti aventi uno stato di qualità elevato, buono o sufficiente.

(9) Alla Commissione sono pervenuti i risultati dell'intercalibrazione riguardanti alcuni elementi di qualità biologica che comprendono la definizione di stato ecologico. In alcuni casi i risultati forniti riguardano solo alcuni parametri degli elementi biologici oppure solo alcuni degli Stati membri appartenenti a un determinato gruppo di intercalibrazione geografico. Sulla base di questi presupposti la Commissione ritiene pertanto che, in casi analoghi, non sia garantita la totale comparabilità. È pertanto possibile che altri risultati dell'intercalibrazione siano oggetto di una futura decisione non appena gli Stati membri avranno trasmesso le informazioni opportune a norma dell'allegato V, punto 1.4.1, della direttiva 2000/60/Ce.

(10) Occorre adottare per tempo i risultati disponibili dell'esercizio di intercalibrazione affinché questi possano essere utilizzati come base per l'elaborazione dei primi piani di gestione dei bacini idrografici e dei programmi di misure previsti dagli articoli 11 e 13 della direttiva 2000/60/Ce.

(11) A seguito dell'esercizio di intercalibrazione, i valori dei rapporti di qualità ecologica per stabilire la delimitazione tra le varie classi indicanti lo stato ecologico per i sistemi di classificazione degli Stati membri dovrebbero rappresentare uno stato ecologico equivalente. Le divergenze tra i valori riferiti allo stesso elemento di qualità biologica sono dovute ai diversi metodi nazionali applicati. Inoltre, in considerazione della diversità tra i metodi di calcolo usati e di altri elementi, non è possibile comparare i valori dei rapporti di qualità ecologica tra i vari elementi di qualità biologica.

(12) Parametri quali la concentrazione di clorofilla-a, il biovolume fitoplanctonico, la percentuale di cianobatteri e i limiti di profondità delle macroalghe e delle angiosperme non coprono tutti gli elementi di qualità biologica. Tuttavia, poiché esistono dati e metodi di valutazione, tali parametri rappresentano una delle basi su cui si è fondato l'attuale esercizio di intercalibrazione per i laghi e le acque costiere. I valori dei suddetti parametri sono comparabili direttamente tra i vari Stati membri, purché si tenga conto delle diversità dei metodi di campionamento e analisi impiegati. Alla luce di queste considerazioni è pertanto opportuno inserire nell'allegato della presente decisione, fra i risultati dell'esercizio di intercalibrazione, i valori assoluti per i parametri citati e non solo i rapporti di qualità ecologica.

(13) I risultati dovrebbero riferirsi allo stato ecologico. Se i corpi idrici corrispondenti ai tipi intercalibrati sono designati come corpi idrici fortemente modificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce, è possibile utilizzare i risultati presentati in allegato alla presente decisione per ricavare il loro "potenziale ecologico buono", tenuto conto delle modificazioni fisiche che hanno subito e dell'utilizzo delle acque associate, secondo quanto previsto dalle definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2.5, della direttiva 2000/60/Ce.

(14) Ai sensi dell'allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri sono tenuti a tradurre i risultati dell'esercizio di intercalibrazione nei rispettivi sistemi di classificazione nazionali per fissare la delimitazione tra stato "elevato" e "buono" e tra stato "buono" e "sufficiente" per tutti i rispettivi tipi di corpi idrici nazionali. Ai fini dell'applicazione dei risultati sono state elaborate linee guida per tradurre i risultati ottenuti con l'intercalibrazione nei sistemi di classificazione nazionali e per ricavare le condizioni di riferimento.

(15) Le informazioni che saranno rese disponibili nell'ambito dell'applicazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce e del riesame e dell'aggiornamento delle caratteristiche dei distretti idrografici di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/60/Ce potranno rappresentare nuovi elementi di prova che, a loro volta, potranno portare all'adeguamento dei sistemi nazionali di monitoraggio e classificazione al progresso scientifico e tecnico e anche a un riesame dei risultati dell'esercizio di intercalibrazione al fine di migliorarne la qualità.

(16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce,

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, iii), della direttiva 2000/60/Ce, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nell'allegato della presente decisione.

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Allegato

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 139 KB


Note ufficiali

1.

[notificata con il numero C(2008) 6016]

(Testo rilevante ai fini del See)

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598