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Documentazione Complementare

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Documento Conferenza delle Regioni 6 dicembre 2012

Modalità applicative dell'Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Documento 6 dicembre 2012, n. 12/175/CR5a/C2

Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili): Modalità applicative

 

Al fine di favorire uniformità di disciplina nelle regioni ordinarie ed evitare che elementi operativi o di dettaglio possano condurre a discriminazioni tra le diverse Regioni, vengono condivisi i seguenti punti inerenti l'applicazione dell'Iresa da recepire nelle diverse legislazioni regionali:

 

1) Limitazione delle classi di rumorosità in base ai tre macro scaglioni previgenti con declinazione del terzo scaglione in funzione dei miglioramenti tecnologici intervenuti, per uniformità su tutto il territorio nazionale. Individuazione delle categorie di aeromobili da esentare dal pagamento.

2) La riscossione dell'imposta avverrà necessariamente tramite le società di gestione aeroportuale in quanto non appaiono percorribili alternative efficaci e sostenibili dal punto di vista operativo e gestionale. Il pagamento dell'Iresa viene quindi effettuato da parte del contribuente (soggetto passivo) a favore delle società di gestione dei servizi aeroportuali che provvede periodicamente al riversamento alla Regione. In parallelo ai flussi finanziari le società di gestione aeroportuale trasmettono alla Regione, a partire dal 2013, i flussi dei dati (eventi, anagrafica soggetti passivi, anagrafica aeromobili) necessari al controllo da parte della Regione stessa.

 

Per quanto concerne le aliquote applicabili si rinvia alle decisioni delle singole regioni nei limiti dei range e nel rispetto di quanto fissato all'articolo 8 del Dlgs 68/2011 che individua l'Iresa tra i tributi propri regionali; tali previsioni rientrano più propriamente nell'ambito dell'autonomia di entrata e di spesa riconosciuta a ciascuna Regione.

 

Dal punto di vista operativo, le società di gestione dei servizi aeroportuali trasmettono i flussi periodici dei dati richiesti dalle Regioni necessari per l'applicazione del tributo, quali parametri, anagrafiche ed estremi dell'evento di decollo/atterraggio (ad es. data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore). Le medesime società di gestione aeroportuale provvedono a riversare le relative riscossioni a cadenza periodica (tre, quattro o al massimo sei mesi).

 

Tutte le disposizioni attuative (sia quelle condivise che quelle che le singole regioni implementeranno) devono rispondere anche alle disposizioni dello Statuto del contribuente in relazione alla decorrenza dell'applicabilità dell'imposta, dei relativi adempimenti e anche in relazione alle direttive relative ai contribuenti esteri.

Si riporta in allegato lo schema-tipo di proposta di legge regionale con tabella allegata.

Roma, 6 dicembre 2012

 

Allegato

 

La norma si basa su criteri di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi a carico dei soggetti coinvolti.

Schema tipo legge regionale Iresa

 

Articolo 1

Oggetto dell'imposta

1. L'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) è dovuta, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sulla base dell'emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. L'imposta è dovuta dall'esercente dell'aeromobile come individuato nell'articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell'articolo 876 dello stesso Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell'aeromobile.

Articolo 3

Determinazione dell'imposta

1. L'imposta è determinata secondo quanto indicato nelle Tabelle 1, 2— e 3, allegate alla presente legge, per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale certificati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), in base al "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", o direttamente gestiti dallo stesso Enac.

2. L'aliquota d'imposta unitaria riferita a ciascuna classe è determinata nella tabella 3.

Articolo 4

Accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta

1. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di Iresa entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile oppure sulla base del titolo contrattuale in essere con la società di gestione aeroportuale per la parte che ne disciplina gli obblighi del vettore e in ogni caso entro l'ultimo giorno del trimestre in cui si è costituito il presupposto impositivo.

2. Il pagamento è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del Dpr 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

3. I soggetti di cui al comma 2: a) trasmettono con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo; b) riversano con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento.

4. L'inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, lettera a), comporta per i trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura minima di 1.000 euro e massima di 5.000 euro.

5. L'inottemperanza alla disposizioni di cui al comma 3, lettera b), comporta per i trasgressori l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura dell'interesse legale maggiorato di tre punti percentuali sulle somme incassate e non riversate.

6. Le modalità di riversamento, accertamento, rimborsi e contenzioso, nonché di trasmissione e composizione dei flussi sono disciplinate con regolamento.

Articolo 5

Esenzioni, norme transitorie e rinvii

1. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo di cui all'articolo 789 del Codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (Fto) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (Trto);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;

i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (Mtow) non superiore a Kg. 4.500 ;

l) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).

2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del Dpr n. 1085/1982.

3. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono.

 

Tabella 1

Definizioni

Classe 1 Aeromobili privi di certificazione acustica o con certificazione acustica che non raggiunge le prestazioni richieste per la conformità al capitolo 2 dell'annesso Icao 16 parte 1.
Classe 2 Aeromobili certificati capitolo 2 dell'annesso Icao 16 parte 1
Classe 3a Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso Icao 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica
Classe 3b Aeromobili certificati capitolo 3 dell'annesso Icao 16 parte 1 che in più non eccedono in nessuno dei tre punti di rilevazione i limiti ed hanno un margine cumulativo (somma dei margini (*) rispetto ai limiti per i tre punti di rilevazione) >= 5 EPNdB
Classe 3c Aeromobili certificati capitolo 4 dell'annesso Icao 16 parte 1. Aeromobili ad elica con certificazione acustica conforme a quanto previsto dal capitolo 4 dell'annesso Icao 16 parte 1.

(*) margine= (valore limite-valore di certificazione dell'aeromobile).

E' positivo se il valore di certificazione è inferiore al valore limite.

 

Tabella 2

Corrispondenza delle misure dell'imposta

Classe Imposta dovuta per singolo movimento (decollo o atterraggio) dell'aeromobile
Classe 1

a1*MTOW (tons) se MTOW (tons) 25

Classe 2

a2*MTOW (tons) se MTOW (tons) 25

Classe 3a

a3*MTOW (tons) se MTOW (tons) 25

Classe 3b

0,75*( a3*MTOW (tons)) se MTOW (tons) 25

Classe 3c

0,50*( a3*MTOW (tons)) se MTOW (tons) 25

 

Tabella 3

Valori dei parametri delle misure

a1 da € 0,62 a € 2,50
a2 da € 0,46 a €2,50
a3* da € 0,16 a € 2,50
b1 da € 0,82 a € 2,50
b2 da € 0,60 a € 2,50
b3* da € 0,20 a € 2,50
  • Il valore del parametro a3 e b3 (compreso il valore indicato come minimo), è ridotto fino al 50% per determinati aeromobili che abbiamo migliori prestazioni acustiche (classe 3b e classe 3c).
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