Antitrust: l’Iresa “regionale” sta fallendo
Rumore
Il quadro normativo relativo all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) è difforme da Regione a Regione, non risulta ispirato a criteri di efficienza e in buona parte non rispecchia la natura di “imposta di scopo”.
Le osservazioni dell’Autorità sulla concorrenza (segnalazione 27 agosto 2013) arrivano a poco più di due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 68/2011 (quinto decreto del cd. “federalismo fiscale”), che ha trasferito la competenza per l’istituzione dell’Iresa dallo Stato alle Regioni.
Da allora l’Iresa, che si paga per ogni atterraggio o decollo, è stata istituita – ma in maniera difforme e inefficiente — solo in Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Calabria e Marche. Anche la natura di “imposta di scopo” risulta spesso violata (si pensi al Lazio dove solo il 10% delle entrate vengono destinate a gestire i costi sociali delle emissioni sonore).
L’Authority sollecita quindi una legge statale che definisca criteri uniformi per il calcolo dell’imposta, con gettito devoluto alle Regioni (come già previsto dalla legge 342/2000 istitutiva dell’Iresa). Serve una definizione del livello di tributi univoca per tipologia di veicolo, che prenda a parametro l’efficienza sonora – e non il tonnellaggio — degli aeromobili, tenga conto della peculiarità geografiche e differenzi le aliquote tra voli diurni e notturni.
Modalità applicative dell'Iresa (Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili)
Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (Iresa) come prevista dal Dlgs 68/2011
Misure in materia fiscale - Collegato alla Legge Finanziaria 2000 - Stralcio
Autonomia di entrata delle Regioni - Stralcio - Tassa sul rumore aeroportuale - Imposta di scopo
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