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Commissione europea

Regolamento delegato 17 maggio 2013, n. 736/2013/Ue

(Gu 31 luglio 2013 n. L 204)

Regolamento recante modifica del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la durata del programma di lavoro per l’esame dei principi attivi biocidi esistenti

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (Ue) n. 528/2012 prevede la continuazione del programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi, avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

(2)  L’articolo 89, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (Ue) n. 528/2012 dispone che il programma di lavoro sia concluso entro il 14 maggio 2014.

(3)  Secondo le stime più recenti della Commissione, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell’articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante la posizione del Consiglio in merito all’adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del

Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso dei biocidi, l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti utilizzati nei biocidi potrà essere concluso solo per il 31 dicembre 2024.

(4) È pertanto opportuno estendere il programma di lavoro fino a tale data,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

All’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 528/2012, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

"1. LaCommissioneportaavantiilprogrammadilavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti avviato in conformità all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/Ce, al fine di concluderlo entro il 31 dicembre 2024. A tal fine, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 riguardo allo svolgimento del programma di lavoro e alla definizione dei relativi diritti e obblighi per le autorità competenti e i partecipanti al programma.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

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