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Regolamento Commissione Ue 2017/698/Ue

Esame di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi - Modifiche al regolamento delegato 1062/2014/Ue

Ultima versione disponibile al 25/04/2024

Commissione europea

Regolamento delegato 3 febbraio 2017, n. 2017/698/Ue

Regolamento che modifica il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

[Testo rilevante ai fini del See]

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.

(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (Ue) 2016/1950 1 della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.

(3) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.

(4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, riguardante il pentaidrossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.

(5) A norma dell'articolo 81 del regolamento (Ue) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.

(6) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali dal 4 agosto 2014 è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non rientrano più nel programma di riesame, e pertanto non devono più essere riportate nell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014.

(7) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, elencate nell'allegato II, parte 2, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, che non sono state notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul riesame, dovrebbero essere soppresse dalla parte 2 di tale allegato. La parte 2 di tale allegato diviene pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.

(8) Di conseguenza, la parte 1 dell'allegato II del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, unica parte rimanente dell'allegato II, dovrebbe essere intitolata "allegato II" e i riferimenti all'articolo 14, paragrafo 3, e alla parte 1 dell'allegato II vanno soppressi.

(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014,

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 è così modificato:

1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;

2) l'articolo 17 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.";

b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;";

3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;

c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.";

4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017

Allegato

"Allegato II

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame il 3 febbraio 2017

 

 

Note ufficiali

1.

Decisione di esecuzione (Ue) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).

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