Regolamento Commissione Ue 2017/698/Ue
Esame di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi - Modifiche al regolamento delegato 1062/2014/Ue
Ultima versione disponibile al 25/04/2024
Commissione europea
Regolamento delegato 3 febbraio 2017, n. 2017/698/Ue
Regolamento che modifica il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi
[Testo rilevante ai fini del See]
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 della Commissione stabilisce nell'allegato II un elenco completo delle combinazioni esistenti di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi biocidi esistenti alla data del 4 agosto 2014.
(2) A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, chiunque poteva notificare una combinazione di principio attivo/tipo di prodotto figurante nell'allegato II, parte 2, entro 12 mesi dall'entrata in vigore di tale regolamento. Poiché tale termine è scaduto, la parte 2 dell'allegato II e l'articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento sono divenuti obsoleti ed è stata adottata la decisione di esecuzione (Ue) 2016/1950 1 della Commissione, che stabilisce la non approvazione di tali combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto.
(3) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, e risultate conformi all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 dovrebbero essere incluse nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento e soppresse dalla parte 2 di tale allegato.
(4) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, è stato pubblicato un invito in base al quale chiunque avesse un interesse avrebbe potuto notificare le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto interessate. Una notifica a norma dell'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, riguardante il pentaidrossocloruro di dialluminio destinato all'uso nel tipo di prodotto 2, è stata presentata entro il termine ed è risultata conforme all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1062/2014. Questa combinazione di principio attivo/tipo di prodotto deve pertanto essere inclusa nell'allegato II, parte 1, di tale regolamento.
(5) A norma dell'articolo 81 del regolamento (Ue) n. 528/2012 dovrebbe essere designata l'autorità di valutazione competente per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto di cui al considerando 3 e 4.
(6) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali dal 4 agosto 2014 è stata adottata una decisione di approvazione o di non approvazione non rientrano più nel programma di riesame, e pertanto non devono più essere riportate nell'allegato II, parte 1, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014.
(7) Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto, elencate nell'allegato II, parte 2, del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, che non sono state notificate a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento sul riesame, dovrebbero essere soppresse dalla parte 2 di tale allegato. La parte 2 di tale allegato diviene pertanto obsoleta e dovrebbe essere soppressa.
(8) Di conseguenza, la parte 1 dell'allegato II del regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014, unica parte rimanente dell'allegato II, dovrebbe essere intitolata "allegato II" e i riferimenti all'articolo 14, paragrafo 3, e alla parte 1 dell'allegato II vanno soppressi.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014,
Ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
Il regolamento delegato (Ue) n. 1062/2014 è così modificato:
1) all'articolo 14, il paragrafo 3 è soppresso;
2) l'articolo 17 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le notifiche a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 5, sono trasmesse all'Agenzia tramite il registro.";
b) al paragrafo 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) se la notifica è stata trasmessa ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, aggiorna le informazioni contenute nel registro, per quanto riguarda l'identità del partecipante e, se del caso, del principio attivo;";
3) all'articolo 20, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"b) quando nessuno ha presentato una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento, o se la notifica è stata presentata e respinta a norma dell'articolo 17, paragrafo 4 o paragrafo 5;
c) quando è stata presentata una notifica entro i termini di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del presente regolamento ed è stata ritenuta conforme a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, ma l'identità della sostanza nella notifica riguarda solo una parte dell'identità esistente che figura nell'allegato II del presente regolamento.";
4) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2017
Allegato
"Allegato II
Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame il 3 febbraio 2017
Note ufficiali
Decisione di esecuzione (Ue) 2016/1950 della Commissione, del 4 novembre 2016, concernente la non approvazione di alcuni principi attivi biocidi a norma del regolamento (Ue) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gu L 300 dell'8.11.2016, pag. 14).