Trasporti

Normativa Vigente

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Consiglio dell'Unione europea

Decisione 10 giugno 2013, n. 2013/332/Ue

(Guue 28 giugno 2013 n. L 177)

Decisione sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, (protocollo sui trasporti)

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in par­ticolare il combinato disposto degli articoli 91 e 218, paragrafo 6, lettere a) e v), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea, vista l'approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

(1) La convenzione per la protezione delle Alpi (convenzione delle Alpi) è stata adottata a nome della Comunità euro­pea con decisione 96/191/Ce del Consiglio.

(2) Con decisione 2007/799/Ce, il Consiglio ha deciso di firmare, a nome della Comunità, il protocollo di attua­zione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti).

(3) Il protocollo sui trasporti costituisce un passo importante per l'attuazione della convenzione delle Alpi, e l'Unione si è impegnata a perseguire e a raggiungere gli obiettivi di tale convenzione.

(4) I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale ed ecologico nelle Alpi costituiscono a tutt'oggi una grande sfida in una zona estremamente sensibile.

(5) Il protocollo sui trasporti costituisce un quadro norma­tivo fondato sui principi di precauzione, prevenzione e causalità, volto a garantire, in relazione a tutti i modi di trasporto, la mobilità sostenibile e la protezione dell'am­biente nella regione delle Alpi, secondo quanto previsto all'articolo 2 della convenzione.

(6) Le disposizioni contenute nel protocollo sui trasporti sono in linea con la politica comune dei trasporti del­ l'Unione e rispettano pienamente la strategia "Rendere i trasporti più ecologici" adottata nel 2008.

(7) La ratifica del protocollo sui trasporti rafforzerebbe la cooperazione transfrontaliera con quei paesi che non sono membri dell'Unione, segnatamente il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Svizzera, che consentirebbe di garantire che gli obiettivi dell'Unione siano condivisi dai partner regionali e che le iniziative in questione siano estese all'intera regione alpina.

(8) È dunque opportuno che il protocollo sui trasporti sia approvato,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) è ratifi­cato a nome dell'Unione europea1 .

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione presso la Repubblica d'Austria, ai sensi dell'ar­ticolo 24 del protocollo sui trasporti, e rilascia la seguente dichiarazione:

"In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" o alla "Comu­nità" nel testo del protocollo si intendono fatti, ove oppor­tuno, all'"Unione europea" o all'"Unione".".

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione euro­pea.

Fatto a Lussemburgo, il 10 giugno 2013

Note ufficiali

1.

Il protocollo è stato pubblicato in Gu L 323 dell'8.12.2007, pag. 15, assieme alla decisione sulla firma.

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