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Decreto direttoriale MinAmbiente 19 febbraio 2020, n. 4

Incentivi per la mobilità sostenibile dei Comuni - Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus) - Riapertura dei termini di presentazione da parte dei Comuni dei Piani per le piste ciclabili

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto direttoriale 19 febbraio 2020, n. 4

(Comunicato Gu 21 maggio 2020 n. 130)

Programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus)

Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria

 

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, s.m., recante "Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare";

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 dicembre 2019, n. 363 recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 2020, in corso di registrazione presso gli Organi di Controllo, relativo al conferimento alla Dott.ssa Giusy Lombardi dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria di

cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 121, registrato presso la Corte dei Conti il 20 aprile 2018 Reg. 1 Fog. 900, con il quale è stata emanata la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2018, che riporta tra gli obiettivi di destinare una quota dei proventi delle aste CO2 ad un nuovo bando rivolto agli enti locali finalizzato al finanziamento di interventi di mobilità sostenibile che dia attuazione agli impegni assunti in sede comunitaria per la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 agosto 2018 n. 266, recante l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2019 e il triennio 2019-2021, e in particolare la priorità politica 2 "Rafforzare e mettere a sistema le politiche e i programmi in materia di clima ed energia, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile e al risparmio energetico";

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada";

Visto il decreto del 27 marzo 1998 del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dei trasporti e della navigazione, recante "Mobilità sostenibile nelle aree urbane" che ha definito le azioni di governo della mobilità e di mobility management ai fini della prevenzione e riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare;

Visto il decreto del 30 novembre 1999 n. 557 del Ministero dei lavori pubblici recante "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";

Visto il decreto del 20 dicembre 2000 n. 84 del Direttore generale del Servizio Iar del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che ha approfondito i temi introdotti dal citato decreto del 27 marzo 1998 e ha definito le competenze in carico ai mobility manager d'area e aziendali;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che all'articolo 3 contiene disposizioni volte a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Vista la direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Viste le procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 avviate dalla Commissione europea in merito alla non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria e in particolare sul mancato rispetto dei valori limite delle concentrazioni di particolato PM10 e ossidi di azoto Nox su vaste e diffuse aree del territorio nazionale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto che in data 9 giugno 2017, il Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottoscritto il Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano, nell'ambito del quale il Ministero si è assunto, tra gli altri, l'impegno di promuovere le opportune iniziative, anche a carattere legislativo, al fine di accelerare nel medio periodo

la progressiva diffusione di veicoli a basse e/o nulle emissioni, in sostituzione di tecnologie tradizionali quali ad esempio il diesel;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017, n. 397 recante "Individuazione delle linee guida per i Piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257";

Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2 recante "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica" che prevede a carico dei Comuni la predisposizione e adozione dei piani urbani della mobilità ciclistica, denominati biciplan, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (Pums);

Vista la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 di attuazione della direttiva 2009/29/Ce che modifica la direttiva 2003/87/Ce al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e, in particolare, l'articolo 19, comma 6, che prevede che i proventi delle aste siano destinati a una serie di misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente, tra le quali ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici, incrementare l'efficienza energetica, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni;

Vista la nota prot. INF.TPL-U-9800 del 14 dicembre 2018 del Direttore generale della Direzione per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che segnala l'opportunità di finanziare interventi per la mobilità sostenibile nelle città a condizione che i Comuni richiedenti i finanziamenti si assumano l'impegno di procedere alla gestione e alla manutenzione straordinaria degli impianti realizzati, nonché, per le città con popolazione superiore a 100.000 abitanti, che  gli interventi proposti siano in linea con il Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums) predisposto secondo i criteri uniformi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto 2017, n. 397;

Vista la nota prot. 21382 del 20 dicembre 2018 della Divisione IV – Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa all'elenco dei Comuni ricompresi nelle zone e agglomerati definiti nelle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 e/o n. 2015/2043 concernenti la non ottemperanza agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 con il quale è stato istituito il Programma di incentivazione della mobilità urbana Sostenibile (di seguito anche "Programma") che cofinanzia, con una dotazione di Euro 15.000.000,00 progetti operativi di dettaglio (di seguito "P.O.D.") presentati da Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti relativi alle azioni di cui all'articolo 3 comma 1:

a) realizzazione di nuove piste ciclabili in grado di rispondere alla domanda di spostamenti urbani casa-scuola e casa-lavoro, per un cofinanziamento complessivo di Euro 10.000.000,00;

b) sviluppo della sharing mobility in ambito urbano, per un cofinanziamento complessivo di Euro 3.500.000,00;

c) sviluppo delle attività di mobility management presso le sedi delle Amministrazioni dello Stato (sedi centrali e periferiche), delle Amministrazioni territoriali, delle scuole e delle università, per un cofinanziamento complessivo di euro 1.500.000,00.

Rilevato che entro il previsto termine di 120 giorni a partire da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 33 dell'8 febbraio 2019 dell'avviso relativo all'istituzione del Programma, sono pervenuti al Ministero 67 P.o.d.;

Visto il decreto direttoriale n. 136/CLE del 18 giugno 2019 con il quale è stata istituita, ai sensi dell'articolo 9 comma 1 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, la Commissione di valutazione dei P.o.d. presentati dai Comuni (di seguito "Commissione di valutazione");

Vista la nota del Presidente della Commissione di valutazione acquisita con protocollo n. 15395 del 28 novembre 2019 che, relazionando sulla verifica delle condizioni di ammissibilità a valutazione dei P.o.d. presentati dai Comuni sull'azione a), ha riscontrato criticità in merito all'osservanza di quanto stabilito al punto 1) dell'allegato 2 del Programma, evidenziando al riguardo che la definizione relativa alle nuove piste ciclabili in sede propria cofinanziabili dal Programma non specifica se le stesse debbano essere ricavate per intero dalla carreggiata stradale esistente;

Visto che nella stessa nota del Presidente della Commissione di valutazione si precisa che la definizione di piste ciclabili in sede propria riportata nel Programma non corrisponde testualmente a quella prevista dall'articolo 6 del decreto ministeriale n. 557 del 30 novembre 1999 recante "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili", secondo cui  "la pista ciclabile può essere realizzata in sede propria, ad unico o doppio senso di marcia, qualora la sua sede sia fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore ed ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili", non stabilendo, quindi, che le piste ciclabili in sede propria debbano essere necessariamente ricavate dalla carreggiata stradale esistente;

Considerato l'interesse preminente dell'Amministrazione di favorire quanto più possibile il coinvolgimento degli enti locali nell'adozione di politiche finalizzate a incentivare scelte di mobilità urbana sostenibile alternative all'impiego dell'autovettura privata;

Considerato che la suddetta definizione, contenendo un requisito ultroneo rispetto a quelli previsti dall'apposito regolamento ministeriale in materia, potrebbe aver limitato una più ampia partecipazione dei Comuni ed in particolare di quelli ricadenti nelle zone e agglomerati definiti nelle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 e/o n. 2015/2043;

Ritenuto che il requisito della realizzazione di nuove piste ciclabili in sede propria ricavate della carreggiata stradale esistente persegue, in un'ottica futura, l'obiettivo auspicabile del decremento dello spazio stradale dedicato alla circolazione delle autovetture nell'ambito urbano e, come tale, è meritevole di ricevere una valutazione premiante senza determinare l'inammissibilità alla valutazione dei progetti dal Programma;

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra, di dover riaprire i termini esclusivamente per la presentazione dei P.o.d. di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018;

Decreta

Articolo 1

Modifiche al punto 1 dell'Allegato 2 al decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018

1. Il punto 1) dell'allegato 2 al decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 è modificato come di seguito riportato:

1) L'azione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) incentiva la realizzazione di uno o più interventi tra i seguenti:

1.a) NUOVE PISTE CICLABILI IN SEDE PROPRIA, a unico o doppio senso di marcia, riservate alla circolazione delle biciclette, con sede fisicamente separata da quella relativa ai veicoli a motore e ai pedoni, attraverso idonei spartitraffico longitudinali fisicamente invalicabili.

Le piste ciclabili dovranno:

− consentire la connessione con stazioni del trasporto pubblico e/o con poli attrattori/generatori di traffico e/o con aree di parcheggio;

− prevedere sistemi di videosorveglianza;

− prevedere sistemi di illuminazione.

Le piste ciclabili potranno prevedere eventuali aree di sosta per biciclette con velostazioni, punti di deposito, rastrelliere.

È richiesta l'approvazione della progettazione in data antecedente la presentazione dell'istanza, dal livello progettuale minimo richiesto (pari al "progetto di fattibilità tecnica ed economica") al livello progettuale auspicato (pari al "progetto esecutivo"), nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 23 del Dlgs 50/2016.

È possibile, unitamente alla realizzazione di una o più nuove piste ciclabili, erogare ai cittadini residenti nel Comune istante incentivi e/o buoni mobilità per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, così come definite dall'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Gli incentivi e/o i buoni mobilità per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita potranno essere concessi nel limite massimo pari al 15% del costo complessivo del P.o.d.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) il Comune istante dovrà trasmettere la seguente documentazione costituita da:

− provvedimento di approvazione del livello progettuale elaborato ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs 50/2016;

− documentazione cartografica ai fini della localizzazione delle opere previste dal P.O.D., con rappresentazione alla scala 1:2.000 o di maggiore dettaglio;

− documentazione cartografica ai fini dell'inquadramento dell'intervento all'interno della rete degli itinerari ciclabili esistenti nel territorio comunale, con rappresentazione in scala adeguata;

− sezione longitudinale di ogni pista ciclabile, con rappresentazione in scala adeguata;

− sezioni trasversali di ogni pista ciclabile, con rappresentazione alla scala 1:100 o di maggiore dettaglio;

− rendering di un tratto rappresentativo di ogni pista ciclabile;

− relazione tecnica con indicazione della classificazione dei rami stradali interessati dall'intervento di realizzazione di ogni pista ciclabile (ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni) e dei relativi flussi di traffico nell'ora di punta di un giorno feriale medio (in autovetture equivalenti/ora distinti per direzione di marcia);

− dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 6, ai fini dell'attribuzione della premialità ivi prevista.

Articolo 2

Modifiche all'articolo 10 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018

1. All'articolo 10 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 è aggiunto il seguente comma 6:

6. È attribuita una premialità fino a 10 punti ai P.o.d. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che presentano piste ciclabili ricavate dalla carreggiata stradale esistente per almeno l'80% della loro estensione lineare. Ai fini dell'attribuzione della suddetta premialità, i Comuni istanti dovranno presentare una dichiarazione redatta sulla base dell'allegato Modulo A, firmata dal dirigente responsabile dell'ufficio comunale competente, attestante l'estensione della/e pista/e ciclabile/i ricavata/e dalla carreggiata stradale esistente.

Articolo 3

Riapertura dei termini per la presentazione dei P.o.d. di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018

1. I P.o.d. di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018 devono pervenire alla Direzione, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata – PEC all'indirizzo primus@pec.minambiente.it entro e non oltre 120 (centoventi) giorni a partire da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso relativo al presente decreto; se detto termine scade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

2. Sono fatti salvi i P.o.d. di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) già presentati dai Comuni entro il previsto termine di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, ferma restante la possibilità per tali Comuni di:

a) integrare la documentazione già trasmessa con l'invio della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, ai fini dell'attribuzione della premialità ivi prevista;

b) presentare un nuovo P.o.d. ai sensi del precedente comma 1, che annulla e sostituisce il P.o.d. precedentemente presentato.

3. I Comuni che hanno presentato P.o.d. di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) entro il previsto termine di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018, possono presentare un nuovo P.o.d. di cui al precedente comma 1 che rende nullo/i il/i P.o.d. precedentemente presentato/i, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 comma 2 del decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018.

A tal fine, a pena di irricevibilità del nuovo P.o.d., i Comuni trasmettono la comunicazione redatta sulla base dell'allegato Modulo B, firmata dal legale rappresentante del Comune istante, o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale, a mezzo posta elettronica certificata – Pec all'indirizzo primus@pec.minambiente.it entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso relativo al presente decreto; se detto termine scade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La trasmissione della sopra citata comunicazione rende nullo/i il/i P.o.d. precedentemente presentato/i.

Articolo 4

Rinvio

1. Per quanto non stabilito con il presente atto, restano ferme le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 417/CLE del 21 dicembre 2018.

 

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