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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Sicilia 24 maggio 2013, n. 1541

Edilizia - Opera abusiva - Danno al paesaggio - Illecito ambientale (articolo 167, Dlgs 42/2004) - Cessazione - Condizioni - Demolizione opera o pagamento sanzione risarcitoria

In caso di opera abusiva che danneggi il paesaggio, l'illecito ambientale cessa solo con la demolizione dell'opera o con il pagamento della sanzione risarcitoria (articolo 167, Dlgs 42/2004). Escluso l'intervento della prescrizione decorrente dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
Il Tar Catania (sentenza 24 maggio 2013, n. 1541) ha rigettato le doglianze del ricorrente che, relativamente all'opera abusiva in area vincolata, sosteneva avere ottenuto il titolo edilizio in sanatoria e l'assenso della Soprintendenza e affermava essere intervenuta la prescrizione dell'illecito decorrente dall'ottenimento degli assensi. Per i Giudici invece l'illecito ambientale, ai sensi dell'articolo 167, Dlgs 42/2004 cessa solo con la demolizione dell'opera o il pagamento della sanzione risarcitoria e non opera la prescrizione.
Il ricorrente inoltre lamentava il fatto che la Soprintendenza aveva constatato che l'opera abusiva non aveva prodotto danni all'ambiente e quindi l'indennità risarcitoria non era dovuta. I Giudici hanno ribattuto che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici è una vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), e quindi prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale.

Tar Sicilia

Sentenza 24 maggio 2013, n. 1541

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

ex articolo 60 Codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 986 del 2013, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Assessorato beni culturali e della identità siciliana della Regione siciliana — Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana — Servizio tutela e acquisizioni della Regione Sicilia Palermo, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Stato (omissis);

 

per l'annullamento

— della nota prot. 53814 del 20 novembre 2012 a firma del Dirigente dell'Unità operativa del Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana — Servizio tutela e acquisizioni di Palermo con cui è stato comunicato che con Dds n. 2655 del 29 ottobre 2012 è stato ingiunto il pagamento ex articolo 167 Dlgs 42 del 2004 dell'indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio;

— del Dds n. 2655 del 29 ottobre 2012;

— di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' Assessorato beni culturali e della identità siciliana della Regione siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 il Presidente (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;

 

Con ricorso notificato il 29 marzo 2013, e depositato il successivo 23 aprile 2013, il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe indicato, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento ex articolo. 167 Dlgs n. 42 del 2004 dell'indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio, in relazione ad un immobile in Comune di Mascalucia per il quale aveva ottenuto la concessione edilizia in sanatoria n. 104/2004, previo rilascio di parere favorevole della Soprintendenza in data 27 febbraio 1998.

Deduce la prescrizione della sanzione e la violazione di legge, con riferimento al fatto che la Soprintendenza aveva escluso la sussistenza di danno paesaggistico/ambientale.

L'Amministrazione si è costituita depositando documentazione e deducendo con memoria l'infondatezza del gravame.

Alla camera di consiglio del 15 maggio 2013 – fissata per la trattazione della istanza cautelare — il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso di eventuale definizione nel merito.

Il ricorso è infondato.

Con riferimento al primo profilo (prescrizione) il Collegio ritiene di dovere aderire al recente pronunziamento del C.g.a. n. 21/2013 – cui rimanda per l'assolvimento dell'onere motivazionale – secondo il quale l'illecito ambientale cessa solo con la demolizione delle opere o con il pagamento della indennità risarcitoria in contestazione, senza possibilità di far decorrere alcuna prescrizione né dal rilascio del titolo edilizio in sanatoria né dal parere favorevole rilasciato ai fini della detta concessione in sanatoria.

Con riferimento al secondo profilo (assenza di danno paesaggistico/ambientale) il Collegio ritiene di dovere aderire al consolidato orientamento secondo il quale "l'articolo 167 Dlgs 42/2004 (già articolo 15 legge 1497/1939, divenuto poi articolo 164 Dlgs 490/1999) va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa (e non una forma di risarcimento del danno), che come tale prescinde dalla sussistenza effettiva di un danno ambientale" (cfr. Tar Palermo Sicilia, Sezione II 26 luglio 2012 n. 1663; Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 aprile 2010 n. 2160, Sezione VI, 28 luglio 2006, n. 4690; Consiglio di Stato, Sezione IV, 15 novembre 2004, n. 7405; id. 3 novembre 2003, n. 7047; Consiglio di Stato, Sezione VI, 3 aprile 2003, n. 1729; Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 novembre 2002, n. 6279; Consiglio di Stato, Sezione VI, 8 novembre 2000, n. 6007; id. 6 giugno 2000, n. 3185).

Il ricorso deve, quindi essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) oltre accessori se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2013 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 24 maggio 2013.

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