Sicurezza sul lavoro

Prassi

print

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Circolare 8 agosto 2011, n. 21

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al Dm 11 aprile 11

 

A Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Ministero delle Sviluppo Economico

Ministero della Salute

Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.

Assessorati alla Sanità delle Regioni

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano — Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro

Asl (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)

Inail

Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI

 

Oggetto: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro — Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al Dm 11 aprile 11.

 

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'applicazione del Dm 11 aprile 11, su conforme parere della Commissione di cui al punto 3.1 dell'allegato III al medesimo decreto, si comunica quanto segue.

1) L'istanza di cui al punto 1.2, dell'allegato III al Dm 11 aprile 11 deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica "dgtutelalavoro@mailcert.gov.it.

2) Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare.

3) Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l'elenco delle attrezzature di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature.

4) Occorre allegare all'istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredale di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.

5) Con riferimento olle attrezzature di cui all'allegato VII del Dlgs 81/08, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I al Dm 11 aprile 11, è necessario che:

a) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

b) il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del Dpr 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

c) il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza:

d) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra nature, che le procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.

6) Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al Dm 11 aprile 11, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.

7) All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma.

 

Il Direttore Generale

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598