Circolare MinLavoro 8 agosto 2011, n. 21
Dlgs 81/2008 - Allegato VII - Attrezzature di lavoro - Verifiche periodiche - Dm 11 aprile 2011 - Primi chiarimenti
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Circolare 8 agosto 2011, n. 21
Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al Dm 11 aprile 11
A Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
D.G. per l'Attività Ispettiva
Ministero delle Sviluppo Economico
Ministero della Salute
Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.
Assessorati alla Sanità delle Regioni
Provincia autonoma di Trento
Provincia autonoma di Bolzano — Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro
Asl (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)
Inail
Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI
Oggetto: Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro — Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al Dm 11 aprile 11.
A seguito di numerosi quesiti concernenti l'applicazione del Dm 11 aprile 11, su conforme parere della Commissione di cui al punto 3.1 dell'allegato III al medesimo decreto, si comunica quanto segue.
1) L'istanza di cui al punto 1.2, dell'allegato III al Dm 11 aprile 11 deve essere anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta elettronica "dgtutelalavoro@mailcert.gov.it.
2) Il responsabile tecnico deve essere unico per il soggetto da abilitare.
3) Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre indicare l'elenco delle attrezzature di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle verifiche delle singole attrezzature.
4) Occorre allegare all'istanza planimetrie in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende operare, corredale di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati catastali.
5) Con riferimento olle attrezzature di cui all'allegato VII del Dlgs 81/08, in assenza di certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato I al Dm 11 aprile 11, è necessario che:
a) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, di essere indipendente dalle parti interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
b) il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del Dpr 445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;
c) il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, di non essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in concorrenza:
d) il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del Dpr 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente, che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra nature, che le procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono essere gestite in modo non discriminatorio.
6) Ogni variazione di diritto o di fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al Dm 11 aprile 11, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione comunicata.
7) All'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 4, presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le variazioni concernenti tale organigramma.
Il Direttore Generale