Risoluzione Agenzia delle entrate 8 aprile 2013, n. 24
Chiarimenti sull'applicazione e sull'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti previsti per esercizio di attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi
Agenzia delle entrate
Risoluzione 8 aprile 2013, n. 24/E
Direzione centrale normativa
Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, concernente l'interpretazione del Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, è stato esposto il seguente:
Quesito
Il Ministero dell'interno — Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile chiede chiarimenti in ordine al corretto trattamento da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai documenti di seguito indicati:
a) segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco per l'esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
b) il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando provinciale Vigili del fuoco;
c) richieste di verifiche in corso d'opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere del Ministero istante, l'imposta di bollo non è dovuta né per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né per l'attestato di rinnovo periodico in quanto "… non integrano alcun atto o provvedimento amministrativo".
Il Ministero dell'Interno ritiene, invece, che le richieste di verifica in corso d'opera debbano essere assoggettate all'imposta di bollo in quanto trattasi di istanze tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento.
Per quanto concerne, inoltre, il nulla osta di fattibilità l'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.
Parere dell'Agenzia delle entrate
Quesito a)
Il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante disposizioni in materia di "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229", all'articolo 13, comma 1, chiarisce che "La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, (…), gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso (…), la predisposizione (…) di (…) misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze".
Il successivo articolo 14 del medesimo decreto legislativo stabilisce che l'attività di prevenzione incendi "… è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale …".
Rientrano nell'ambito delle attività di prevenzione antincendio tra l'altro, il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione di certificazione, comunque denominati, attestanti la conformità delle attività e delle costruzioni alla normativa di prevenzione incendi.
In particolare, il certificato di prevenzione incendi è rilasciato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 139 del 2006, "… dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate. …", ed attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
A tale riguardo, il Dpr 1° agosto 2011, n. 151, ha introdotto disposizioni di semplificazioni della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, prevedendo all'articolo 4 che "Per le attività di cui all'allegato 1 del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , è presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione certificata di inizio attività …".
Con riferimento all'imposta di bollo, si ricorda che l'articolo 3 della tariffa, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l'assoggettamento all'imposta, tra gli altri, delle "… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…), dell'Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili …".
Con la risoluzione 5 luglio 2001, n. 109, la scrivente ha avuto modo di chiarire, con riferimento alle denunce di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, che le stesse "… non sono da assimilare alle istanze volte ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che peraltro non è previsto … Non essendo prevista l'emanazione di un provvedimento autorizzativo (…) non è possibile far rientrare tra le istanze …" di cui al citato articolo 3 della tariffa dell'imposta di bollo "… le denunce di inizio attività (…) che sono infatti da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo…".
Vale la pena rammentare che attualmente la dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (come modificato dall'articolo 49, comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122) il quale stabilisce che "Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per l'iscrizione in albi o ruoli richieste per l'esercizio delle attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, (…) è sostituito da una segnalazione dell'interessato …".
A parere della scrivente, le conclusioni raggiunte dall'amministrazione finanziaria con riferimento alla dichiarazione di inizio attività devono ritenersi applicabili, alla luce delle modifiche introdotte con il citato articolo 49 della legge n. 122 del 2010, anche alla Scia che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazioni di detta segnalazione non sia prevista da parte dell'amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni.
Per quanto concerne l'attestato di rinnovo periodico, l'articolo 5 del citato Dpr 151/2011 stabilisce che "La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'allegato I del presente regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7".
In esito alla presentazione di tale dichiarazione non segue l'emanazione di un provvedimento amministrativo in quanto l'amministrazione si limita a rilasciare "… contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione" (articolo 5, comma 1, Dpr 151/2011).
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo, si osserva che tale dichiarazione che si sostanzia in un atto con il quale si comunica "… l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio …" non deve essere assoggettata all'imposta in argomento in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.
Quesito b)
Si rileva che l'articolo 8 del Dpr 151/2011 prevede che i titolari delle attività soggette ai controlli di prevenzione possono richiedere, al Comando provinciale Vigili del fuoco, un nulla osta di fattibilità consistente in un atto redatto successivamente all'"esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità …" .
A parere della scrivente, tale nulla osta di fattibilità rientra tra gli "Atti e provvedimenti …" di cui all'articolo 4 della tariffa allegata al Dpr 642/1972, "… rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta" e, pertanto, è soggetto all'imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Per completezza di argomento, si precisa che anche l'istanza volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento sconta l'imposta di bollo nella misura di euro 14,62, ai sensi del citato articolo 3 della tariffa allegata al Dpr 642/1972.
Quesito c)
Si osserva che l'articolo 9 del Dpr 151/2011 stabilisce che gli enti e i privati responsabili delle attività soggette ai controlli di prevenzione "… possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera".
Al riguardo si ritiene che, secondo i principi sopra chiariti, se a seguito della effettuazione di dette visite, l'amministrazione proceda all'emanazione di un atto amministrativo, sia l'istanza presentata dall'ente o dal privato che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa del Dpr 642/1972.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.