Rifiuti

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 27 luglio 2004

(Gu 3 agosto 2004 n. 180)

Integrazione della voce 13.18, Allegato 1, Suballegato 1, del Dm 5 febbraio 1998, recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

di concerto con

Il Ministro della salute

e con

Il Ministro delle attività produttive

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, "Attuazione della direttiva 91/156/Cee sui rifiuti, della direttiva 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio" e in particolare il disposto dell'articolo 4 che prescrive che si debbano favorire le attività di recupero dei rifiuti, ai fini di una corretta gestione degli stessi;

Visto l'articolo 31 dello stesso decreto legislativo, che prescrive che sono adottate per ciascun tipo di attività, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;

Visto il Dm 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Vista la direttiva del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 9 aprile 2002 ed in particolare l'allegato C, schema di trasposizione dei Codici Cer relativi alle voci dell'allegato 1 suballegato 1 del Dm 5 febbraio 1998;

Visto il rapporto finale del Tavolo di Consultazione ed approfondimento relativo all'impiego del cemento di materie prime non tradizionali, istituito con nota Gab/2003/4939 dell'8 maggio 2003;

Considerata pertanto la necessità di integrare la voce 13.18 del Dm 5 febbraio 1998 in base ai risultati del predetto Tavolo di Consultazione;

Considerata la necessità di adottare procedure di urgenza anche al fine di non provocare danno o limitazione di competitività internazionale all'industria nazionale del cemento;

Espletata la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/Ce, che codifica la procedura istituita con la direttiva 83/189/Ce;

Decreta:

Articolo 1

1. All'allegato 1 suballegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, dopo la voce 13.18 è inserita la voce 13.18.bis allegata al presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

 

13.18.bis Tipologia: polveri di ossidi di ferro fuori specifica. [010308].

13.18.bis. 1 Provenienza: processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e ossido di ferro, deposito anche presso stabilimenti di produzione dismessi.

13.18.bis. 2 Attività di recupero: messa in riserva ed utilizzo diretto per la produzione di materia prima secondaria per i cementifici. [R13].

13.18.bis.3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: cenere di pirite: ossidi di ferro artificiali in forma solida granulata nelle dimensioni di 0-6 mm contenenti Fe2O3 60-100%; SiO2 5-15%; A12O3 0.5-1.5%; CaO 5-10%; MgO 0.5-2%; S3-6%; As

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