Scorie di fonderia, test di cessione positivo non completa recupero
Rifiuti
Quando il ciclo di trasformazione del rifiuto in prodotto pronto per l’utilizzo non è stato completato, il recupero non può dirsi ultimato in base alla sola verifica della sussistenza dei requisiti per il reimpiego.
Con queste motivazioni, il Consiglio di Stato (sentenza 3349/2015) ha confermato una condanna per stoccaggio illecito di rifiuti costituiti da scorie di fonderia, nei confronti di una società che pure era autorizzata al recupero in forma semplificata (ex Dm 5 febbraio 1998) delle stesse.
Ribaltato così il giudizio del Tar Campania che, in primo grado, aveva qualificato il materiale stoccato nel sito, alla luce del risultato positivo del test di cessione effettuato ai sensi del Dm 5 febbraio 1998 (allegato 1, punto 4.4.3, lettera e), come materia prima secondaria (e quindi non rifiuto).
Il CdS sottolinea invece come l’autorizzazione dell’impresa prescriva invece — in conformità allo stesso Dm 5 febbraio 1998 e all’articolo 216 del “Codice ambientale”— il recupero del materiale pronto “al suo riutilizzo” per gli scopi specifici previsti dalla norma (formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate). Così non è per le scorie stoccate che invece necessitavano di ulteriori cicli di trasformazione e quindi, fino al completamento del recupero, vanno considerate rifiuti.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
Rifiuti - Scorie di fonderia - Recupero in forma semplificata - Dm 5 febbraio 1998 - Stoccaggio materiale non immediatamente utilizzato per scopi specifici - Non rientra - Articolo 184-ter e 216 del Dlgs 152/2006 - Effettivo recupero - Condizione di efficacia della autorizzazione semplificata
Lo Strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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