News - Aggiornamento normativo

Rifiuti

Milano, 27 febbraio 2020 - 17:00

Recupero semplificato rifiuti dietro garanzia, in Abruzzo è legge

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Recupero semplificato rifiuti dietro garanzia, in Abruzzo è legge

Per il Consiglio di Stato non vi è ragione per escludere le attività di recupero rifiuti in procedura semplificata dall'obbligo della prestazione di garanzie finanziarie stabilito dalla Regione Abruzzo.

 

Il Giudice amministrativo di secondo grado (sentenza 581/2020) ha così respinto definitivamente respinto il ricorso presentato dal titolare di un impianto di recupero, operante ex Dm 5 febbraio 1998 (Procedure semplificate per il recupero di rifiuti non pericolosi), contro la determinazione con la quale la Provincia di Chieti gli ha chiesto la prestazione delle garanzie finanziarie nel rispetto delle modalità definite dalla Dgr 790/2007 (Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti).

 

Secondo il CdS, precisata l'applicabilità alla vicenda della Dgr 465/2008 (Direttiva regionale sulla disciplina delle operazioni di recupero dei rifiuti sottoposte alle procedure semplificate), la competenza della Provincia ad emanare il provvedimento impugnato, in sede di esame delle comunicazioni di rinnovo delle attività, non può essere messa in dubbio, alla luce sia del Dlgs 152/2006 (articoli 197 e 216) sia degli articoli 48 e 51 della Lr 45/2007 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti).

 

La distinzione tra "esercizio degli impianti" e "esercizio delle attività" asserita dal ricorrente in giudizio, al fine di escludere il proprio impianto dall’obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, non trova alcun fondamento nella lettera e nella ratio della norma (a partire dal Dlgs 152/2006).

documenti di riferimento
Lr Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45

Gestione integrata dei rifiuti

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2020, n. 581

Rifiuti – Attività di recupero in procedura semplificata – Articolo 216, Dlgs 152/2006 – Obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie – Lr Abruzzo 45/2007, articoli 48 e 51 – Dgr 790/2007 e Dgr 465/2008 – Legittimità - Sussistenza – Competenza della Provincia a richiedere garanzie finanziarie in occasione del rinnovo della comunicazione – Sussistenza - Distinzione tra nozione di "impianto" e "attività" – Articolo 214, Dlgs 152/2006 - Insussistenza

Dgr Abruzzo 3 agosto 2007, n. 790

Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti e per la bonifica dei siti contaminati

Dgr Abruzzo 26 maggio 2008, n. 465

Procedure semplificate di recupero rifiuti - Articolo 214, 215 e 216 del Dlgs 152/2006 - Articolo 4, Lr 45/2007 - Approvazione schemi di comunicazione inizio attività e definizione dei contenuti della relazione

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