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Delibera Autorità energia 28 febbraio 2013, n. 86

Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 28 febbraio 2013, n. 86/2013/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 1° marzo 2013)

Disciplina del deposito cauzionale per il servizio idrico integrato

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 28 febbraio 2013

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;

— la legge 5 gennaio 1994, n. 36 (di seguito: legge 36/1994);

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (di seguito: Dlgs 31/2001), come

modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27;

— il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006);

— il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 13 (di seguito: legge n. 13/2009);

— la legge 18 giugno 2009, n. 69;

— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto legge 70/2011), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10, commi 14 e 15;

— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito in legge dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27 e, in particolare, l'articolo 8;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 (di seguito: Dpcm 4 marzo 1996);

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 aprile 1999 (di seguito: Dpcm 29 aprile 1999);

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012);

— il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 4 ottobre 1974, n. 44;

— il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 4 ottobre 1974, n. 46;

— il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 11 agosto 1975, n. 26;2

— la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 19 dicembre 2002, n. 131/02 (di seguito: delibera Cipe 131/02);

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2011, GOP 63/11;

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR;

— la deliberazione dell'Autorità 1° marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR e successive modifiche e integrazioni(di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 586/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito: DCO 290/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 85/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, dal tema “Compensazione della spesa sostenuta per la fornitura del servizio idrico dai clienti domestici economicamente disagiati” (di seguito: documento per la consultazione 85/2013/R/IDR).

Considerato che:

— l'articolo 2, comma 12, lettera h) della legge 481/95, stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione;

— l'articolo 2, comma 37, della legge 481/1995 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481” e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;

— l'articolo 2, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012 precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito complessivamente indicato come: Sii) deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e di equilibrio economico e finanziario;

— l'articolo 3, comma 1, del citato Dpcm 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite ex lege all'Autorità specificando che, tra l'altro, l'Autorità:

  • “c) definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego, in conformità ai criteri e agli obiettivi stabiliti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d), e), f);
  • d) predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, di cui alla precedente lettera c) sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori, prevedendo forme di tutela per le categorie di utenza in condizioni economico sociali disagiate, individuate dalla legge e fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe;
  • e) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
  • f) approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”;

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio; e che nel medesimo documento per la consultazione 204/2012/R/IDR sono stati altresì affrontati alcuni temi attinenti alla tutela del consumatore e alla qualità del servizio, evidenziando alcuni aspetti critici;

— alla consultazione di cui al precedente alinea hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi, i cui contributi hanno evidenziato alcune problematiche diffuse nel rapporto utente-gestore del servizio, tra cui quelle legate al fenomeno della morosità;

— con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha illustrato, tra l'altro, i propri orientamenti in tema di disciplina del deposito cauzionale, in particolare:

  • la possibilità, per il gestore, di richiedere ai propri utenti il versamento del deposito cauzionale, quale forma di tutela rispetto ad eventuali insolvenze, e che tale possibilità sia subordinata all'adozione di una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore;

•  ­ l'esclusione dall'onere di versare il deposito cauzionale per gli utenti con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta;

•  ­ il versamento ex novo del deposito cauzionale o l'adeguamento di quello in essere in forma dilazionata, al fine di limitare l'impatto sull'utente finale;

•  ­ la restituzione del deposito all'utente al termine del rapporto contrattuale, entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento della bolletta di chiusura e di eventuali bollette insolute, maggiorato degli interessi maturati al saggio di interesse legale;

­ il divieto di sospensione della fornitura nel caso in cui l'importo del deposito cauzionale sia maggiore o uguale rispetto al debito lasciato insoluto dall'utente;

•  ­ l'articolazione del deposito cauzionale in base alla tipologia di utente e al livello di consumo;

­• la fissazione del deposito cauzionale ad un livello che tenga conto della sostenibilità per gli utenti del servizio e la sua commisurazione anche in base ad alcune caratteristiche dell'utente, quali la regolarità nei pagamenti o il riconoscimento di agevolazioni sociali;

•  ­ l'individuazione di una soglia massima del deposito per gli utenti domestici, articolata in base ai consumi;

•  ­ la possibilità, per particolari tipologie di utenti non domestici, tipicamente quelli con consumi elevati, di sostituire il deposito con altre forme di garanzia;

— i contributi formulati dai soggetti partecipanti alla consultazione di cui al documento per la consultazione 290/2012/R/ IDR, con riferimento agli spunti di consultazione relativi al deposito cauzionale, hanno evidenziato che:

  • in generale i soggetti concordano circa la previsione di un deposito cauzionale regolato in maniera uniforme a livello nazionale, quale forma di copertura, sia pure parziale, del rischio connesso alla morosità;
  • un'associazione di consumatori si esprime negativamente, mentre un movimento ritiene che il deposito cauzionale debba essere utilizzato solo per danni agli impianti del gestore, che costituisca cioè una garanzia sull'uso dei beni e non sui crediti;
  • alcuni soggetti sottolineano che i depositi cauzionali raccolti dai gestori dovrebbero essere considerati nella valutazione degli oneri finanziari ai fini tariffari;
  • altri soggetti non condividono la totale esclusione degli utenti con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, in quanto il fenomeno della morosità si manifesta anche in questi casi;
  • un soggetto ritiene preferibile l'utilizzo del tasso di riferimento fissato dalla Banca centrale europea, in luogo del saggio di interesse legale, in sede di restituzione del deposito;

— per quanto riguarda le modalità di determinazione e l'articolazione del deposito cauzionale e i relativi importi massimi:

  • alcuni soggetti segnalano che il sistema potrebbe essere fonte di complessità operative per i gestori e un soggetto richiede, almeno in fase transitoria, un criterio unico di determinazione. Altri soggetti suggeriscono una semplificazione, proponendo di calcolare il deposito in base al volume contrattuale di riferimento;
  • un soggetto ritiene che il deposito dovrebbe essere particolarmente basso per le utenze domestiche e ritiene che gli importi indicati dall'Autorità siano eccessivi e un altro soggetto ritiene che dovrebbe essere minimo o nullo per le categorie sociali agevolate;
  • alcuni soggetti ritengono che i valori relativi alla misura massima del deposito cauzionale indicati dall'Autorità siano inadeguati e propongono di commisurarlo a più mesi di fornitura, in relazione al tempo intercorrente tra l'emissione della fattura, il sollecito e l'eventuale sospensione della fornitura o di tenere conto della disalimentabilità o meno dell'utenza;
  • con riferimento alla correlazione con la morosità, un soggetto ritiene che la misura del deposito proposta sia condivisibile laddove sia possibile procedere alla sospensione della fornitura, mentre nel caso di utenze per cui la sospensione non è praticabile, la morosità dovrebbe essere posta a carico di un fondo perequativo. Altri soggetti, più semplicemente, escludono che il deposito cauzionale possa mitigare l'effetto della morosità, che rimane un fenomeno estremamente critico per il servizio e che richiederebbe una specifica regolazione;
  • alcuni soggetti ritengono che il deposito cauzionale richiesto dovrebbe essere più elevato in sede di stipula del contratto, per poi essere eventualmente ridotto in caso di regolarità nei pagamenti;
  • un soggetto propone una metodologia di calcolo basata su parametri differenziati per le varie tipologie d'uso;

— per quanto riguarda la possibile previsione di altre forme di garanzia per le utenze non domestiche:

  • i valori di consumo da cui far scattare l'opzione per altre forme di garanzia indicate dai soggetti consultati sono variabili, da un minimo di 250 mc/anno a 30.000 mc/anno, anche in relazione alla varie tipologie di utenti interessati;
  • un soggetto ritiene che l'opzione per una diversa forma di garanzia dovrebbe essere prevista indipendentemente dal consumo. Altri soggetti propongono di prevedere la possibilità di diverse forme di garanzia, indipendentemente dal consumo, per alcune tipologie di utenza (uso cantiere, utenze inerenti servizi non disalimentabili);

— per quanto riguarda la commisurazione dell'ammontare massimo del deposito cauzionale per le utenze condominiali al numero di utenti domestici sottesi, vi è generalmente consenso. Tuttavia alcuni soggetti propongono l'individuazione di un livello massimo del deposito inferiore alla sommatoria dei depositi delle singole utenze, in quanto la solvibilità delle utenze condominiali risulta solitamente superiore a quella delle utenze singole;

— circa la revisione periodica degli importi del deposito cauzionale:

  • alcuni soggetti propongono l'aggiornamento coincidente con il periodo di regolazione tariffaria;
  • altri soggetti propongono l'aggiornamento automatico con cadenza annuale e proporzionato ai consumi e alle tariffe degli ultimi due anni;

— vi è un diffuso consenso circa la rateizzazione del deposito cauzionale, pur con la richiesta di semplificazione, mentre alcuni soggetti non concordano con la rateizzazione, in quanto la funzione del deposito cauzionale ne verrebbe snaturata;

— per quanto riguarda la definizione di cliente cattivo pagatore, alcuni soggetti non la condividono e:

  • alcuni ritengono che sarebbe opportuna una differenziazione tra nuovi utenti e utenti già attivi;
  • alcuni ritengono che i parametri proposti possano dare luogo a contenzioso e, conseguentemente, che si debba fare riferimento, invece, a parametri più oggettivi;
  • un soggetto ritiene che la maggiorazione sia di difficile applicazione;
  • infine, altri soggetti richiedono di ampliare il periodo di osservazione della regolarità dei pagamenti a due/tre anni.

Considerato,infine, che:

— il Dpcm 4 marzo 1996 e il Dpcm 29 aprile 1999 prevedono che la fatturazione abbia cadenza almeno semestrale, tuttavia la periodicità di fatturazione individuata nei vari Regolamenti di utenza è variabile e anche le procedure di sollecito in caso di morosità seguono diverse tempistiche e modalità, a seconda del gestore;

— l'Autorità ha approvato, con deliberazione 585/2012/R/IDR, il metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e che, in sede di definizione del medesimo Mtt, l'Autorità ha:

  • ritenuto che il tema della rischiosità del servizio debba essere affrontato in un contesto più ampio della sola metodologia tariffaria con regolazioni specifiche che allochino i costi ai soggetti che li generano e che, per questo, sia utile prevedere che, in prospettiva, altre regolazioni come quella relativa alla morosità o al deposito cauzionale possano concorrere in maniera sinergica alla risoluzione del problema;
  • ritenuto che, nell'ambito dei successivi affinamenti del quadro regolatorio, a fronte della identificazione e valorizzazione di altri parametri e meccanismi a copertura del rischio, in modo complementare possano essere contestualmente rivisti quelli utilizzati nella metodologia tariffaria transitoria, al fine di evitare duplicazioni di oneri per l'utente;
  • in tema di revisione e adeguamento delle convenzioni stabilito che sono inefficaci le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con la deliberazione 585/2012/R/IDR, se non modificate nei termini ivi previsti.

Ritenuto che:

— l'introduzione del deposito cauzionale contribuisce alla copertura di una parte del rischio morosità del gestore e risponde anche ad un principio di equità, dal momento che l'onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio;

— sia pertanto opportuno prevedere una disciplina unica a livello nazionale del deposito cauzionale e che tale disciplina costituisca modifica ai regolamenti di servizio ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 481/1995;— l'adozione di una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore debba essere una condizione indispensabile affinché il gestore possa richiedere ai propri utenti il versamento di un deposito cauzionale; e che il livello del deposito cauzionale che il gestore può richiedere possa essere parametrato ai livelli di qualità raggiunti dal gestore;

— sia opportuno prevedere che i gestori possano applicare agli utenti del servizio condizioni più favorevoli, in maniera non discriminatoria nell'ambito della medesima tipologia di utenza; e che tali condizioni più favorevoli, non modificabili in corso di periodo regolatorio, debbano essere approvate dall'Ente d'ambito;

— la definizione dei livelli del deposito cauzionale debba tenere conto sia del rischio morosità sostenuto dal gestore, a sua volta dipendente dalla periodicità di fatturazione e dalle tempistiche di pagamento e di sollecito, sia della sostenibilità da parte dell'utenza, con particolare riguardo alle utenze domestiche;

— conseguentemente sia opportuno commisurare il deposito cauzionale ad un numero di mensilità non superiore a tre mensilità di consumo annuo attribuibile all'utente;

— per quanto riguarda la definizione dei valori massimi del deposito cauzionale per gli utenti domestici, tenuto conto delle osservazioni pervenute circa l'adeguatezza dei valori proposti in consultazione e della presenza, sul territorio nazionale, di una notevole disomogeneità per quanto attiene sia alla spesa annua per il Sii, sia al livello e alle caratteristiche dei depositi in essere, laddove previsti,sia opportuno svolgere ulteriori e specifici approfondimenti;

— il consumo annuo dell'utenza rappresenta, ai fini della commisurazione dell'ammontare massimo del deposito cauzionale, un parametro univoco e noto sia al gestore, sia all'utente finale stesso; tale parametro può essere utilizzato anche per le utenze condominiali, moltiplicando i valori-soglia per il numero di utenze domestiche sottese;

— le caratteristiche del servizio in esame richiedono che tale servizio sia accessibile a tutti gli utenti, anche minimizzando gli oneri per l'attivazione del servizio stesso; e che pertanto sia opportuno prevedere l'esclusione dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale per gli utenti che fruiscono di agevolazioni di carattere sociale, individuando diversi parametri e meccanismi a copertura del rischio nell'ambito dei procedimenti specifici inerenti la morosità o la definizione delle agevolazioni;

— l'esenzione dall'obbligo di versamento del deposito cauzionale può essere applicata dal gestore soltanto laddove il medesimo gestore è a conoscenza del fatto che l'utente finale fruisce dell'agevolazione; e che pertanto sia opportuno delimitare l'esenzione agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di cui il gestore sia stato informato;

— in relazione alle osservazioni pervenute in consultazione circa le possibili criticità di una definizione di cattivo pagatore, sia opportuno adottare, in prima fase, una disciplina semplificata, non prevedendo la maggiorazione del deposito cauzionale per tale tipologia di utenza;

— sia opportuno, tenuto conto che il rischio morosità può manifestarsi anche per gli utenti che pagano la bolletta con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, confermare, in questi casi, l'esonero dal versamento del deposito cauzionale, purché il consumo annuo non superi i 500 mc;

— sia opportuno prevedere che, per le sole utenze non domestiche con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore possa prevedere, in alternativa al deposito cauzionale, altre forme di garanzia, che assicurino il gestore circa l'esatto adempimento da parte dell'utente finale purché disciplinate dal regolamento di utenza e approvate dall'Ente d'ambito;

— prevedere il divieto di sospensione della fornitura nel caso in cui l'importo del deposito cauzionale sia maggiore o uguale rispetto al debito;

— confermare, in linea con i principi generali del Codice civile in materia di obbligazioni pecuniarie e in coerenza con quanto già previsto negli altri settori regolati dall'Autorità che all'atto della restituzione, il deposito cauzionale versato debba essere maggiorato degli interessi legali;

— prendere a riferimento, per la determinazione delle fasce di consumo, l'anno solare precedente.

Ritenuto,inoltre, opportuno:

— prevedere l'entrata in vigore del provvedimento il 1° gennaio 2014 e che i valori massimi del deposito cauzionale siano aggiornati dall'Autorità all'inizio di ciascun periodo regolatorio;

— prevedere misure di gradualità per il versamento o l'adeguamento ai nuovi livelli, da parte degli utenti finali, del deposito cauzionale.

Ritenuto,infine, che:

— le eventuali forme di copertura dei rischi connessi alla non disalimentabilità di particolari categorie di utenza possano essere definite in sede di regolazione delle conseguenze della morosità e che l'individuazione e regolamentazione delle utenze non disalimentabili richiede il coinvolgimento degli Enti d'ambito e delle altre istituzioni competenti;

— l'introduzione della disciplina del deposito cauzionale debba essere considerata nella valorizzazione del costo per il rischio, adeguando, conseguentemente, il valore forfetario del capitale circolante riconosciuto e che, in relazione all'entrata in vigore di tale disciplina, ciò possa avvenire in sede di definizione del metodo tariffario a regime;

— la disciplina del deposito cauzionale si configura come elemento complementare e sinergico rispetto al metodo tariffario in vigore, e, pertanto, produce effetti anche sulle convenzioni in essere9

Delibera

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1, comma 1.1, dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR e successive modifiche e integrazioni e le seguenti definizioni:

a) consumo storico è il consumo dell'utente finale riferito all'anno solare precedente, fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 7.2, del presente provvedimento;

b) tipologia di utenza è la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;

c) utente domestico è l'utente finale la cui fornitura è destinata a usi domestici, individuati secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;

d) utente non domestico è l'utente la cui fornitura è destinata a usi diversi da quelli domestici;

e) utenza condominiale è l'utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Articolo 2

Ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento trova applicazione in riferimento a tutte le gestioni del servizio idrico integrato che operano sul territorio nazionale e assicurano la fornitura agli utenti finali.

2.2 Se non adeguate entro il 31 dicembre 2013, le clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il presente provvedimento sono inefficaci.

Articolo 3

Condizioni per il deposito cauzionale

3.1 Il gestore può richiedere all'utente finale, all'atto della stipulazione del contratto di somministrazione, il versamento di un deposito cauzionale, nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento.

3.2 Il gestore non può richiedere all'utente finale il versamento del deposito cauzionale, né altre forme di garanzia, qualora non abbia adottato e pubblicato secondo le modalità di cui alla deliberazione 586/2012/R/IDR una Carta dei servizi conforme alla normativa in vigore.

3.3 Il deposito cauzionale di cui al precedente comma 3.1, è riconosciuto nei limiti di quanto stabilito dall'Autorità, in sede di regolazione della qualità del servizio.

3.4 Il gestore non può richiedere all'utente finale alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.

3.5 Altre forme di garanzia, diverse dal deposito cauzionale, sono ammesse nei limiti di quanto disposto dal presente provvedimento.

3.6 Il gestore non può richiedere il versamento del deposito cauzionale agli utenti finali con domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito della bolletta, qualora compresa tra le modalità di pagamento accettate dal gestore. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

3.7 All'utente finale non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato. In tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Articolo 4

Ammontare del deposito cauzionale

4.1 Il deposito cauzionale applicato dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma 3.1, è determinato in misura pari al valore dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo storico.

4.2 Il valore del deposito cauzionale calcolato secondo quanto previsto al comma 4.1, non può comunque superare, per gli utenti domestici, i valori massimi definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

4.3 Il deposito cauzionale non può essere richiesto agli utenti finali che fruiscono di agevolazioni tariffarie di carattere sociale di cui il gestore sia a conoscenza.

4.4 Per le utenze condominiali, il deposito cauzionale è pari alla somma dei depositi cauzionali dei singoli utenti sottesi, nel rispetto dei valori massimi definiti dall'Autorità con successivo provvedimento.

Articolo 5

Versamento e restituzione del deposito cauzionale

5.1 Il gestore applica, al momento dell'attivazione dell'utenza, un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore determinato ai sensi dell'articolo 4.

5.2 La differenza tra l'ammontare del deposito cauzionale determinato ai sensi dell'articolo 4, e la quota dell'ammontare del deposito cauzionale applicato ai sensi del comma 5.1 è rateizzata in due bollette, a decorrere dalla prima bolletta utile emessa successivamente all'attivazione del servizio.

5.3 Qualora si modifichino le condizioni di cui agli articoli 3 e 4, il gestore ricalcola il deposito cauzionale e:

a) restituisce l'eventuale differenza a favore dell'utente finale nella prima bolletta utile;

b) addebita l'eventuale differenza dovuta dall'utente finale rateizzandola in almeno due bollette.

5.4 Il deposito cauzionale deve essere restituito non oltre 30 giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato in base al saggio degli interessi legali.

5.5 Al momento della cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, per ottenere la restituzione del deposito cauzionale, il gestore non può richiedere all'utente finale di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

Articolo 6

Forme di garanzia alternative al deposito cauzionale

6.1 Per gli utenti finali non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno, il gestore può prevedere forme di garanzia che l'utente può scegliere in alternativa al deposito cauzionale, purché disciplinate dal Regolamento di utenza e approvate dall'Ente d'ambito.

Articolo 7

Delimitazione fasce di consumo

7.1 Tutte i limiti di consumo di cui al presente provvedimento sono calcolate assumendo come riferimento il consumo storico dell'utente finale.

7.2 Nel caso di utenti finali per i quali non è disponibile il dato di consumo su base annua, la stima della fascia di consumo di riferimento è determinata in base ai consumi che il gestore ritiene possano essere attribuiti all'utente finale in relazione alle informazioni disponibili e, in particolare, alla destinazione d'uso della fornitura e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo famigliare.

7.3 L'utente finale è considerato appartenere alla fascia di consumo storico, fissatasecondo quanto stabilito ai precedenti commi 7.1 e 7.2, anche qualora i suoi consumi annui successivi all'inserimento in tale fascia variano, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno, rispetto a quelli della fascia stessa.

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

8.1 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento costituiscono modifica o integrazione del Regolamento di servizio, ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 481/1995.

8.2 Nel regolamento di servizio possono essere introdotte, in modo trasparente, condizioni più favorevoli per gli utenti finali, nel rispetto del principio di non discriminazione, senza che questo comporti una modifica dei criteri di determinazione del costo del servizio alla base del metodo tariffario in vigore. Tali condizioni non sono modificabili nel corso del periodo regolatorio e devono essere approvate dall'Ente d'ambito.

8.3 Per gli utenti finali con contratti di somministrazione in essere al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento:

a) il gestore può trattenere a titolo di deposito cauzionale, effettuando i relativi conguagli, le somme versate dagli utenti finali prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento a titolo di anticipo sui consumi o di garanzia;

b) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati entro il 31 marzo 2014;

c) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.

8.4 L'ammontare del deposito cauzionale di cui all'articolo 4 può essere aggiornato dall'Autorità all'inizio di ciascun periodo regolatorio.

8.5 È conferito mandato al Capo dell'Ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici, per l'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi di valutazione utili alla definizione dei valori massimi del deposito cauzionale per gli utenti finali domestici di cui all'articolo 4, comma 4.2. A tale fine, tutti i soggetti interessati — con particolare riferimento alle associazioni rappresentative dei consumatori e utenti, alle associazioni di categoria dei gestori, agli Enti d'ambito — possono presentare, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione, documenti, memorie e osservazioni all'indirizzo servizi-idrici@autorita.energia.it.

8.6 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

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