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Delibera Autorità energia 21 febbraio 2013, n. 73

Linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 21 febbraio 2013, n. 73/2013/R/IDR

(Pubblicata sul sito dell'Autorità il 25 febbraio 2013)

Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario del piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/r/IDR

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas

Nella riunione del 21 febbraio 2012

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce), che istituisce un "Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 del 26 luglio 2000 (di seguito: comunicazione COM(2000)477), recante "Politiche di tariffazione per una gestione più sostenibile delle riserve idriche";

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 del 14 novembre 2012 (di seguito: comunicazione COM(2012)673), recante "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee";

— la legge 5 gennaio 1994 n. 36 (di seguito: legge 36/1994), recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";

— la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/1995), recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

— il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, l'articolo 149;

— il decreto ministeriale 1° agosto 1996 (di seguito: Mtn), recante "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";

— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;

— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 (di seguito: decreto-legge 70/2011) e, in particolare, l'articolo 10;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008;

— il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 208, come convertito nella legge 27 febbraio 2009 n. 13, ed in particolare l'articolo 8-sexies;

— il decreto ministeriale 30 settembre 2009 (di seguito: Dm 30 settembre 2009);

— il decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, come modificato dalla legge di conversione 26 marzo 2010 n. 42 (di seguito: legge 42/10) e, in particolare, l'articolo 1;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 325 del 2010;

— la sentenza della Corte Costituzionale n. 26 del 2011;

— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (di seguito: Dpr 116/2011), recante "Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato";

— il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221 (di seguito: decreto-legge 179/2012), recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", ed, in particolare, l'articolo 34, comma 29;

— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 ottobre 2009, GOP 46/09 recante "Approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11, recante "Prime disposizioni inerenti il trasferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas delle funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, di cui alla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR recante "Istituzione di un Gruppo di lavoro per lo svolgimento di attività preparatorie e ricognitive relative alle nuove funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici";

— la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);

— il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

— la richiesta di parere inoltrata al Consiglio di Stato in data 23 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 33500 del 2012);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012 585/2012/R/IDR recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe degli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR) ;

— la determinazione TQI n. 1/12 del 7 agosto 2012, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 1/12);

— la determinazione TQI n. 2/12 del 10 ottobre 2012, recante la "Modifiche e integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n.1 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: determinazione 2/12).

Considerato che:

— con l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/2011, sono state trasferite all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— tra le funzioni trasferite all'Autorità ai sensi del citato decreto-legge 201/2011, vi è quella, prevista dall'articolo 10, comma 14, lettera e), del decreto-legge 70/2011, di "approva[re] le tariffe predisposte dalle autorità competenti;"

— al riguardo, l'articolo 34, comma 29, del decreto-legge 179/2012 prevede che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— in proposito, l'articolo 3, comma 1, lettera f), del Dpcm 20 luglio 2012 specifica che l'Autorità "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità (..) intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti";

— l'articolo 10, comma 14, lettera f), del decreto-legge 70/2011 prevede inoltre che "L'Agenzia... [ora l'Autorità] verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato;

— l'articolo 3, comma 1, lettera e), del citato Dpcm 20 luglio 2012 precisa infine che l'Autorità provvede alla "verifica della corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 91";

— con la deliberazione 74/2012/R/IDR, è stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando – per quanto qui rileva — anche la tematica degli effetti della nuova regolazione sulle convenzioni in essere (punti 7.24 e successivi);

— con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha poi avviato un'ulteriore e più specifica consultazione pubblica avente per oggetto un metodo tariffario transitorio da applicarsi nel primo biennio soggetto ai poteri regolatori dell'Autorità, ossia per il 2012 e 2013;

— con la deliberazione 585/2012/R/IDR, l'Autorità ha approvato il metodo tariffario transitorio (Mtt) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;

— l'articolo 5, della suddetta deliberazione 585/2012/R/IDR reca specifiche disposizioni in materia di adeguamento e revisione, a pena di inefficacia, delle convenzioni in essere a seguito dell'entrata in vigore del Mtt;

— gli adeguamenti, di cui al precedente alinea, riguardano, in particolare, l'aggiornamento del piano economico finanziario, atteso che, come chiarito con la medesima deliberazione 585/2012/R/IDR, il metodo tariffario transitorio non rende necessaria una revisione dei piani d'ambito esistenti per quanto attiene la programmazione degli investimenti;

— l'adeguamento e la revisione del Pef si rendono necessari al fine di preservare il legame, previsto dall'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006, tra le previsioni in merito all'andamento dei proventi da tariffa e le previsioni sull'andamento dei costi di gestione e di investimento, estese a tutto il periodo di affidamento;

— l'articolo 5, comma 1, della deliberazione 585/2012/R/IDR individua il 31 marzo 2013 come termine ultimo per la trasmissione all'Autorità, da parte degli Enti d'ambito, del piano economico finanziario aggiornato;

— l'atto attuativo del citato articolo 5, comma 3, della deliberazione 585/2012/R/IDR, rappresentato dalle presenti linee guida, costituisce mera attuazione di precedenti atti di regolazione già sottoposti ad un ampio processo di consultazione pubblica (v. documento per la consultazione 204/2012/R/IDR e documento per la consultazione 290/2012/R/IDR); pertanto, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione GOP 46/09, non occorre sottoporre ad ulteriore consultazione le presenti linee guida.

Ritenuto che:

— sia opportuno procedere alla definizione di linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico finanziario dei piani d'ambito, da effettuarsi sulla base della metodologia prevista dalla deliberazione 585/2012/R/IDR, salva la definizione delle modalità di proiezione di alcune variabili negli anni successivi al 2013;

— nell'ambito delle linee guida, di cui al precedente alinea, sia opportuno precisare le modalità di trasmissione all'Autorità dei piani economico finanziari aggiornati, i contenuti minimi della documentazione da inviare ad essa ai fini dell'avvio delle operazioni istruttorie di verifica della corretta redazione dei medesimi nonché i format per la rappresentazione sintetica delle informazioni necessarie a consentire una più efficace ed efficiente attività istruttoria

Delibera

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione, si applicano le definizioni contenute nelle deliberazioni 347/2012/R/IDR e 585/12/R/IDR, nonché nelle determinazioni TQI 1/12 e 2/12.

1.2 Alle definizioni di cui al precedente comma sono aggiunte le seguenti:

allegato 1 è l'allegato 1 alla presente deliberazione, che riporta il modello di istanza di verifica del piano economico finanziario dei piani d'ambito;

allegato 2 è l'allegato 2 alla presente deliberazione, recante gli schemi per la presentazione del piano tariffario e del piano economico finanziario del piano d'ambito;

Mtt è il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 di cui alla deliberazione 585/12/R/IDR;

Piano economico finanziario (Pef) è l'atto, parte integrante del Piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149, commi 1 e 4, del Dlgs 152/2006, che prevede, con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa; ai fini della presente deliberazione, la parte di Pef considerata è composta dal Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario;

Piano d'ambito è l'insieme degli atti di pianificazione per la gestione del servizio idrico integrato, predisposti dall'Ente d'ambito ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del Dlgs 152/2006, costituito da: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario;

Piano tariffario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, delle componenti di costo ammesse nel Vrg, ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR;

Programma degli interventi è l'atto, parte integrante del Piano d'ambito ai sensi dell'articolo 149, commi 1 e 3, del Dlgs 152/2006, in cui sono specificati gli obiettivi di servizio da raggiungere e sono indicate le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

Rendiconto finanziario è la proiezione per tutto il periodo di affidamento, con cadenza annuale, dei flussi di cassa in entrata ed in uscita;

Vincolo ai ricavi del gestore (Vrg) è l'ammontare massimo dei ricavi del gestore del Sii ammessi in tariffa, ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR.

Articolo 2

Istanza di verifica dell'aggiornamento del Piano economico finanziario

2.1 Entro il 31 marzo 2013, ciascun Ente d'ambito presenta l'istanza di verifica del Pef, aggiornato ai sensi dell'articolo 5, della deliberazione 585/2012/R/IDR.

2.2 L'istanza di verifica è redatta nella forma indicata nell'allegato 1 ed è firmata dal legale rappresentante dell'Ente d'ambito.

2.3 All'istanza sono allegati:

a) i prospetti di piano tariffario e rendiconto finanziario conformi agli schemi allegati al presente documento e scaricabili dal sito Autorità www.autorita.energia.it;

b) una relazione che illustri le modalità di aggiornamento del Pef a seguito della deliberazione 585/2012/R/IDR e le principali assunzioni adottate per la proiezione delle varie grandezze economiche del Piano negli anni successivi al 2013;

c) la convenzione che regola i rapporti tra Ente d'ambito e gestore.

2.4 L'istanza di verifica deve essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: ptransitorio-idr@autorita.energia.it.

2.5 Il Pef, sottoposto a procedimento di verifica da parte dell'Autorità, è predisposto a partire dalle tariffe dell'anno 2012 comunicate all'Autorità, nell'ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per i fattori teta (ϑ2012 e ϑ2013) calcolati dagli Enti d'ambito, ai sensi del comma 6.5, lettera b), della deliberazione 585/2012/R/IDR. Laddove non disponessero di dati sufficienti per l'aggiornamento dei costi attinenti agli acquisti all'ingrosso, di cui all'articolo 31, dell'allegato A alla medesima deliberazione, gli Enti d'ambito pongono preliminarmente il relativo moltiplicatore tariffario ad un valore pari ad 1.

2.6 Entro 90 giorni dalla trasmissione dei dati, l'Autorità conclude il procedimento di verifica.

2.7 Il procedimento, di cui comma 2.5, termina con l'approvazione del Pef o con l'indicazione, da parte dell'Autorità, di osservazioni, rilievi e prescrizioni, che sono recepite dall'Ente d'ambito entro 30 giorni, a pena di inefficacia, per quanto concerne le annualità 2012 e 2013. Decorsi 90 giorni dalla trasmissione dei dati senza che l'Autorità abbia formulato osservazioni, rilievi o prescrizioni, il Pef si intende approvato.

Articolo 3

Valutazione delle istanze da parte dell'Autorità

3.1 La valutazione delle istanze concerne la coerenza degli elaborati con le disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 347/2012/R/IDR, nonché tenendo conto, per gli anni successivi al 2013, delle indicazioni contenute nella presente deliberazione, e viene effettuata nei termini previsti dall'articolo 6, della deliberazione 585/2012/R/IDR.

Articolo 4

Criteri per la valutazione delle ulteriori assunzioni adottate per l'aggiornamento del Pef

4.1 Con riferimento ai criteri per la predisposizione dei Pef, gli Uffici dell'Autorità, nell'ambito delle attività istruttorie, verificano anche la rispondenza dei suddetti atti alle seguenti indicazioni metodologiche:

a) lo sviluppo del Pef inizia con l'anno 2012 e termina con l'ultimo anno di affidamento;

b) lo sviluppo del Pef deve rispettare il principio del recupero integrale dei costi previsti annualmente;

c) il perimetro delle attività incluse nel Pef comprende, come specificato alla deliberazione 585/2012/R/IDR, le attività del Sii e le altre attività idriche;

d) con riferimento all'attività di gestione delle acque meteoriche e pulizia e manutenzione caditoie, questa è ricompresa nel perimetro delle attività svolte solo nel caso in cui sia già stata assegnata al gestore nell'anno 2011;

e) l'aggiornamento del Pef è predisposto a parità di Programma degli interventi e delle previsioni in merito ai corrispettivi per l'uso di infrastrutture di terzi, come previsto dal Piano d'ambito in vigore alla data di emanazione della deliberazione 585/2012/R/IDR;

f) l'aggiornamento del Pef è predisposto assumendo la costanza, per tutto il periodo di riferimento, dei volumi erogati, salvo quanto previsto alla successiva lettera p);

g) il Pef assume in ciascun anno la completa realizzazione degli investimenti pianificati nel Piano d'ambito, nei tempi ivi stabiliti, prevedendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre, considerato che l'investimento realizzato nell'anno n rileva ai fini tariffari nell'anno n+2;

h) nella pianificazione delle fonti di finanziamento degli investimenti, il Pef assegna priorità all'utilizzo del FoNI;

i) il Pef è sviluppato a partire dai valori delle componenti di costo delle immobilizzazioni e di costo operativo, incluse le transazioni all'ingrosso, individuate per l'anno 2013 ai sensi della deliberazione 585/2012/R/IDR;

j) tutte le componenti di costo, incluse le transazioni all'ingrosso, sono proiettate negli anni successivi al 2013 a moneta costante, assumendo quindi un'inflazione pari a zero, ad esclusione del valore delle immobilizzazioni, a cui è applicato ogni anno un deflatore calcolato a partire dal deflatore con base 2013 di cui all'articolo 10 dell'allegato A alla delibera 585/2012/R/IDR, maggiorato ogni anno in funzione del tasso atteso di inflazione (parametro rpi) utilizzato nel calcolo degli oneri finanziari, di cui all'articolo 18 dell'allegato A della medesima deliberazione;

k) per il calcolo della quota di ammortamento, in assenza di una previsione dettagliata nel Programma degli interventi in merito alle diverse categorie di cespiti da realizzare, è calcolata un'aliquota di ammortamento media, sulla base del complesso delle immobilizzazioni del gestore;

l) per gli anni successivi al 2013, l'eventuale differenza tra Vrp e Vrg, con riferimento al Piano d'ambito approvato prima della delibera 585/12/R/IDR, concorre ad alimentare la quota Fni;

m) per gli anni 2014 e 2015 è applicata la medesima tabella riportata all'articolo 4 dell'allegato A alla delibera 585/2012/R/IDR, assumendo un valore del parametro za pari rispettivamente a 3 ed a 4 ed un valore del parametro qa pari ad 1 in entrambi gli anni;

n) a partire dall'anno 2016, la componente di costo delle immobilizzazioni è posta pari alla variabile Ctta e la componente di costo operativo è posta pari al valore assunto dalla variabile OPEX nell'anno 2015, di cui rispettivamente all'articolo 26 ed all'articolo 4, dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

o) il Pef è sviluppato assumendo l'assenza di costi legati alle variazioni sistemiche di cui al comma 45.1, lettera g) dell'allegato A della del 585/2012/R/IDR;

p) le nuove attività, di cui all'articolo 8, della deliberazione 585/2012/R/IDR, come previste nel Piano d'ambito vigente, sono valutate ed inserite con le modalità e la tempistica, rispetto al manifestarsi dell'evento, indicate all'articolo 45 dell'allegato A della medesima deliberazione; le assunzioni sui costi ed i ricavi delle nuove attività sono adeguatamente illustrate e giustificate nella relazione di accompagnamento al Pef, esplicitando la quota di copertura del vincolo tariffario;

q) le partite pregresse relative a conguagli o penalità sono incluse nel Pef se già definite con provvedimento dell'Ente d'ambito entro il 30 aprile 2012; nella relazione allegata al Pef dovranno essere riportati gli estremi dell'atto dell'Ente d'ambito che ne riconosce l'ammissibilità e l'importo, dovrà inoltre essere allegata copia dell'atto e della relativa relazione istruttoria;

r) il Pef indica, tra l'altro:

— le previsioni in merito ad eventuali contributi a fondo perduto;

— l'eventuale quota del FoNI utilizzata ogni anno per il finanziamento delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale, ai sensi del comma 42.1 dell'allegato A alla deliberazione 585/2012/R/IDR, nonché l'eventuale quota destinata ad altri usi, ai sensi del comma 7.3 lettera b) della medesima deliberazione;

— le previsioni relative ai conguagli del Vrg maturati dal gestore del Sii nell'anno 2012, considerato che il conguaglio maturato nel medesimo anno è applicato al vincolo ai ricavi del gestore nell'anno 2014;

— il valore netto delle immobilizzazioni del gestore (Imn) al termine della concessione, calcolato mediante l'applicazione reiterata dei criteri di cui alla deliberazione 585/2012/R/IDR;

4.2 Eventuali assunzioni differenti da quelle indicate al precedente comma 4.1 sono opportunamente illustrate e giustificate dall'Ente d'ambito nella relazione di accompagnamento al Pef.

Articolo 5

Disposizioni transitorie e finali

5.1 Il comma 5.4, della deliberazione 585/2012/R/IDR è sostituito con il seguente:

"5.4 È conferito mandato al Responsabile dell'Ufficio speciale tariffe e qualità dei servizi idrici di provvedere, con propria determinazione, previa informativa al Collegio, all'eventuale aggiornamento della procedura di verifica del rispetto di quanto disposto ai precedenti commi 5.1 e 5.3, in relazione a quanto previsto dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge 70/2011."

5.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

 

Allegato 1

Modello per l'istanza di verifica dell'adeguamento del piano economico finanziario del piano d'ambito

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 15 KB


Allegato 2

Schemi per la presentazione del piano tariffario e del piano economico finanziario del piano d'ambito

Formato: Documento PDF - Dimensioni: 82 KB


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