Imballaggi

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Decisione Commissione Ue 2013/92/Ue

Sorveglianza e controlli fitosanitari sugli imballaggi in legno che trasportano determinati prodotti provenienti dalla Cina

Abrogato da:

Decisione 2018/1137/Ue (01/10/2018)

Provvedimento abrogato. Versione coordinata con modifiche. Testo vigente fino al 01/10/2018

Commissione europea

Decisione di esecuzione 18 febbraio 2013, n. 2013/92/Ue

(Guue 20 febbraio 2013 n. L 47)

Decisione di esecuzione della Commissione concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/Ce del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1) Il materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato

nel trasporto di oggetti di qualsiasi natura verso l'Unione deve essere conforme all'allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/Ce.

(2) Dai controlli fitosanitari eseguiti di recente dagli Stati membri è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di determinati prodotti originari della Cina era contaminato da organismi nocivi — in particolare dalla Anoplophora glabripennis (Motschulsky) — con conseguenti focolai di tali organismi in Austria, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito.

(3) Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per tali prodotti deve pertanto essere sottoposto alla sorveglianza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/Ce, ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della suddetta direttiva nonché, se del caso, alle misure di cui all'articolo 13-quater, paragrafo 7, della medesima direttiva. I risultati di tali controlli fitosanitari devono essere notificati alla Commissione.

(4) Entro il 31 maggio 2014, sulla base dei risultati notificati alla Commissione, occorre procedere a un riesame inteso a valutare l'efficacia della presente decisione e a determinare i rischi fitosanitari derivanti dall'importazione nell'Unione di materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di determinati prodotti originari della Cina.

(5) La presente decisione deve applicarsi fino al 31 marzo 2015.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a) "materiale da imballaggio in legno": il legname o i prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;

b) "prodotti specificati": prodotti originari della Cina, importati nell'Unione con i codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I e conformi alle descrizioni di cui all'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio2 ;

c) "spedizione": quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità.

Articolo 2

Sorveglianza

1. Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio3 e alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/Ce. I prodotti specificati possono essere vincolati a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 16, lettere a), d), e), f), e g), del regolamento (Cee) n. 2913/92 solo se le formalità di cui all'articolo 3 sono state espletate.

2. Gli organismi ufficiali responsabili possono prescrivere l'obbligo per le autorità aeroportuali, portuali o anche per gli importatori o gli operatori, in base agli accordi intercorsi tra loro, di dare notifica preventiva all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale del punto di entrata dell'imminente arrivo dei prodotti specificati non appena ne siano a conoscenza.

Articolo 3

Controlli fitosanitari

Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni dei prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari di cui all'articolo 13-bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/Ce con le frequenze minime stabilite nell'allegato I della presente decisione per confermare che il materiale da imballaggio in legno soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione 1, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/Ce.

I controlli fitosanitari sono effettuati al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/Ce della Commissione4 , che si applica mutatis mutandis.

Articolo 4

Misure in caso di mancata conformità

Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 3 emerge che i requisiti di cui all'allegato IV, parte A, Sezione I, punti 2 e 8, della direttiva 2000/29/Ce non sono soddisfatti o che il materiale da imballaggio in legno è contaminato dagli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 7, della medesima direttiva.

Articolo 5

Comunicazione

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/Ce della Commissione5 , gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, utilizzando il modello di relazione di cui all'allegato II, entro il 31 ottobre 2013 per il periodo dal 1 o aprile 2013 al 30 settembre 2013, entro il 30 aprile 2014 per il periodo dal 1 o ottobre 2013 al 31 marzo 2014, entro il 31 ottobre 2014 per il periodo dal 1 o aprile 2014 al 30 settembre 2014 ed entro il 30 aprile 2015 per il periodo dal 1 o ottobre 2014 al 31 marzo 2015.

Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/Ce della Commissione 6 , gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati a norma degli articoli 2 e 3 della presente decisione, entro il 31 luglio 2017 per il periodo dal 1° aprile 2016 al 31 marzo 2017, ed entro il 30 aprile 2018 per il periodo dal 1° aprile 2017 al 31 marzo 2018. A tal fine gli Stati membri utilizzano il modello di relazione di cui all'allegato II.

Articolo 6

Riesame

La presente decisione è riesaminata entro il 31 maggio 2014.

Articolo 7

Entrata in vigore e termine di applicazione

La presente decisione entra in vigore il 1° aprile 2013.

Essa si applica fino al 31 marzo 2015. Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 31 luglio 2018. Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 30 settembre 2018.

Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2013.

Allegato I

Prodotti specificati
Codice della nomenclatura combinata Descrizione Frequenza dei controlli fitosanitari (%)
2514 00 00 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 90
2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 90
2516 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 90
6801 00 00 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) 15
6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente 15

 

Codice della nomenclatura combinata Descrizione Frequenza dei controlli fitosanitari (%)
2514 00 00 Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 15
2515 Marmi, travertini, calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5 e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 15
2516 Granito, porfido, basalto, arenaria e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare 15
6801 00 00 Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (diverse dall'ardesia) 15
6802 Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente 15
6803 00 Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata 15
6908 6907 Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati, di ceramica, anche su supporto 15
7210 Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, placcati o rivestiti 15

Allegato II

Modello di relazione

Relazione sui controlli fitosanitari all’importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Cina
Periodo di riferimento:
Stato membro relatore:
Punti di entrata interessati: Luogo di ispezione: numero ispezionato al punto di entrata:
numero ispezionato nel luogo di destinazione:

 

Codice della nomenclatura combinata: 2514 00 00

Codice della nomenclatura combinata: 2515 Codice della nomenclatura combinata: 2516 Codice della nomenclatura combinata: 6801 00 00 Codice della nomenclatura combinata: 6802
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell’UE attraverso lo Stato membro relatore
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione
— in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e di indicare se il marchio è assente o non corretto)
— in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo
— che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati relativi a marchio assente e marchio non corretto)
Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione e intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme
Numero totale di spedizioni sottoposte a ispezione con materiale da imballaggio in legno conforme

 

Relazione sui controlli fitosanitari all'importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Cina
Periodo di riferimento:
Stato membro relatore:
Punti di entrata interessati: Luogo di ispezione:

numero ispezionato nel luogo di destinazione:
numero ispezionato al punto di entrata:

Codice della nomenclatura combinata 2514 00 00 Codice della nomenclatura combinata 2515 Codice della nomenclatura combinata 2516 Codice della nomenclatura combinata 6801 00 00 Codice della nomenclatura combinata 6802 Codice della nomenclatura combinata 6803 00 Codice della nomenclatura combinata 6908 6907
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell'Ue attraverso lo Stato membro relatore
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione
Delle quali numero di spedizioni sottoposte a ispezione con materiale da imballaggio in legno conforme
Delle quali numero di spedizioni sottoposte a ispezione e intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme
- in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e di indicare se il marchio è assente o non corretto) (1)

- in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per organismo nocivo)

Si prega di fornire il codice del paese, il codice del produttore/fornitore del trattamento e il codice del trattamento del marchio o dei marchi ISPM 15

- che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (si prega di fornire i dati disaggregati per marchio assente e marchio non corretto) (1)
(1)  Ove applicabile, si prega di indicare i motivi per cui i marchi ISPM 15 sono stati identificati come non corretti (tipo, metodo di applicazione ecc.)

Note ufficiali

1.

Gu L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

2.

Gu L 256 del 7 settembre 1987, pag. 1.

3.

Gu L 302 del 19 ottobre 1992, pag. 1.

4.

Gu L 313 del 12 ottobre 2004, pag. 16.

5.

Gu L 32 del 5 febbraio 1994, pag. 37.

6.

Direttiva 94/3/Ce della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (Gu L 32 del 5.2.1994, pag. 37).

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