Decisione Commissione Ue 2018/1137/Ue
Sorveglianza e controlli fitosanitari sugli imballaggi in legno utilizzati per il trasporto di prodotti provenienti da Paesi terzi

Ultima versione disponibile al 04/06/2023
Commissione europea
Decisione 10 agosto 2018, n. 2018/1137/Ue
(Guue 14 agosto 2018 n. L 205)
Decisione concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno utilizzato per il trasporto di prodotti originari di alcuni paesi terzi
[notificata con il numero C(2018) 5245]
La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/Ce del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità1 , in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza e quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) La decisione di esecuzione 2013/92/Ue della Commissione2 contiene disposizioni sui controlli fitosanitari e sulle misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina. Gli articoli da 1 a 4 di tale decisione scadono il 31 luglio 2018.
(2) Dai controlli fitosanitari effettuati dagli Stati membri a norma di tale decisione, nonché dell'articolo 13 bis della direttiva 2000/29/Ce, è emerso che il materiale da imballaggio in legno utilizzato nel trasporto di alcuni prodotti originari della Bielorussia e della Cina ("i prodotti specificati") non era conforme alla prescrizioni dell'Unione sulla marcatura del materiale da imballaggio in legno stabilite nell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/Ce e che in alcuni casi esso era anche infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di detta direttiva.
(3) Al fine di garantire una migliore preparazione delle autorità che eseguono i rispettivi controlli fitosanitari, le autorità aeroportuali e portuali e le altre autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell'importazione dei prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno, dovrebbero, non appena sono a conoscenza dell'imminente arrivo di tale materiale da imballaggio in legno, trasmettere un preavviso all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.
(4) Il materiale da imballaggio in legno delle spedizioni di prodotti specificati dovrebbe essere soggetto periodicamente a controlli fitosanitari. Gli Stati membri dovrebbero definire la frequenza con cui il materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati è sottoposto a controlli fitosanitari. Il tasso di frequenza non dovrebbe essere inferiore all'1 % del materiale da imballaggio in legno importato dei prodotti specificati, al fine di garantire il controllo di un campione rappresentativo.
(5) Tale materiale da imballaggio in legno, nonché i prodotti specificati, dovrebbero essere soggetti alle norme dell'Unione sui controlli doganali fino al completamento di detti controlli fitosanitari, al fine di garantire che la loro libera circolazione nel territorio dell'Unione non presenti alcun rischio fitosanitario.
(6) I controlli fitosanitari dovrebbero essere eseguiti al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione approvato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile, al fine di garantire che tali controlli siano effettuati nelle strutture più adeguate.
(7) Se i controlli fitosanitari sono eseguiti nel luogo di destinazione e si constata che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/Ce non sono rispettate o che il materiale da imballaggio in legno è infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di detta direttiva, lo Stato membro interessato dovrebbe trattare adeguatamente il rispettivo materiale da imballaggio in legno e distruggerlo immediatamente per assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione.
(8) Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione, utilizzando uno specifico modello di relazione elettronico, il numero e i risultati dei controlli fitosanitari effettuati in conformità alla presente decisione.
(9) L'esperienza acquisita con i controlli fitosanitari finora eseguiti dimostra che, al fine di fornire alle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi ulteriori dettagli sulle intercettazioni concernenti materiale da imballaggio in legno, occorre che gli Stati membri comunichino tutte le informazioni necessarie a identificare le fonti di marcature inaffidabili o non corrette.
(10) È opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1o ottobre 2018, in modo da consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove disposizioni.
(11) Per assicurare che non si verifichi alcun vuoto giuridico fino a tale data, gli articoli da 1 a 4 della decisione di esecuzione 2013/92/Ue, che scadono il 31 luglio 2018, dovrebbero applicarsi fino al 30 settembre 2018.
(12) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/92/Ue a decorrere dal 1o ottobre 2018, data di applicazione della presente decisione.
(13) La presente decisione dovrebbe applicarsi fino al 30 giugno 2020 in modo da consentire l'adozione delle misure eventualmente necessarie entro tale termine.
(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la presente decisione:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) "materiale da imballaggio in legno": legname o prodotti in legno utilizzati per sostenere, proteggere o trasportare una merce, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette e paglioli, effettivamente utilizzati o meno per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno trasformato mediante colla, calore o pressione o una combinazione di questi fattori e del materiale da imballaggio interamente costituito di legno di spessore non superiore a 6 mm;
b) "prodotti specificati": prodotti originari della Bielorussia e della Cina importati nell'Unione, sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno, con i codici della nomenclatura combinata (NC) o i codici TariC indicati nell'allegato I della presente decisione e conformi alle descrizioni figuranti nell'allegato I del regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio3 ;
c) "spedizione": quantitativo di merci compreso in un unico documento necessario per le formalità doganali o per altre formalità;
d) "operatore professionale": qualsiasi persona di diritto pubblico o privato coinvolta professionalmente nell'introduzione di materiale da imballaggio in legno nel territorio dell'Unione e giuridicamente responsabile di tale introduzione.
Articolo 2
Sorveglianza
Il materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati è sottoposto, dal momento dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione, a vigilanza doganale a norma dell'articolo 134, del regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 nonché alla sorveglianza degli organismi ufficiali responsabili di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/Ce.
Il materiale da imballaggio in legno e i prodotti specificati possono essere soggetti a uno dei regimi doganali di cui all'articolo 5, paragrafo 16, lettere a) e b), del regolamento (Ue) n. 952/2013, ad eccezione delle procedure speciali indicate all'articolo 210, lettere a) e b), di tale regolamento, purché siano stati completati i controlli fitosanitari di cui all'articolo 4 della presente decisione.
Articolo 3
Preavviso dell'importazione di materiale da imballaggio in legno
Le autorità aeroportuali e portuali e le altre autorità responsabili del controllo della circolazione delle merci o qualsiasi operatore professionale coinvolto nell'importazione di prodotti specificati accompagnati da materiale da imballaggio in legno, non appena sono a conoscenza dell'imminente arrivo di tale materiale, trasmettono un preavviso all'ufficio doganale del punto di entrata e all'organismo ufficiale responsabile del punto di entrata.
Articolo 4
Controlli fitosanitari
Il materiale da imballaggio in legno utilizzato per le spedizioni di prodotti specificati è sottoposto periodicamente ai controlli fitosanitari di cui all'articolo-13 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 2000/29/Ce per confermare che tale materiale soddisfa le prescrizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/Ce.
In base al rischio fitosanitario individuato, gli Stati membri definiscono la frequenza con cui il materiale da imballaggio in legno di prodotti specificati è sottoposto ai controlli fitosanitari. Il tasso di frequenza non può essere inferiore all'1 % delle spedizioni dei prodotti specificati. Fino al completamento dei controlli il materiale da imballaggio in legno e i rispettivi prodotti specificati rimangono sotto vigilanza doganale a norma dell'articolo 134 del regolamento (Ue) n. 952/2013 e sono sottoposti anche alla sorveglianza dell'organismo ufficiale responsabile.
I controlli fitosanitari sono eseguiti al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione approvato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile.
Articolo 5
Misure in caso di mancata conformità
Se dai controlli fitosanitari di cui all'articolo 4 emerge che le disposizioni dell'allegato IV, parte A, sezione I, punto 2, della direttiva 2000/29/Ce non sono rispettate o che il materiale da imballaggio in legno è infestato da organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte A, di tale direttiva, lo Stato membro interessato adotta immediatamente, nei confronti del materiale da imballaggio in legno non conforme, una delle misure previste all'articolo 13 quater, paragrafo 7, di detta direttiva.
Quando tale mancata conformità o tale infestazione è constatata nel luogo di destinazione di cui all'articolo 4 della presente decisione, lo Stato membro interessato assicura la distruzione immediata di tale materiale da imballaggio in legno. Prima della distruzione il materiale da imballaggio in legno è trattato in modo da garantire che non vi sia alcun rischio fitosanitario durante e dopo la distruzione.
Articolo 6
Comunicazione
Fatte salve le disposizioni della direttiva 94/3/Ce della Commissione5 , gli Stati membri notificano alla Commissione il numero e i risultati dei controlli fitosanitari eseguiti in conformità alla presente decisione, utilizzando il modello di relazione elettronico riportato nell'allegato II della presente decisione, entro le seguenti date:
a) il 31 ottobre 2019 per il periodo dal 1o ottobre 2018 al 30 settembre 2019;
b) il 31 marzo 2020 per il periodo dal 1o ottobre 2019 al 29 febbraio 2020.
Articolo 7
Modifica della decisione di esecuzione 2013/92/Ue
L'articolo 7, secondo comma, della decisione di esecuzione 2013/92/Ue è sostituito dal seguente: "Gli articoli da 1 a 4 si applicano fino al 30 settembre 2018."
Articolo 8
Abrogazione della decisione di esecuzione 2013/92/Ue
La decisione 2013/92/Ue è abrogata a decorrere dal 1° ottobre 2018.
Articolo 9
Applicazione
Gli articoli da 1 a 6 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2018.
La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2020.
Articolo 10
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018
Allegato I
Prodotti specificati
2514 00 00 |
Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2515 |
Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente uguale o superiore a 2,5, ed alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare |
4401 |
Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili; legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili |
4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto) |
4415 20 |
Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto) |
4415 20 90 |
Palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto; palette di carico semplici e spalliere di palette) |
4415 20 20 |
Palette di carico e spalliere di palette, di legno |
4418 |
Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura ("shingles" e "shakes"), di legno [escl. pannelli di legno compensato, liste e tavolette (parchetti) per pavimenti, non assemblate, ed edifici prefabbricati] |
4421 |
Altri lavori di legno, n.n.a. |
6501 00 |
Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli |
6801 00 00 |
Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (escl. ardesia) |
6802 |
Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801 ; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente |
6803 00 |
Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata (escl. granuli, scaglie e polveri di ardesia, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, matite di ardesia e tavole di ardesia pronte per l'uso o lavagne per scrivere o per disegnare) |
6810 |
Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati |
6811 40 |
Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili, contenenti amianto |
6902 00 |
Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili |
6904 00 |
Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica, non refrattari |
6905 00 |
Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia |
6906 00 |
Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici) |
6907 |
Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe) |
6912 00 83 |
Oggetti per uso domestico ed oggetti da toletta, di grès (escl. oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, bidè, lavandini e apparecchi fissi simili per usi sanitari, statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio) |
6912 00 23 |
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di grès (escl. statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, macinini per caffè e per spezie con recipienti di ceramica e parti operanti di metallo) |
7210 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non placcati né rivestiti |
7313 00 |
Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti |
7317 00 |
Punte, chiodi, puntine da disegno, graffette ondulate, rampini ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia (esclusi quelli con capocchia di rame e punti metallici presentati in barrette) |
7318 |
Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e oggetti simili, filettati) |
7415 |
Punte, chiodi, puntine, rampini ed articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di rame (escl. punti metallici presentati in barrette, viti a legno, tappi, cocchiumi e oggetti simili, filettati) |
8101 96 |
Fili di tungsteno |
8102 96 |
Fili di molibdeno |
8205 90 10 |
Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale |
8465 93 |
Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine per lavorazione a mano e centri di lavorazione) |
4504 90 80 |
Sughero agglomerato, con o senza legante, e lavori di sughero agglomerato (escl. calzature e loro parti, suole interne, anche amovibili; cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti; borre per cartucce per fucili o carabine; giocattoli, giochi, oggetti per sport e loro parti; cubi, mattoni, lastre, fogli o strisce; quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi; turaccioli) |
4823 90 85 |
Carta, cartoni, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato, o tagliati in forme non quadrate o rettangolari e lavori di pasta di cellulosa, carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, n.n.a. |
6912 00 83 |
Oggetti per uso domestico ed oggetti da toletta, di grès (escl. oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, bidè, lavandini e apparecchi fissi simili per usi sanitari, statuette ed altri oggetti d'ornamento, vasi, giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio) |
7108 13 80 |
Oro, compreso l'oro platinato, semilavorato, per usi non monetari (escl. fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è > 0,15 mm, e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena) |
7110 19 80 |
Platino semilavorato (escl. fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è > 0,15 mm, e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena) |
7304 31 20 |
Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
7304 41 00 |
Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas) |
8407 33 20 |
Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), del tipo utilizzato per i veicoli al capitolo 87, di cilindrata > 250 cm3 ma ≤ 500 cm3 |
8407 33 80 |
Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), del tipo utilizzato per i veicoli al capitolo 87, di cilindrata > 500 cm3 ma ≤ 1 000 cm3 |
8424 49 10 |
Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici per l'agricoltura o l'orticoltura costruite per essere trasportate o trainate da un trattore |
8424 82 90 |
Apparecchi meccanici per l'agricoltura o l'orticoltura, anche azionati a mano, per spruzzare o spargere materie liquide o in polvere (escl. irroratrici e apparecchi per annaffiare) |
8424 89 40 |
Apparecchi meccanici per spruzzare, cospargere o polverizzare, dei tipi usati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di circuiti stampati o assemblaggi di circuiti stampati |
8424 89 70 |
Apparecchi meccanici, anche azionati a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a. |
8467 29 51 |
Smerigliatrici angolari, per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna |
8544 19 00 |
Fili per avvolgimenti, per l'elettricità, di materie diverse dal rame, isolati |
8544 49 91 |
Fili e cavi elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili > 0,51 mm, n.n.a. |
8708 30 10 |
Freni e servofreni e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 , n.n.a. |
8708 40 20 |
Cambi di velocità e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 , n.n.a. |
8708 91 20 |
Radiatori e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 , n.n.a. |
8708 92 20 |
Silenziatori e tubi di scappamento e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 , n.n.a. |
Allegato II
Modello di relazione di cui all'articolo 6
Relazione sui controlli fitosanitari all'importazione effettuati sul materiale da imballaggio in legno di ciascuna spedizione dei prodotti specificati originari della Bielorussia e della Cina | ||
Periodo di riferimento: | ||
Stato membro relatore: | ||
Punti di entrata interessati: |
Luoghi di ispezione: |
Numero di spedizioni ispezionate nel luogo di destinazione: Numero di spedizioni ispezionate al punto di entrata: |
Codice della nomenclatura combinata: | ||
Numero di spedizioni in arrivo che entrano nell'Unione attraverso lo Stato membro relatore |
||
Numero di spedizioni sottoposte a ispezione |
||
Di cui, numero di spedizioni con materiale da imballaggio in legno conforme |
||
Di cui, numero di spedizioni intercettate con materiale da imballaggio in legno non conforme |
||
- Di cui, spedizioni in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono prive di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per organismo nocivo e indicare se il marchio è assente o non corretto) | ||
- Di cui, spedizioni in cui è stata riscontrata la presenza di un organismo nocivo e che sono dotate di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per organismo nocivo).
Indicare il Codice del paese, il Codice del produttore/fornitore del trattamento e il Codice del trattamento del marchio o dei marchi ISPM 15 |
||
- Di cui, spedizioni che sono solo prive di un marchio ISPM 15 conforme (fornire i dati disaggregati per marchio assente e marchio non corretto) | ||
% di prodotti specificati controllati (sul totale delle spedizioni) |
Note ufficiali
Gu L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
Decisione di esecuzione 2013/92/Ue della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina (Gu L 47 del 20.2.2013, pag. 74).
Regolamento (Cee) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Gu L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
Regolamento (Ue) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione (Gu L 269 del 10.10.2013, pag. 1).
Direttiva 94/3/Ce della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell'intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un imminente pericolo fitosanitario (Gu L 32 del 5.2.1994, pag. 37).