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Normativa Vigente

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Ministero dello sviluppo economico

Decreto 11 gennaio 2013

(Gu 12 febbraio 2013 n. 36)

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il Ministro dello sviluppo economico

di concerto con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'articolo 17-decies che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo;

Visto inoltre il comma 2 dell'articolo 17-bis del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive;

Visto altresì il comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato articolo 17-decies;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni";

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/Ce del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/Cee del Consiglio;

Visto il regolamento (Ce) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante disposizioni sulla procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

Considerato che l'articolo 17-bis del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalità del Capo IV-bis del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'articolo 17-undecies, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola;

Decreta:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al precedente punto a) a trazione elettrica, ibrida, a Gpl, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

d) per veicoli a trazione ibrida:

1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Articolo 2

Veicoli agevolabili

1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82, commi 4 e 5, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, allorquando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

2. Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa come previsto all'articolo 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo articolo 5, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.

Articolo 3

Entità dei contributi

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:

a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:

1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:

1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Articolo 4

Risorse disponibili

1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 3, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Articolo 5

Utilizzo delle risorse

1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'articolo 17-undecies commi 2 e 4 del decreto-legge n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al precedente articolo 4 sono così utilizzate:

a) una quota pari a 3,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

b) una quota pari a 7 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

c) una quota pari a 4,5 milioni di euro è riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base della dotazione del fondo di cui all'articolo 4 e del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente.

Articolo 6

Fruizione dei contributi

1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a condizione che:

a) i contributi di cui al precedente articolo 3 siano ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal venditore;

b) nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto a);

c) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.

2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal precedente articolo 5, comma 1, lettera c), per la fruizione dei contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:

a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera a), è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte.

Articolo 7

Condizioni e modalità di accesso

1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione, ai sensi dell'articolo 17-undecies, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è affidata, sulla base di apposita convenzione ad una società in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'articolo 4 del presente decreto, nella misura massima dell'1 per cento.

2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al precedente articolo 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo.

6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:

a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

b) originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;

c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;

d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi dell'articolo 17-decies, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 8

Apertura e chiusura dei termini

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4.

Articolo 9

Revoca del credito d'imposta

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Articolo 10

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

Roma, 11 gennaio 2013

Allegato 1

(articolo 1, comma 1, lettera a))

Si riportano di seguito le categorie di veicoli agevolabili, come risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e veicoli con caratteristiche atipiche):

 

Categoria Definizione
L1 Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2 Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
L3 Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L4 Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5 Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
M1 Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1 Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t

Sono inoltre considerati veicoli agevolabili quelli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 2002/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002:

 

Categoria Definizione
L6 Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7e Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

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