Dm Ambiente 22 gennaio 2013
Integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 22 gennaio 2013
(Gu 30 gennaio 2013 n. 25)
Integrazioni al decreto 1° aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei serbatoi di carbonio
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
di concerto con
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Vista la Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Visto il Protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della Terza Conferenza delle Parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, 2002/358/Ce riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni, che stabilisce per l'Italia la riduzione di emissioni di gas serra nella misura del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, durante il periodo compreso fra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012;
Vista la decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2004, con la quale è confermato l'impegno dell'Unione europea per l'attuazione degli obblighi di riduzione stabiliti nell'ambito del Protocollo di Kyoto e nella successiva citata decisione 2002/358/Ce;
Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992;
Vista la legge n. 120 del 1° giugno 2002 di ratifica del Protocollo di Kyoto;
Vista la delibera del Cipe n. 123 del 19 dicembre 2002 recante "Revisione delle Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra" che al comma 7, punto 4, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, realizzi il cosiddetto "Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali" al fine di certificare i flussi di carbonio nel periodo 2008-2012 derivanti da attività di afforestazione, riforestazione, deforestazione, gestione forestale, gestione dei suoli agricoli e pascoli e rivegetazione;
Vista la delibera Cipe n. 135 dell' 11 dicembre 2007 "Aggiornamento della delibera Cipe n. 123/2002";
Considerato che con delibera Cipe n. 16 del 8 maggio 2009 recante la "ricostituzione del Comitato tecnico emissioni dei gas serra" è stata aggiornata la sopra richiamata delibera Cipe n. 123/2002;
Visto il decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 104 del 5 maggio 2008, con il quale è stato istituito presso la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare il registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali (Registro), il cui obiettivo è quello di contabilizzare quanto il sistema forestale italiano può contribuire all'assorbimento delle emissioni di gas ad effetto serra;
Considerato che ai sensi dell'art. 4 del sopra citato decreto 1° aprile 2008, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile della realizzazione, della tenuta e della gestione del Registro, nonché delle attività di archiviazione e implementazione delle sue banche dati e può avvalersi, per l'espletamento di attività aventi carattere coordinato e strumentale rispetto allo svolgimento delle predette attribuzioni, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (A.p.a.t.) e del Corpo forestale dello Stato (C.f.s.);
Considerato che la sfida al contenimento del riscaldamento globale è oggi un obiettivo strategico centrale nelle politiche per la sostenibilità ambientale e tocca trasversalmente tutti i settori economici con diverse declinazioni in termini di azioni e misure da intraprendere, compreso quello agricolo;
Tenuto conto che l'agricoltura viene quindi chiamata in causa sia direttamente per quanto riguarda cambiamenti nelle tecniche finalizzate ad economizzare l'uso dei combustibili fossili, dei fertilizzanti e a ridurre le emissioni determinate dalla lavorazione del suolo e dalle attività agricole e zootecniche nel loro complesso, sia come produttore di biomassa per alimentare le fonti rinnovabili, sia infine come strumento per l'assorbimento del carbonio attraverso la protezione e l'estensione delle foreste ed anche la protezione ed estensione di coltivazioni che assorbono gas serra;
Considerato quindi che, in tale prospettiva, la certificazione del contributo della riduzione dei gas serra del settore agricolo oltre che di quello forestale del nostro Paese e più precisamente della filiera agroalimentare su scala aziendale può rappresentare un elemento importante per il raggiungimento degli obiettivi del Paese;
Considerato che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha eletto, tra le attività previste dall'articolo 3.4 del protocollo di Kyoto, la sola "gestione forestale", e mentre le attività legate al settore agricolo non sono state inserite in dette attività;
Considerata l'opportunità di definire la più adeguata strategia per la certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti dalle attività del settore agricolo nell'ambito della realizzazione del registro dei serbatoi agro forestali di carbonio, sezione agricoltura, anche in vista di quanto verrà stabilito negli accordi susseguenti il primo periodo di impegno 2008-2012 del Protocollo di Kyoto;
Considerato che tra le funzioni istituzionali, attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserito nel Sistema statistico nazionale — Sistan e nel Sistema informativo agricolo nazionale — Sian, figura, in particolare, lo svolgimento di attività idonee a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive e di mercato nel settore agricolo, anche con riguardo ai rischi derivanti dall'impatto ambientale di tali attività;
Tenuto conto che in forza dell'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 200/2001, in conformità ai fini di cui al punto precedente ed allo scopo di dare attuazione alle politiche ed ai programmi comunitari, nazionali e regionali che riguardano il settore agricolo, forestale, della pesca dell'acquacoltura e dell'alimentazione, Ismea svolge, tra l'altro, funzioni riguardanti la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari e provvede nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
Vista la nota prot. n. 7407 del 7 maggio 2012 con cui il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali indica l'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte inerente le attività agricole;
Considerato alla luce della richiamata normativa e dei compiti da essa attribuiti, che Ismea possa contribuire alla ricerca e quantificazione dei valori di riduzione ed assorbimento dei gas climalteranti del comparto agricolo italiano e loro valorizzazione, supportando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'espletamento delle proprie attribuzioni in tema di Registro;
Decreta:
Articolo 1
1. All'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. Al fine di individuare una strategia e un protocollo attuativo per la certificazione dei flussi dei gas a effetto serra derivanti dalle attività del settore agricolo nell'ambito della realizzazione del Registro nazionale dei serbatoi agro forestali di carbonio, sezione agricoltura, ed in base a quanto verrà stabilito degli accordi susseguenti il primo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali indica l'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per la parte agricola, i cui compiti verranno individuati secondo le modalità di cui al comma 2".
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2013