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Normativa Vigente

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Dm Ambiente 2 febbraio 2018, n. 28

Organizzazione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico - Attuazione legge 14 gennaio 2013, n. 10 - In conformità al Dlgs 19 agosto 2016, n. 177

Ultima versione disponibile al 27/04/2024

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 2 febbraio 2018, n. 28

(Comunicato pubblicato sulla Gu 21 febbraio 2018 n. 43)

Disposizioni attuative alla legge 14 gennaio 2013, n.10 in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico in conformità al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e relativi provvedimenti attuativi

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Vista la legge 14 gennaio 2013, n.10;

Visto l'articolo 21, comma 3, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 113;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

Visto l'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

Visto l'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazione, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

Visto l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, il comma 1, nella parte relativa ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernente le "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato e, in particolare, gli articoli 7 e 8 per le nuove competenze e la relativa riorganizzazione dell'Arma dei Carabinieri e l'art. 11 per le nuove competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Decreta

Articolo 1

Attribuzioni del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dall'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato, esprimendo in esito alle stesse, anche a richiesta, le proprie valutazioni tecniche e giuridiche;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 , fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade, per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 10 del 2013, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberature e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1, della stessa legge 14 gennaio 2013, n. 10;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici;

h) d'intesa con le regioni e i comuni, presentare, in allegato alla relazione di cui alla lettera e) del presente articolo, un rapporto annuale sull'applicazione nei Comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e, in particolare, ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti;

i) supportare il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ideazione delle iniziative da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Articolo 2

Composizione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

1. il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico è composto da dodici membri, incluso il Presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del lavoro e del mare, fra persone di particolare e comprovata competenza ed esperienza tecnica, culturale e professionale o giuridica nel settore ambientale. Un componente è nominato, con le modalità sopra indicate, su designazione dell'Anci.

2. Sono componenti di diritto del Comitato:

a) Il Comandante dell'Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri (Cutfaac);

b) Il Direttore generale della Direzione foreste del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (DGForeste/MiPaaf);

c) Il Presidente del Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dottori forestali (Conaf).

3. Il Comitato di cui al presente decreto è legittimamente insediato quando sono nominati almeno quattro fra i componenti non di diritto, oltre al Presidente.

4. Il mandato del Presidente e dei componenti dura cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, rimborsi spese di viaggio e soggiorno o altri emolumenti, comunque denominati, in relazione allo svolgimento dell'incarico conferito.

Articolo 3

Funzionamento del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico

1. La convocazione del comitato è indetta dal Presidente mediante avviso scritto o messaggio di posta elettronica, indicante l'ordine del giorno della seduta, almeno cinque giorni prima. Il Comitato si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre componenti. Le sedute del Comitato sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Con propria delibera, il Comitato, può articolare la propria organizzazione, oltre che nella Plenaria, in due Sezioni deliberanti, competenti, rispettivamente, per gli aspetti tecnici e quelli culturali, suddividendo fra esse i componenti.

2. Le sedute del comitato possono svolgersi in modalità telematica. Per sedute in modalità telematica , o semplicemente "sedute telematiche", si intendono le riunioni che, assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti dell'organo nel numero necessario previsto per la trattazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, prevedano la possibilità che uno o più dei partecipanti intervengano a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra di loro, da quello nel quale il presidente abbia fissato la sede della riunione. La partecipazione alle sedute per via telematica implica, per chi vi accede, la disponibilità di idonee attrezzature di collegamento simultaneo, o almeno in consecutiva, con tutti gli altri partecipanti alla seduta, ovunque essi si trovino. Le tecnologie adottate devono consentire la comunicazione immediata a due vie e devono essere pertanto disponibili, con analoghe strumentazioni, presso le diverse sedi collegate o almeno in coppie di sedi dotate di possibilità di commutazione da una tecnologia ad un'altra. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni entro limiti ragionevoli e consentire a tutti i partecipanti la possibilità immediata di: a) visione degli atti della riunione; b) intervento nella discussione; c) votazione. Si considera tecnologia particolarmente idonea quella della teleconferenza, mentre si assume come tecnologia minima quella basata su apparecchiature fax. Un partecipante che utilizzi il fax può commutare il contenuto ricevuto in modalità elettronica e viceversa, al fine di consentire in ogni caso la trasferibilità degli atti della riunione tra tutti i partecipanti.

3. Al fine di garantire l'indispensabile supporto tecnico-amministrativo all'attività del Comitato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Ispra assicurano quanto necessario, con le modalità consentite dalla legge, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. Il comitato ha sede in Roma, presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di Enti vigilati.

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente decreto sostituisce integralmente i decreti 18 febbraio 2013 e 27 novembre 2013.

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