Imballaggi

Documentazione Complementare

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Istituto superiore di sanità (Iss)

Nota 16 ottobre 2000 n. 45333

Oggetto: Problematiche inerenti gli imballaggi destinati a venire in contatto con gli alimenti

 

 

Ministero dell'ambiente

Osservatorio Nazionale sui Rifiuti

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

e.p.c. Ministero della sanità

— Dip. Prevenzione

c.a. Dr. Oleari

— Dip. Alimentare e Nutrizione Sanitaria Pubblica e Veterinaria

c.a. Dr. Porcelli

Loro sedi

 

 

Con riferimento alla nota di cui all'oggetto si trasmettono i seguenti elementi di valutazione.

Come emerso chiaramente nel corso della riunione tenutasi presso codesto Osservatorio il 13 luglio c.a. e come ricordato nella succitata lettera, si ritiene di prioritario interesse definire un programma ben articolato sui materiali di imballaggio destinati a venire a contato con gli alimenti allo scopo di garantire oltre il necessario e inderogabile rispetto delle esigenze di tipo sanitario, già peraltro assicurato dalle norme contenute nel Dm 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, anche le emergenti esigenze di tipo ambientale nonché la tutela della libera e paritaria concorrenzialità dei prodotti sul mercato nazionale, comunitario e internazionale.

In particolare, per quanto riguarda l'episodio che ha evidenziato tutta la problematica, relativo al quesito dell'Assolegno, circa la possibilità di impiego nel settore dell'ortofrutta di cassette di materia plastica riciclata, si sottolinea quanto segue.

Come già ribadito nella nota n. 9105/1-7 "P", ai sensi della vigente normativa è vietato l'uso di materie plastiche di scarto e oggetti di materiale plastico già utilizzato a contatto con alimenti (articolo 13 del Dm 21 marzo 1973). Inoltre per inequivocabile identificazione del campo di applicazione delle disposizioni, all'articolo 2 della stessa norma vengono anche date le definizioni di "oggetti" e "alimenti".

Pertanto la risposta al suddetto quesito è stata data, da parte di questo Istituto, in senso negativo. Ora, come risulta dalla nota in oggetto il Conip precisa che in realtà, le cassette in questione non sono destinate ad un contatto diretto con l'alimento in quanto fra questo e la cassetta verrebbe interposto un materiale dotato di effetto barriera. In questo caso, come previsto dalla normativa per tutti i contenitori in plastica per alimenti (articolo 11 del Dm 21 marzo 1973 aggiornato da Dm 2 giugno 1982) è questo materiale che deve essere conforme al Dm 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti.

Le cassette debbono però essere accompagnate da indicazioni che non ne rendano possibile un uso improprio.

In tale ottica, sulla base di quanto assicurato dal CONIP nelle precisazioni inviate, pur prendendo atto delle dichiarazioni della Ditta sulla correttezza delle operazioni di riciclo e di riutilizzo non si fornisce alcun parere sulla idoneità al contatto alimentare in quanto non previsto.

Per quanto concerne la problematica di carattere generale sulla necessità di un coordinamento fra le esigenze presentate da un lato dalla direttiva 94/62/CEE e dall'altra dal Dm 21 marzo 1973 e successivi aggiornamenti, si fa presente quanto segue.

Come è noto il citato Dm 21 marzo 1973 che nel corso degli anni, attraverso i numerosi aggiornamenti ha recepito anche molte diretttive comunitarie, nel caso delle materie plastiche, basa tutta la disciplina e i relativi controlli sulle liste positive delle sostanze che possono essere impiegate nella preparazione dei materiali. Ciò significa che la possibilità di ammettere materiali di riciclo, per i quali la conoscenza dei componenti non può essere assicurata, non è attuabile in un contesto quale quello suindicato.

D'altro canto però non si può non prendere atto delle esigenze di tipo ambientale che negli ultimi anni si sono evidenziate con particolare incisività e che si sono concretizzate in normative comunitarie.

Si rende quindi necessario proporre un adeguamento delle disposizioni normative alle nuove realtà. Su tale necessità si trovano concordi Autorità nazionali e Uffici dell'Unione Europea.

Infatti in alcuni casi si potrebbe, previa sperimentazione, trovare delle soddisfacenti soluzioni. A titolo esemplificativo proprio per le cassette destinate al contenimento dell'ortofrutta, potrebbe essere verificato, anche in caso di diretto contatto, l'effettivo rischio di contaminazione nel caso di utilizzo di materiale di riciclo o di articoli riutilizzati limitandone eventualmente, se del caso, l'uso a contatto con alcune tipologie di alimenti.

Potrebbe anche essere studiato un sistema di qualità aziendale (tipo ISO9000) tale da assicurare, attraverso specifiche procedure, un corretto recupero degli oggetti, idonei processi di fabbricazione ed efficaci controlli sul prodotto finito.

In funzione della decisione di codesto Osservatorio di erogare un finanziamento per studiare la materia, questo Istituto dichiara la disponibilità a proporre ben definiti protocolli sulla base dei quali avviare una ricerca. Ovviamente oggetto della ricerca dovrebbero essere tutti i tipi di materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti al fine di armonizzare l'intera materia in modo omogeneo.

Per quanto concerne le modalità tecniche di controllo sui prodotti che vengono importati dagli altri Paesi, si sottolinea che la disciplina sulle materie plastiche a contatto con gli alimenti, come prima ricordato, è ormai oggetto di direttive comunitarie e pertanto essendo comune a tutti i Paesi membri non dovrebbero lasciare spazio a posizioni diverse.

Circa il piano di attuazione delle verifiche per ovviare a distorsioni della concorrenza e ad eventuali ricorsi degli interessati alla Corte di Giustizia Europea per discriminazione di trattamenti, si ricorda che è il Ministero della sanità che ha competenza in merito ai programmi di controllo sui proddotti in questione.

 

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