Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Umbria 31 ottobre 2012, n. 452

Impianti a fonti rinnovabili - Autorizzazione unica - Termine annuale per l'inizio dei lavori - Norme applicabili - Disciplina generale in materia edilizia -Esclusione - Disciplina speciale - Applicazione

Per la verifica del rispetto del termine di inizio lavori di un impianto a fonti rinnovabili autorizzato ex Dlgs 387/2003, si applica la disciplina speciale di settore (ex Finanziaria 2008) e non quella generale edilizia.
Lo ha ricordato il Tar Umbria nella sentenza 31 ottobre 2012, n. 452 in riferimento alla dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione unica di un impianto a fonti rinnovabili pronunciata dalla Provincia in seguito al decorso di un anno dal rilascio senza che fossero cominciati i lavori.
I Giudici hanno ricordato che il termine di un anno per l'inizio dei lavori, decorsi i quali l'autorizzazione decade, non è disciplinato dalle regole generali in materia edilizia (articolo 15, Dpr 380/2001) ma dall'articolo 2, comma 159, legge 244/2007 (Finanziaria 2008), secondo il quale occorre dimostrare di avere "concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa", cosa non fatta dal ricorrente che aveva inviato una semplice comunicazione di inizio lavori priva di qualunque riferimento agli elementi ex articolo 2, comma 159, legge 244/2007.

Parole chiave Parole chiave: Energie rinnovabili | Energia | Autorizzazioni | Edilizia | Autorizzazioni | Energie rinnovabili | Procedure semplificate | Procedure semplificate | Edilizia

Tar Umbria

Sentenza 31 ottobre 2012, n. 452

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria

(Sezione Prima)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

contro

Provincia di Perugia, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis); Regione Umbria, rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis), (omissis);

 

nei confronti di

(omissis) Srl, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

 

per l'annullamento

determinazione della provincia di Perugia n. 11145 dell'11.11.10 prot. n. 2010/011145, recante autorizzazione alla realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Perugia e di Regione Umbria e di (omissis) Srl;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale (omissis) Srl, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2012 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fondo contermine, impugna per violazione di legge ed eccesso di potere l'autorizzazione unica 11 novembre 2010 n. 11145, rilasciata dalla provincia di Perugia per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) della potenza di kW 998,40, in agro del Comune di Marsciano.

Resistono la provincia di Perugia, la Regione Umbria e la società controinteressata, quest'ultima spiegando ricorso incidentale condizionato avverso le delibere di Giunta regionale 1° febbraio 2010 n. 105, 8 marzo 2010 n. 420 e 5 luglio 2010 n. 968, recanti indirizzi e criteri per la minimizzazione dell'impatto paesaggistico derivante dalla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

Sennonché, con decreto dirigenziale 11 gennaio 2012 prot. n. V-022956, la Provincia di Perugia ha comminato la decadenza dell'autorizzazione impugnata, per inutile decorso del termine di un anno per l'inizio dei lavori.

Quest'ultimo provvedimento è stato gravato dalla società controinteressata, con motivi aggiunti al ricorso incidentale cui resistono la Provincia di Perugia, la Regione Umbria e la ricorrente principale.

All'udienza del 17 ottobre 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

L'ordine di trattazione delle questioni controverse impone di valutare per prima la legittimità del provvedimento con cui la Provincia di Perugia ha dichiarato la sopravvenuta inefficacia dell'autorizzazione impugnata, per inutile decorso del termine di un anno per l'inizio dei lavori.

Tale termine, inserito nel dispositivo dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto (alla lettera C, n. 2), non risulta oggetto di una rituale impugnazione nelle forme del ricorso principale od incidentale, sicché deve ritenersi inoppugnabile e, come tale, idoneo a conformare di sé il rapporto formatosi tra amministrazione ed imprenditore privato.

Allo stesso, inoltre, non può che attribuirsi carattere decadenziale, stante la sua natura di termine massimo per l'esecuzione dei lavori da parte del soggetto in possesso del titolo: tanto, vuoi per l'utilizzo del predicato verbale "dovrà" (che manifesta un obbligo e non una facoltà), vuoi per la sottesa ratio di garanzia dell'interesse collettivo alla certezza dell'assetto energetico ed urbanistico del territorio, intesa a prevenire intenti speculativi da parte di privati che, ottenuta l'autorizzazione, non la utilizzino — direttamente o tramite cessione a terzi — per un periodo di tempo indeterminato, in attesa di condizioni economiche migliori.

Superato il primo motivo di censura, che per l'appunto sostiene l'inoperatività al caso di specie del termine decadenziale annuale, occorre chiedersi quale ne sia il regime.

Al riguardo, l'articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (rubricato: "Dimostrazione dell'avvio dell'iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili") prevede che "per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004 n. 239".

Tali attività — che quindi non sostituiscono ma che si aggiungono alla "dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa" — sono le seguenti: a) l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto; b) l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente; c) l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento o l'ottenimento di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Questa disciplina di tipo speciale, e non quella edilizia generale, si applica ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori di impianti di produzione di energia rinnovabile (cfr. Tar Lazio, Roma, Sezione II-quater, 2 dicembre 2010 n. 34945; Tar Puglia, Bari, Sezione III, 22 aprile 2009 n. 983).

In proposito, occorre però osservare che, onde prevenire una statuizione d'inefficacia, la società ricorrente incidentale si è limitata ad inoltrare alla provincia di Perugia una comunicazione di avvio dei lavori carente di qualunque riferimento agli elementi ex articolo 2, comma 159, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cfr. pag. 8 dei motivi aggiunti al ricorso incidentale).

Ne consegue l'insufficienza della comunicazione stessa, al fine di scongiurare la pronuncia impugnata in via incidentale.

Né vale sostenere, come si fa nel terzo motivo, che l'amministrazione, prima di sancire l'inefficacia dell'autorizzazione, avrebbe dovuto verificare d'ufficio l'esistenza dei presupposti per concedere una proroga.

Invero, quello della proroga del termine finale è un istituto avviabile solo ad istanza della parte interessata, la quale deve comprovare l'esistenza di un impedimento che non può dipendere da fattori meramente soggettivi (ad es., evitabili disfunzioni organizzative interne all'impresa), ma che deve connotarsi per un'oggettiva impossibilità od un'estrema difficoltà di adempiere (cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, 15 maggio 2001 n. 2714).

Nell'ultimo motivo, viene contestata la previsione inserita nella declaratoria di inefficacia, secondo cui successive richieste di autorizzazione dovranno rispettare la normativa sopravvenuta.

Anche sotto tale aspetto, il provvedimento impugnato appare esente dalle censure avanzate, che poggiano sull'asserita qualificazione di esso come atto di temporanea sospensione degli effetti dell'autorizzazione unica; effetti che sono quindi soggetti a riespandersi meccanicamente, una volta rimosse le relative cause.

Al contrario, come più volte messo in luce, quello impugnato costituisce a tutti gli effetti un atto sanzionatorio di decadenza, ossia un atto (non di sospensione, ma) di completa rimozione dal mondo giuridico e materiale della precedente autorizzazione unica. Pertanto, un eventuale nuovo provvedimento ampliativo, pur avente lo stesso oggetto, soggiace necessariamente all'applicazione dello jus superveniens, in forza del principio del tempus regit actum.

Il rigetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale ed il conseguente consolidamento del decreto dirigenziale 11 gennaio 2012 prot. n. V-022956, col quale la provincia di Perugia ha comminato la decadenza dell'autorizzazione unica 11 novembre 2010 n. 11145 per inutile decorso del termine di un anno per l'inizio dei lavori, determina ex se la sopravvenuta cessazione sia dell'interesse della ricorrente principale all'impugnativa della stessa autorizzazione unica, sia dell'interesse della società ricorrente incidentale all'impugnativa condizionata delle delibere di Giunta regionale 1° febbraio 2010 n. 105, 8 marzo 2010 n. 420 e 5 luglio 2010 n. 968.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile nei sensi e limiti di cui in motivazione, previo rigetto dei motivi aggiunti al ricorso incidentale proposto dalla società (omissis) a r.l. avverso il decreto dirigenziale 11 gennaio 2012 prot. n. V-022956. Dichiara improcedibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla società (omissis) a r.l. avverso le delibere di Giunta regionale 1° febbraio 2010 n. 105, 8 marzo 2010 n. 420 e 5 luglio 2010 n. 968.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2012 con l'intervento dei Magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 31 ottobre 2012.

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