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Legge 31 agosto 2012, n. 163

Adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi

Ultima versione disponibile al 05/05/2024

Parlamento italiano

Legge 31 agosto 2012, n. 163

(So n. 187 alla Gu 28 settembre 2012 n. 227)

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Autorizzazione all'adesione

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001, di seguito denominata "Convenzione".

Articolo 2

Ordine di esecuzione

1. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (Ce) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Articolo 3

Autorità responsabile per le ispezioni e il rilascio dei certificati

1. Le autorità responsabili per l'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo, previsti dagli articoli 10 e 11 della Convenzione, sono il Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che provvedono attraverso organismi di classificazione riconosciuti dall'Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto — Guardia costiera.

Articolo 4

Sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione

1. Il comandante di una nave che applica, riapplica, installa o utilizza sistemi di pulizia nocivi in violazione dell'articolo 4 della Convenzione e dell'allegato 1 della medesima, nonchè dell'articolo 4 del regolamento (Ce) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 15.000.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche al proprietario e all'armatore della nave nel caso in cui la violazione di cui al medesimo comma 1 sia avvenuta con il loro concorso.

3. Per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata è determinata ai sensi dell'articolo 1083 del codice della navigazione.

4. Ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che hanno subito condanne in relazione al reato di cui al comma l è inibito l'attracco a porti italiani per un periodo variabile, da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, commisurato alla gravità del reato commesso e alla pena inflitta.

5. Alle ispezioni delle navi previste dall'articolo 11 della Convenzione si applicano le disposizioni dell'articolo 1186 del codice della navigazione.

6. Si applica, altresi', l'articolo 1193 del codice della navigazione nell'ipotesi di rilascio di un certificato internazionale dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all'allegato 4 della Convenzione.

Articolo 5

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito della missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" e, comunque, del programma "Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino" dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 agosto 2012

 

Allegato 1

Convention internationale de 2001 sur le controle des systemes antisalissure nuisibles sur les navires

(omissis)

Allegato 2

Convenzione internazionale del 2001 sul controllo dei sistemi anti-sporcizia nocivi per le navi

(omissis)

 

 

 

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