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Normativa Vigente

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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 31 ottobre 2018

(Gu 5 novembre 2018 n. 257)

Recepimento della direttiva delegata (Ue) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (Ue) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, recante attuazione della direttiva (Ue) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/Ce e che abroga la direttiva 2006/87/Ce;

Visto, in particolare, l'articolo 21 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del richiamato decreto legislativo n. 114 del 2018, ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

Vista la direttiva (Ue) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Vista la direttiva delegata (Ue) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 che modifica gli allegati II, III e V della direttiva (Ue) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/Ce relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/Ce, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/Ce che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/Ce, 2008/59/Ce, 2008/68/Ce e 2008/87/Ce;

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/Ce relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Considerato che la direttiva delegata (Ue) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018 modifica gli allegati II, III e V della direttiva (Ue) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016;

Considerato che le previsioni contenute negli allegati I e III della direttiva delegata (Ue) 2018/970 della Commissione del 18 aprile 2018, che modificano gli allegati II e V della direttiva (Ue) 2016/1629, sono già contenute nell'allegato II e nell'articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Ritenuto, quindi, necessario modificare esclusivamente l'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114;

Decreta:

Articolo 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114

1. All'allegato III del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il punto 2 è sostituito dal seguente: "2. Robustezza e stabilità Rafforzamento della struttura e stabilità Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto";

b) dopo il punto 7, è aggiunto il seguente: "8. Macchinari Apparati di governo Alberi dell'elica e accessori Motori di propulsione, accoppiamento e accessori Presenza di un'elica di prua Sistema di sentina e impianti antincendio Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto".

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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