Delibera Autorità energia 11 ottobre 2012, n. 412
Servizi idrici, proroga del termine per l'invio all'Autorità della documentazione da parte dei gestori
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)
Delibera 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR
Modifiche alla deliberazione 347/2012/r/IDR - differimento del termine per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione autonoma Valle d'Aosta
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Nella riunione del 11 ottobre 2012
Visti:
— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un "quadro per l'azione comunitaria in materia di acque";
— la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità" (di seguito: legge 481/1995);
— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006);
— il decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (di seguito: decreto-legge 70/2011), come convertito nella legge 12 luglio 2011 n. 106 e, in particolare, l'articolo 10 commi 14 e 15;
— il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244/2001 (di seguito: Dpr 244/2001) ;
— la legge 26 marzo 2010, n. 42 (di seguito: legge 42/2010);
— il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante "abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato" (di seguito: Dpr 116/2011);
— il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante "individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
— la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
— la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
— la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
— la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/IDR;
— la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 204/2012/R/IDR, del 22 maggio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici" (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
— il documento per la consultazione dell'Autorità 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, recante "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici — Il metodo tariffario transitorio" (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR).
— la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR).
Considerato che:
— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità per l'energia elettrica e il gas "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 481/1995" e sopprimendo contestualmente l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua;
— in particolare, sono state trasferite all'Autorità le funzioni inerenti la definizione delle componenti di costo dei servizi idrici, finalizzate alla determinazione delle tariffe;
— con la deliberazione 74/2012/R/IDR, e stato avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
— con il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR, l'Autorità ha presentato le prime considerazioni e orientamenti in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico, affrontando alcune problematiche, la cui soluzione è propedeutica a qualsiasi regime di regolazione del servizio;
— alla consultazione, di cui al precedente punto, hanno partecipato un numero elevato di soggetti portatori di interessi diversi; e che tutte le risposte pervenute, in tempo utile, sono state analizzate dall'Autorità;
— come ampiamente condiviso dai soggetti partecipanti alla consultazione, emerge l'esigenza di adottare, con urgenza, un primo intervento tariffario transitorio e, conseguentemente, procedere alla raccolta dati finalizzata a tale adozione;
— la raccolta dati è funzionale alla definizione dei costi del servizio e, pertanto, è propedeutica e indipendente dalla metodologia tariffaria che individua, invece, lo strumento con cui tali costi dovranno essere riconosciuti;
— a tal fine, con il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, l'Autorità ha delineato un percorso temporale finalizzato alla raccolta dati, alla definizione e all'approvazione del metodo tariffario transitorio;
— le analisi, condotte sulle banche dati in possesso delle Amministrazioni locali e nazionali, hanno permesso di evidenziare le esigenze informative e di raccolta dati necessarie allo svolgimento delle attività di definizione della metodologia tariffaria transitoria;
— con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti, in capo ai gestori del servizio idrico integrato, alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, definizione che sarà oggetto del citato metodo tariffario transitorio;
— con la medesima deliberazione 347/2012/R/IDR, è stato anche previsto che la raccolta dei dati, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, fosse rimandata ad un successivo momento, atteso che i metodi tariffari attualmente vigenti in tali Province autonome risultano adeguati a perseguire le finalità alla base della metodologia tariffaria transitoria.
Considerato, inoltre, che:
— nel corso delle consultazioni avviate con i soggetti interessati, è stata, da più parti, segnalata la necessità di prorogare il termine previsto dall'articolo 2.1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, alla luce di asserite difficoltà di reperimento di alcuni dei dati richiesti; e che tale richiesta risulta maggiormente motivata per le gestioni dirette degli enti locali, a causa della tenuta contabile di tali Amministrazioni, non direttamente riscontrabile nei formulari proposti;
— nell'ambito dell'istruttoria, di cui ai precedenti alinea, è emerso, altresì, che la Regione autonoma Valle d'Aosta ha adottato una propria metodologia tariffaria, disciplinata dalla delibera della Giunta regionale 2 dicembre 2005, n. 4149. Per tale metodologia valgono le medesime considerazioni, già declinate per l'esclusione, dall'applicazione della metodologia tariffaria transitoria, delle gestioni presenti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
Ritenuto che:
— sia opportuno acconsentire ad un differimento del termine previsto dall'articolo 2, comma 1, della deliberazione 347/2012/R/IDR per la trasmissione dei dati all'Autorità, fissando tale termine al 31 ottobre 2012;
— sia opportuno rinviare ad un successivo momento la raccolta dei dati dei gestori che operano, oltre che nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche nella Regione autonoma Valle d'Aosta, fermo restando l'obbligo, anche per essi, di accreditarsi, ai sensi della deliberazione GOP 35/08, all'anagrafica operatori dell'Autorità, compilando il relativo modulo di accreditamento disponibile sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.autorita.energia.it/it/anagrafica.htm
Delibera
1. di apportare le seguenti modificazioni alla deliberazione 347/2012/R/IDR:
a) all'articolo 1, dopo la definizione Gestore di servizio idrico integrato, aggiungere la seguente definizione: "Metodo tariffario Cipe è la metodologia di determinazione delle tariffe conforme alla deliberazione Cipe 117/08";
b) all'articolo 2, comma 1, le parole "15 ottobre 2012" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2012";
c) all'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma: "1-bis Il termine di cui al precedente comma è fissato al 15 novembre 2012 per i gestori del Sii le cui tariffe, attualmente applicate, sono conformi al metodo tariffario Cipe";
d) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole "nelle Province autonome di Trento e Bolzano" sono aggiunte le parole "nonché nella Regione autonoma Valle d'Aosta";
2. di pubblicare il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it., sulla Gazzetta ufficiale e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale;
3. ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Dpr 244/2001, il presente provvedimento è altresì comunicato alle associazioni Anci, AneA, Anfida, Anida e FederUtility.