Rifiuti

Giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 27 giugno 2012, n. 25358

Rifiuti - Dlgs 152/2006 - Distinzione tra pneumatici usati e pneumatici fuori uso - Valenza ecologica dell'attività di ricostruzione - Dimostrazione della sussistenza delle condizioni - Abbandono

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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Corte di Cassazione

Sentenza 27 giugno 2012, n. 25358

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione terza penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

(omissis)

ha pronunciato la seguente:

 

Sentenza

sul ricorso proposto da:

1) (omissis);

2) (omissis);

avverso  la sentenza n. 364/2010 Corte di Appello Sez. distaccata di Sassari, del 11 gennaio 2011;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita  in  Pubblica Udienza del 30 maggio 2012 la  relazione  fatta  dal Consigliere Dott. (omissis);

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. (omissis), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

 

Fatto

Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari, con sentenza dell'11 gennaio 2011, ha riformato parzialmente la sentenza con la quale, in data 17 dicembre 2009, il Tribunale di Sassari aveva riconosciuto (omissis) e (omissis) responsabili del reato di cui al Dlgs 22/1997, articolo 51, comma 1, lett. a) per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti consistenti in pneumatici, materiali da demolizioni, asfalto proveniente dalla raschiatura del manto stradale, una cabina di camion e rifiuti arrugginiti. Conseguentemente, la Corte territoriale ha assolto gli appellanti limitatamente alla illecita gestione degli pneumatici e del materiale ferroso per insussistenza del fatto, rideterminando la pena dell'ammenda inflitta dal giudice di prime cure.

Avverso tale pronuncia i predetti propongono ricorso per cassazione.

2. Con un primo motivo di ricorso denunciano l'inosservanza dell'articolo 593 C.p.p., comma 3, rilevando che la Corte di appello si è erroneamente pronunciata su una sentenza di condanna alla sola pena dell'ammenda e, in quanto tale, inappellabile.

3. Con un secondo motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione con riferimento alla natura di rifiuto incongruamente attribuita ai materiali diversi da quelli per i quali vi era stata assoluzione solo in ragione della permanenza degli stessi nell'area ove erano stati rinvenuti per il tempo intercorrente tra il controllo da parte della polizia giudiziaria e la decisione di primo grado, ritenuto sintomatico dell'intenzione di non procedere ad una successiva riutilizzazione.

Insistono, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

 

Diritto

Considerato in diritto

4. Occorre preliminarmente osservare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che effettivamente la sentenza riformata dalla Corte territoriale era inappellabile ai sensi dell'articolo 593 C.p.p., comma 3 perché con la stessa era stata applicata agli imputati la sola pena dell'ammenda.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, il giudice che ha ricevuto l'atto di gravame avrebbe dovuto limitarsi, secondo quanto stabilito dall'articolo 568 C.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 5, n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. 3, n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. 3, n.2469, 17 gennaio 2008; Sez. 4, n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. 5, n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. 4, n. 17374, 14 aprile 2003; Sez. 2, n.14826, 28 marzo 2003; Sez. 2, n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. 3, n.17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001).

Nel caso in cui, come nella fattispecie, il giudice che riceve l'atto di gravame si pronunci sullo stesso, è legittima l'impugnazione dell'imputato e, in caso di ricorso per cassazione, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e ritenere il giudizio, qualificando l'originario gravame quale ricorso (Sez. 5, n. 43358, 6 dicembre 2010; Sez. 5, n. 4016, 10 novembre 2000).

Ne consegue che la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari — Sezione Distaccata di Sassari deve essere annullata senza rinvio con la conseguenza che l'appello — qualificato ricorso per cassazione — va trattenuto da questa Corte per la decisione.

5. Va tuttavia dichiarata l'inammissibilità dello stesso in quanto fondato su motivi manifestamente infondati.

A sostegno dell'impugnazione viene in primo luogo richiamato il disposto della legge n. 179 del 2002, affermando che gli pneumatici rinvenuti dalla polizia giudiziaria erano suscettibili di ricostruzione e, come tali, esclusi dal novero dei rifiuti, nel quale non rientravano neppure gli altri materiali rinvenuti perchè anch'essi destinati al riutilizzo, senza che assumesse alcun rilievo la circostanza che gli stessi non fossero conservati senza cure particolari, posto che non sussiste alcun obbligo in tal senso per l'imprenditore che li detenga in un'area recintata.

6. Date tali premesse, occorre rilevare, riguardo agli pneumatici, che il richiamo normativo risulta corretto ma non riferibile, come meglio si dirà in seguito, alla fattispecie in esame.

La gestione degli pneumatici fuori uso è attualmente disciplinata dal Dlgs 152/2006, articolo 228 il quale richiama, in premessa, le disposizioni speciali in materia di veicoli fuori uso (Dlgs n. 209 del 2003) e quelle generali di cui agli articoli 179 e 180 allo scopo di ottimizzarne il recupero anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione.

All'epoca dei fatti per cui si procede era applicabile il Dlgs 22/1997 in quanto il reato contestato era stato accertato il (omissis).

Diversamente da quanto indicato nell'originaria indicazione del Dlgs 22/1997, che faceva riferimento agli "pneumatici usati", la qualifica di rifiuto è stata successivamente ristretta ai soli pneumatici "fuori uso", perchè la legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 23, comma 1, lett. l), richiamato dai ricorrenti, ha disposto che "all'allegato A (del Dlgs 22/1997) le parole: "16 01 03 pneumatici usati" sono sostituite dalle seguenti: "16 01 03 pneumatici fuori uso".

Il secondo comma della richiamata disposizione, il quale dava così riscontro alla Decisione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, che aveva riformulato nello stesso senso il codice 16 01 03, stabiliva, inoltre, che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio era autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, come in effetti avvenuto ad opera del Dm 9 gennaio 2003 recante "Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall'elenco di rifiuti non pericolosi" ove, considerata "la necessità di escludere i pneumatici ricostruibili dall'elenco dei rifiuti non pericolosi individuato dall'allegato 1 al citato decreto ministeriale 5 febbraio 1998" si è stabilito di sopprimere la voce 10, punto 3, del suballegato 1 all'allegato 1 del Dm 5 febbraio 1998 che tale tipologia di pneumatici contemplava, lasciando invece inalterata la voce 10, punto 2 concernente gli pneumatici non ricostruibili, le camere d'aria non riparabili e gli altri scarti di gomma.

7. Si è dunque operata una duplice classificazione degli pneumatici, distinguendo quindi quelli "usati" ricostruibili da quelli "fuori uso".

Pur mancando una chiara definizione delle due categorie come sopra individuate, pare comunque evidente come nella categoria degli pneumatici fuori uso possano senz'altro collocarsi quelli che, per le condizioni di decadimento o altre ragioni abbiano perso la loro funzione originaria e non siano ricostruibili, mentre in quella degli pneumatici usati andranno invece considerati quelli ancora utilizzabili, ad esempio perchè rispondenti ai requisiti di efficienza tecnica previsti dalle vigenti disposizioni in materia di circolazione stradale e quelli ricostruibili.

Va inoltre rilevato che, sebbene il menzionato decreto 9 gennaio 2003 si limiti alla mera soppressione di una voce relativa ad una delle categorie di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero contemplate dal Dm 5 febbraio 1998, il complessivo tenore del provvedimento non lascia adito a dubbi sulla volontà di sottrarre dal novero dei rifiuti gli pneumatici ricostruibili.

Di ciò ha peraltro già dato conto la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 3, n. 8679, 1 marzo 2007) pur essendosi in altra occasione affermato che, fermo restando quanto disposto dalla citata legge n. 179 del 2002, "...esulano dalla nozione di rifiuto solo i materiali residuali di produzione o di consumo che siano effettivamente riutilizzati senza subire alcun trattamento preventivo, ovvero subendo un trattamento preventivo che non importi un'operazione di recupero, mentre i pneumatici usati, dei quali il detentore si disfa o che vende a terzi perchè siano riutilizzati previa rigeneratura o ricopertura, costituiscono rifiuti, stante fa loro destinazione ad un'operazione di recupero" (Sez. 3, n. 46643, 14 dicembre 2007) richiamando così il contenuto di altre precedenti decisioni (Sez. 3, n. 23494, 6 luglio 2006; Sez. 3, n. 4702, 9 febbraio2005).

8. Va tuttavia considerato che il Collegio ritiene di condividere l'orientamento espresso con la citata sentenza n. 8679/07, in quanto maggiormente aderente alla lettera delle disposizioni in precedenza menzionate, chiaramente indicative dell'intento del legislatore di limitare l'applicazione della disciplina dei rifiuti ai soli pneumatici fuori uso, mentre la sentenza 46643/07, pur dando atto dell'intervento innovativo del legislatore, si limita a richiamare le precedenti (che però non attribuiscono alcun rilievo alle disposizioni nel frattempo emanate e si fondano su altri riferimenti normativi) senza fornire alcuna ulteriore specificazione.

Verso tale opzione ermeneutica risulta peraltro orientata la dottrina, che è pervenuta ad analoghe conclusioni ed appare in linea anche con quanto osservato in materia dalla giurisprudenza costituzionale.

La Regione Emilia-Romagna aveva infatti impugnato alcune disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato — legge finanziaria 2002", tra le quali figurava l'articolo 52, comma 14, che, per finalità di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione degli pneumatici usati, impone alle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali ed ai gestori dei servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, di riservare, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per i loro autoveicoli, una quota di pneumatici ricostruiti pari almeno al 20 per cento del totale, perchè ritenuta in contrasto con l'articolo 117 Cost., commi 2, 3, 4 e 6, articolo 118 Cost., comma 1, e articolo 119 Cost., oltre che con i principi costituzionali di ragionevolezza e di leale collaborazione tra Stato e Regioni, perchè lesiva dell'autonomia organizzativa dei soggetti interessati e non giustificata da reali ed effettive esigenze di prevenzione dell'inquinamento ambientale.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare infondata la questione sollevata, ha ricordato che mentre il Dm 5 febbraio 1998 ha classificato il pneumatico ricostruibile come rifiuto non pericoloso, che poteva essere sottoposto a procedure semplificate per il suo recupero, viceversa la legge 31 luglio 2002, n. 179, articolo 23, comma 1, lett. l), (Disposizioni in materia ambientale) ha disposto, in attuazione della normativa comunitaria, la sostituzione nel nuovo Catalogo europeo dei rifiuti della voce "pneumatici usati" con quella di "pneumatici fuori uso", e conseguentemente il Dm 9 gennaio 2003 non include più, evidentemente in ragione delle possibilità di riutilizzo, i pneumatici ricostruibili nell'elenco, di cui al predetto Dm 5 febbraio 1998" (Corte Cost. sent. 378, 18 dicembre 2003).

Viene inoltre definita evidente la valenza ecologica dell'attività di ricostruzione degli pneumatici, osservando che "secondo talune stime, tende a ridurre di circa la metà i pneumatici usati da avviare allo smaltimento, consentendo, nello stesso tempo, di valorizzare un'utile risorsa con conseguente risparmio energetico ed economico. Inoltre i processi di ricostruzione delle gomme usate sono presi in considerazione dalla normativa comunitaria, anche sotto il profilo della sicurezza del prodotto, come si può desumere dalle decisioni del Consiglio 2001/507/Ce e 2001/509/Ce del 26 giugno 2001 concernenti l'adesione della Comunità europea ai regolamenti nn. 108 e 109 della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativi all'omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore ed i loro rimorchi".

9. Ciò posto, pare peraltro superfluo rilevare che la natura di rifiuto degli pneumatici usati non può certamente essere esclusa qualora risulti la obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore.

Va poi ricordato che, anche nel caso degli pneumatici usati, si versa in ipotesi di disposizioni aventi natura eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria in tema di rifiuti, con la conseguenza che, come più volte affermato da questa Corte, l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge debba essere assolto da colui che ne invoca l'applicazione (v. ad es. Sez. 3, n. 16727, 29 aprile 2011; Sez. 3, n. 41836, 7 novembre 2008 in tema di sottoprodotti; Sez. 3, n. 15680, 23 aprile 2010; Sez. 3, n. 21587, 17 marzo 2004;. Sez. 3, n. 30647, 15 giugno 2004 in tema di deposito temporaneo e, con riferimento alle terre e rocce da scavo, Sez. 3, n. 9794, 8 marzo 2007; Sez. 3, 37280, 1 ottobre 2008; Sez. 3, n. 35138, 10 settembre 2009).

10. In definitiva, può dunque affermarsi il principio secondo il quale gli pneumatici "usati", intendendosi come tali quelli ricostruibili o utilizzabili direttamente e rispetto ai quali non risulti l'obiettiva volontà di disfarsene da parte del detentore, non rientrano nel novero dei rifiuti a differenza degli pneumatici "fuori uso", che invece il legislatore espressamente individua come tali e che, per degrado o altre condizioni, abbiano perso la loro funzione originaria.

11. Ciò posto, deve dunque rilevarsi come, nel caso in esame, risultino mancanti le condizioni per considerare gli pneumatici rinvenuti in possesso dei ricorrenti come "usati" e, in quanto tali, non rientranti tra i rifiuti.

Invero il giudice del merito, con argomentazioni in fatto del tutto coerenti e scevre da cedimenti logici e, per tali ragioni, non censurabili in questa sede di legittimità, ha evidenziato che, dalla documentazione fotografica offerta al suo esame, risultava che gli pneumatici, unitamente agli altri materiali di cui si dirà anche in seguito, giacevano sul terreno alla rinfusa e, per lo più, in mezzo alle sterpaglie in sostanziale stato di abbandono, tanto da potersi escludere ogni prospettiva di recupero, quanto meno in tempi brevi, anche per quelli per i quali si era affermato di voler procedere ad una successiva riutilizzazione.

Tali argomentazioni appaiono del tutto corrette ed evidenziano un quadro probatorio non suscettibile di alcuna valutazione alternativa atta a suffragare la veridicità della tesi difensiva che resta, così, una mera affermazione priva di riscontri, non avendo in alcun modo il ricorrente offerto all'attenzione del giudici alcun dato obiettivo che palesasse un effettivo riutilizzo dei materiali o, quantomeno, l'intenzione di procedervi, risultando conseguentemente non assolto l'onere di dimostrare l'effettiva sussistenza di tutte le condizioni per l'applicazione di un diverso regime gestionale in condizioni di favore quale, appunto, quello dichiarato.

Si tratta di dati obiettivi che erano nella disponibilità del giudice di merito e dallo stesso sono stati opportunamente valorizzati, ponendo in evidenza lo stato in cui versavano le cose rinvenute sul terreno nella disponibilità dei ricorrenti, che ne evidenziava il degrado e l'esposizione agli agenti atmosferici e la mancanza di qualsivoglia accorgimento per assicurarne la conservazione o impedire un ulteriore decadimento in vista delle dichiarate finalità di riutilizzo.

12. Di non minor rilievo risultano, inoltre, la natura eterogenea dei materiali medesimi e la permanenza in loco da lungo tempo evidenziata dalla presenza di vegetazione.

Tanto bastava per dimostrare la natura di rifiuto delle cose rinvenute.

Tali condizioni, come si è detto, riguardavano non solo gli pneumatici, ma anche gli altri materiali presenti, che il giudice così descrive: "residui ferrosi arrugginiti (bidoni, tondini, reti elettrosaldate ecc.) materiale di risulta proveniente da demolizioni, residui da raschiatura di asfalto, nonchè un veicolo semidistrutto ed inservibile".

Anche per tali materiali valgono dunque le medesime considerazioni, osservando peraltro che se la natura di rifiuto dei materiali ferrosi è stata correttamente rilevata dal giudice del merito in considerazione dello stato di conservazione e delle altre condizioni dianzi descritte, per gli altri materiali essa era ancor più evidente.

13. Quanto al materiale da demolizione, questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, che "i materiali provenienti da demolizioni rientrano nel novero dei rifiuti in quanto oggettiva mente destinati all'abbandono, l'eventuale recupero è condizionato a precisi adempimenti, in mancanza dei quali detti materiali vanno considerati, comunque, cose di cui il detentore ha l'obbligo di disfarsi; l'eventuale assoggettamento di detti materiali a disposizioni più favorevoli che derogano alla disciplina ordinaria implica la dimostrazione, da parte di chi lo invoca, della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge" (Sez. 3, n. 16727 del 29 aprile 2011), mentre per quanto concerne il fresato di asfalto proveniente dal disfacimento del manto stradale, lo stesso è stato reiteratamente indicato come rientrante nel novero dei rifiuti (Sez. 3, n. 16705, 29 aprile 2011; Sez. 3, n. 18364, 7 maggio 2008; Sez. 3, n.23788, 19 giugno 2007; Sez. 3, n.16695, 8 aprile 2004; Sez. 3, n. 12851, 20 marzo 2003).

14. Parimenti, è pacifica la natura di rifiuto dei veicoli fuori uso, considerati come tali sia quelli di cui il proprietario si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, sia quelli destinati alla demolizione, ufficialmente privati delle targhe di immatricolazione, anche prima della materiale consegna a un centro di raccolta, sia quelli che risultino in evidente stato di abbandono, anche se giacenti in area privata (Sez. 3, n. 22035, 10 giugno 2010.V. anche Sez. 3, n. 27074, 4 luglio 2008; Sez. 3, n. 23790, 18 giugno 2007; Sez. 3, n. 33789, 23 giugno 2005; Sez. 3, n. 21963, 4 marzo 2005) e, nel caso in esame, risultano ancora una volta determinanti le condizioni del mezzo, accertate in fatto dal primo giudice.

15. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonchè quello del versamento in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro mille.

Resta da rilevare che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'articolo 129 C.p.p..

 

PQM

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello come ricorso per cassazione, lo dichiara inammissibile condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese de, procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

 

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2012

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