Rifiuti

Giurisprudenza

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Ordinanza Tribunale di Roma 2 marzo 2017, n. 63

Rifiuti - Classificazione - Articolo 184 ed Allegato D, Parte IV, Dlgs 152/2006 - Rifiuti "a specchio" - Determinazione della pericolosità - Analisi delle sostanze che possono conferire caratteristiche di pericolo -  Individuazione basata sulle sostanze che in base al processo produttivo possono conferire ai rifiuti dette caratteristiche - Esaustività - Sussistenza

La presente pronuncia è correlata ai seguenti provvedimenti

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    Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 184 e allegato D, Dlgs 152/2006 - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue a mezzo sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17 - Principi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con "codici a specchio") - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodologia di raccolta informazioni - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale come specificati dalla sentenza 28 marzo 2019 della Corte di Giustizia Ue - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza (AG)

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    Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 184 e allegato D, Dlgs 152/2006 - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue a mezzo sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17 - Principi - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con "codici a specchio") - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodologia di raccolta informazioni - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale come specificati dalla sentenza 28 marzo 2019 della Corte di Giustizia Ue - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza (AG)

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  • Sentenza Corte di Cassazione 15 aprile 2019, n. 16193

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  • Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17

    Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Allegato della decisione 2000/532/Ce - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con codici a specchio) - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodi - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza - Impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare caratteristiche di pericolo - Principio di precauzione - Obbligo conseguente di classificazione del rifiuto come pericoloso - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Giustizia Ue 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17

    Rifiuti - Classificazione - Caratteristiche di pericolo dei rifiuti - Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce - Allegato della decisione 2000/532/Ce - Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con codici a specchio) - Composizione non nota - Presunzione di pericolosità - Insussistenza - Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione - Sussistenza - Metodi - Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale - Sussistenza - Analisi chimica - Obbligo di verificare l'assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa - Insussistenza - Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto - Sussistenza - Impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare caratteristiche di pericolo - Principio di precauzione - Obbligo conseguente di classificazione del rifiuto come pericoloso - Sussistenza

  • Sentenza Tar Lombardia 21 marzo 2019, n. 265

    Aia – Impianto di trattamento rifiuti – Continuità dei codici Eer nel passaggio dei rifiuti da produttore a utilizzatore – Allegato D, Dlgs 152/2006 - Sussistenza – Valutazione sito specifica della funzione dei rifiuti – Legittimità – Istanza per approvazione di modifica sostanziale dell'impianto – Articolo 29-nonies, Dlgs 152/2006 – Utilizzo della procedura da parte della Provincia come veicolo per introdurre limitazioni svincolate dalla domanda – Legittimità

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    Rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi - Rifiuti contenenti olio - Classificazione come rifiuto pericoloso - Allegato D, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Trasporto del mero recipiente usato per riporvi l'olio motore trasportato - Circostanza che prova il reato di trasporto abusivo di rifiuti pericolosi - Legittimità - Sussistenza - Trasporto illecito di rifiuti in area in cui è dichiarata l'emergenza rifiuti - Articolo 6, Dl 172/2008 convertito dalla legge 210/2008 - Responsabilità penale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2018, n. 6548

    Rifiuti - Classificazione e Caratterizzazione - Conferimento in discarica - Differenza tra rifiuti generati regolarmente nel medesimo processo e non - Rifiuti da trattamento meccanico (Cer 19.12.12) - Dm 27 settembre 2010, allegato 1 -   Obblighi del produttore/detentore -  Evoluzione normativa - Principio di esaustività contro principio di probabilità - Complessità - Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia Ue - Pendenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 9 febbraio 2018, n. 6548

    Rifiuti - Classificazione e Caratterizzazione - Conferimento in discarica - Differenza tra rifiuti generati regolarmente nel medesimo processo e non - Rifiuti da trattamento meccanico (Cer 19.12.12) - Dm 27 settembre 2010, allegato 1 -   Obblighi del produttore/detentore -  Evoluzione normativa - Principio di esaustività contro principio di probabilità - Complessità - Questione pregiudiziale sottoposta alla Corte di Giustizia Ue - Pendenza

  • Ordinanza Corte di Cassazione 27 luglio 2017, n. 37460

    Rifiuti - Classificazione - Voci speculari - Decisione 2014/955/Ue e regolamento 1357/2014/Ue - Interpretazione - Ambito di operatività - Ragionevole dubbio - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue

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  • Sentenza Corte di Cassazione 30 gennaio 2017, n. 4187

    Rifiuti - Materiali da demolizione e costruzione – Natura di rifiuto ex articolo 184, Dlgs 152/2006 - Sussistenza -  Natura di sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Insussistenza - Gestione illecita ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Non punibilità per tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis del Codice penale - Sussistenza

  • Ordinanza Corte di Cassazione 4 gennaio 2017, n. 363

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  • Sentenza Consiglio di Stato 21 aprile 2016, n. 1591

    Rifiuti - Conferimento in discarica - Aumento tariffa relativa a rifiuti speciali - Per “disagio ambientale” causato da restrizione capacità recettiva dei rifiuti urbani - Ex articoli 40 e 41, Lr Umbria 11/2009 - Legittimità - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 28 luglio 2015, n. 33028

    Inerti da demolizione - Natura di rifiuto - Articolo 184, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Qualifica come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Impossibilità - Utilizzo come sottofondo stradale - Deposito temporaneo - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Non configurabilità - Gestione non autorizzata di rifiuti - Sanzionabilità

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 luglio 2015, n. 29084

    Rifiuti -  Discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 – Terre e rocce da scavo di cui all’articolo 184, comma 3, Dlgs 152/2006 – Prova -  Espletamento Consulenza tecnica – Non necessaria

  • Sentenza Corte di Cassazione 27 aprile 2015, n. 17380

    Rifiuti – Materiali da demolizione ex articolo 184, comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 - Applicazione – Regime di deroga – Onere a carico del detentore - Sussistenz

  • Sentenza Corte Costituzionale 16 aprile 2015, n. 60

    Rifiuti - Residui vegetali - Abbruciamento - Disciplina - Legge regionale - Violazione competenze statali esclusive nella materia "ambiente" - Esclusione - Disciplina relativa alla materia "agricoltura" di competenza residuale regionale - Sussistenza

  • Sentenza Corte di Cassazione 19 marzo 2015, n. 11492

    Rifiuti - Deposito temporaneo ex articolo 183, lettera bb) Dlgs 152/2006 - Categorie omogenee - Nozione - Coincidenza con classificazione “Cer”- Sussiste - Rilevanza per gestione illecita  ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 -  Sussiste

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    Veicoli fuori uso - Nozione - Articolo 3, Dlgs 209/2003 - Articolo 231, Dlgs 152/2006 - Obiettiva condizione di abbandono - Rifiuto - Presunzione di non pericolosità - Esclusa - Assenza di trattamento per la rimozione dei componenti pericolosi - Pericolosità - Particolari accertamenti - Non richiesti

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    Rifiuti - Piano provinciale - Mancata indicazione impianti già autorizzati e in fase di avanzata realizzazione - Funzione pianificatoria - Ricognizione sommaria impianti in essere - Non giustificata - Rifiuto secco residuo - Individuazione Cer - Determina provinciale che innova nozione comunitaria - Illegittima

  • Sentenza Corte di Cassazione 7 gennaio 2015, n. 76

    Rifiuti - Scarti vegetali - Articolo 185, comma 1, lettera f), Dlgs 152/2006 - Combustione - Applicazione del reato ex articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 e del reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Limiti - Condizioni

  • Sentenza Consiglio di Stato 23 ottobre 2014, n. 5242

    Rifiuti urbani  - Trituazione e vagliatura - Nozione di trattamento - Ammissibilità in discarica - Non sufficiente - "Nuovo" produttore di rifiuto - Rientra - Caratteristiche di rifiuto urbano - Non completamente perdute - Principio di autosufficienza regionale per lo smaltimento - Applicabile

  • Sentenza Corte di Cassazione 25 giugno 2014, n. 27478

    Fusti contenenti rifiuti pericolosi - Interramento - Articolo 635, C.p. - Danneggiamento - Sussiste - Decontaminazione di apparecchiature contenenti Pcb - Dlgs 209/1999 - Attività di recupero rifiuto - Pacifico - Classificazione dei rifiuti pericolosi - "Voce specchio" non individuabile - Necessità di classificazione - Esclusa

  • Sentenza Corte di Cassazione 13 settembre 2013, n. 37541

    Rfiuti - Appalto per la demolizione e costruzione edificio - Contratto - Impegno dell'appaltatore per il corretto smaltimento dei rifiuti - Posizione di garanzia - Indiscutibile - Gestione illecita - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Sussiste

  • Sentenza Consiglio di Stato 11 giugno 2013, n. 3215

    Rifiuti urbani tritovagliati - Thema decidendum - Principio di prossimità territoriale - Principio di autosufficienza regionale - Tritovagliatura - Approfondimento istruttorio - Revoca precedenti ordinanze

  • Sentenza Corte di Cassazione 8 marzo 2013, n. 10937

    Rifiuti - Classificazione - In base all'origine e alla composizione - Voci specchio - Verifica delle caratteristiche di pericolosità - Dlgs 152/2006, allegato D, punto 3.4 - Rifiuti contenenti idrocarburi - Cancerogeneità - Dl 208/2008, articolo 6-quater - Rientra - Dm 7 novembre 2008 - Applicabile

  • Sentenza Consiglio di Stato 31 ottobre 2012, n. 5566

    Trattamento meccanico dei rifiuti - Dlgs 152/2006 - Frazione organica stabilizzata (Fos) - Risultato di un processo  industriale - Natura di rifiuto speciale - Ecotassa più favorevole - Sussiste

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Tribunale

Ordinanza 2 marzo 2017, n. 63

Tribunale ordinario di Roma

Sezione speciale riesame

 

Annulla convalida di sequestro

 

(omissis)

 

Ordinanza emessa da questo Tribunale del procedimento penale contro:

S.C. nato a (omissis)

V.A. nato a (omissis)

R.F. nato a (omissis)

E.G. Srl

G.A. nato a (omissis)

G.E. nato a (omissis)

R.F. nato a (omissis)

T.R. nato a (omissis)

V. Srl

R. Srl

C.I. nato a (omissis)

S.I. Srl

 

Il Tribunale ordinario di Roma

Sezione per il riesame dei provvedimenti di sequestro

 

Composto dai Signori Magistrati:

(omissis)

pronuncia la seguente

 

Ordinanza

sulle richieste di riesame presentate nell'interesse di Srl R., Srl E.G., Srl V., Srl S.I., G.A. e G.E. per la Srl C., F.R., R.T., A.V., C.S., ed I.C. avverso 1) il decreto con il quale il Gip presso il Tribunale di Roma, in data 22 novembre 2016, ha disposto il sequestro preventivo, con facoltà d'uso, degli impianti (sedi operative) gestiti dalle società/ditte R., S.I., E.G., D., R., V.C.; 2) il decreto con il quale lo stesso Giudice ha disposto, in data 16 gennaio 2017, il sequestro preventivo, anche per equivalente, delle somme di denaro, nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle sopra indicate aziende fino a concorrenza del profitto quantificato da apposite tabelle esposte nel provvedimento; 3) in relazione alle sanzioni amministrative, il sequestro preventivo, anche per equivalente, delle somme di denaro nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle aziende sopra indicate con eccezione della ditta R.F.; nonché sugli appelli (così qualificate le impugnazioni, comunque denominate) avverso 4) il provvedimento con il quale il Gip ha disposto, in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001, la nomina di un commissario giudiziale per la durata di mesi sei; nonché sulle richieste di riesame presentate da C.S., F.R., A.V. avverso i provvedimenti di sequestro probatorio emessi dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

In esito all'udienza camerale i difensori hanno concluso come da verbale ed il Tribunale si è riservato la decisione.

Sciolta la riserva, si osserva quanto segue.

La vicenda, in estrema sintesi e rimandando senz'altro alle considerazioni esposte nei provvedimenti impugnati (ed in particolare al decreto del Gip di Roma del 22 novembre 2016 al quale il successivo decreto del 16 gennaio fa riferimento per la sussistenza del fumus), riguarda lo smaltimento di ingenti quantitativi rifiuti operato dalla società M. Srl, con sede in Roccasecca località Cerreto.

Il ciclo di smaltimento, secondo l'ipotesi dell'accusa, è stato gestito abusivamente in quanto i rifiuti conferiti alla società M. sarebbero stati illecitamente qualificati come non pericolosi in forza di analisi quantitative e qualitative non esaustive. La qualificazione della natura di rifiuti non pericolosi, ritenuta dolosamente errata, avrebbe riguardato, in particolare, i rifiuti cd. "a specchio" e cioè quei rifiuti che non sono qualificabili come pericolosi o meno "de plano", ma solo attraverso l'analisi della loro natura.

La vicenda coinvolge gli organi della società M., quelli delle società conferenti ed i professionisti o laboratori di analisi che si ritiene abbiano eseguito analisi dei rifiuti in maniera compiacente.

Il delitto contestato ai soggetti che hanno proposto le odierne impugnazioni è quello di cui all'articolo 260 decreto legislativo 152/2006 inoltre, alle società R., S.I., E.G., D., V. e C. (oltre che alle società M. e T.), sono contestati illeciti amministrativi previsti dagli articoli 5, 25-undecies comma 2 lettera f) decreto legislativo 231/2001 in relazione al citato articolo 260, Dlgs 152/2006.

I provvedimenti nei confronti dei quali è stato proposta impugnazione sono:

1) il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 22 novembre 2016 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo con facoltà d'uso degli impianti (sedi operative delle società);

2) il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip in data 16 gennaio 2017 anche per equivalente delle somme o delle azioni o quote societarie fino a concorrenza dei profitti che si ritiene siano stati ottenuti, anche con riferimento agli illeciti amministrativi;

3) la nomina di un commissario giudiziale in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 del Dlgs 231/2001 come previsto dall'articolo 15 dello stesso provvedimento legislativo;

4) i decreti di (perquisizione e) sequestro probatorio emessi dal Procuratore della Repubblica di Roma in data 4 gennaio 2017.

Non occorre, in questa sede, ripetere, nel particolare, tutte le considerazioni svolte dal Pm nelle proprie richieste e dal Giudice nei decreti impugnati in ordine alla genesi dell'indagine.

È senz'altro sufficiente ricordare che l'ipotesi accusatoria si basa, essenzialmente, sulla relazione redatta dall'Arpa di Frosinone confermata dalle conclusioni alle quali sono pervenuti i consulenti tecnici del Pm, sull'attività di supporto svolta dal Corpo forestale dello Stato e dalla Polizia provinciale e sul contenuto di alcune intercettazioni che sembrerebbe avvalorare la sussistenza del reato ipotizzato.

La disciplina di riferimento per valutare la liceità delle condotte dei soggetti e degli enti ricorrenti è la premessa all'allegato D alla Parte IV del Dlgs 152/2006 inserito, in sede di conversione del Dl 4 giugno 2014, n. 91, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

In tale disciplina oltre a ribadirsi che la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore (che assegna il competente codice Cer applicando le disposizioni della decisione 2000/532/Ce), si afferma che i rifiuti possono essere classificati come pericolosi "assoluti" o "non assoluti", senza ulteriori specificazione, o ancora "speculari" e cioè con codice Cer sia pericoloso che non pericoloso.

In questo caso la legge impone che debbano essere determinate le proprietà di pericolo attraverso alcune indagini che servano ad individuare i composti presenti nel rifiuto, a determinare i pericoli connessi a tali composti ed infine a stabilire se le concentrazioni dei composti individuati comportino caratteristiche di pericolo nel rifiuto.

La disciplina prevede che, nel caso in cui non siano noti i composti specifici che compongono il rifiuto, deve essere applicato il principio di precauzione secondo cui le caratteristiche del rifiuto devono essere individuate dai composti peggiori.

Nel caso in cui le sostanze che compongono un rifiuto "a specchio" non siano note o non siano determinate con le modalità sopra enunciate ovvero le caratteristiche del pericolo non possano essere determinate "il rifiuto si classifica come pericoloso".

Si tratta, in sostanza, di quella che è stata definita "presunzione di pericolosità" sulla quale si basa l'intera indagine, atteso che è pacifico che non è stata compiuta, da parte degli organi di controllo, alcuna analisi chimica che documenti la pericolosità dei rifiuti con codice a specchio conferiti presso la M..

La valutazione della pericolosità dei rifiuti, in altri termini, si basa sull'interpretazione della norma che prevede l'individuazione dei composti e che si ritiene debba essere attuata, non solo attraverso la valutazione della scheda del produttore e la conoscenza del processo chimico, ma anche attraverso analisi chimiche "esaustive" del rifiuto stesso volte ad escludere il superamento delle concentrazioni limite di riferimento attraverso l'individuazione analitica del 99,9% delle componenti del rifiuto analizzato.

Nella relazione Arpa nei confronti della società M. si legge, infatti: "si precisa che, in relazione alla decisione europea 2001/118/Ce (successiva alla decisione Ce del 3 maggio 2000 n. 532) la caratterizzazione del rifiuto deve essere spinta sino al 99,9% della sua composizione in quanto è consentito un valore massimo pari allo 0,1% di sostanza pericolosa nel rifiuto ...".

L'interpretazione della norma fornita dall'Arpa di Frosinone e, sostanzialmente, fatta propria dai consulenti del Pm è fortemente contestata dalle difese che, in sintesi, ne hanno evidenziato la contrarietà allo spirito della legge e, soprattutto, ne hanno denunciato la impossibilità tecnica di applicazione sul presupposto che non esisterebbe una metodologia idonea ad individuare la totalità (o quasi) dei componenti presenti in un rifiuto determinandone le concentrazioni. La normativa, quindi, secondo la tesi difensiva sarebbe inapplicabile e viene rivendicata la correttezza della classificazione attribuita ai rifiuti conferiti alla M. sulla base delle analisi a campione effettuate secondo quanto richiesto dalla normativa in vigore.

Si rileva al proposito che non è dubbio che si tratti di un'interpretazione opinabile atteso che, nella relazione della Regione Lazio — Direzione governo del ciclo rifiuti — del 30 gennaio 2016 (documento prodotto dalla difesa di G.A. ed E.), redatta proprio in conseguenza del sequestro degli impianti oggetto del presente procedimento, si dà atto di "una divergenza interpretativa interna alla stessa Arpa" e si precisa che, in contrasto con l'interpretazione che richiede la caratterizzazione della quasi totalità del rifiuto, è stato affermato anche il contrario e cioè che il percorso di analisi non deve necessariamente essere esaustivo, nel senso che il produttore è tenuto a ricercare solo le sostanze che potrebbero conferire al rifiuto caratteristiche di pericoloso sulla base della natura e composizione dei rifiuti in ingresso.

Nella citata relazione l'ufficio della Regione Lazio dà atto di aver chiesto, in ogni caso, chiarimenti al Ministero dell'ambiente proprio in merito alla classificazione dei rifiuti, anche con riferimento alla disciplina applicabile, atteso che la legge 116/2014 parrebbe essere stata abrogata dall'entrata in vigore del "regolamento dell'Ue 1357/2014 ed alla decisione 2014/955/Ue i quali in base ai principi normativi sarebbero da ritenersi sopravvenienti rispetto alla legge 116/2014".

Nello stesso documento si dà atto che il Ministero competente, con nota del 26 gennaio 2017, ha confermato l'applicabilità dal 1° giugno 2015 delle disposizioni europee ed ha confermato "il riferimento alle sostanze pertinenti in base al processo produttivo".

In altri termini, quindi, anche il Ministero ha affermato che l'analisi del rifiuto "a specchio", al fine di determinarne la pericolosità, deve riguardare solo le sostanze che, in base al processo produttivo, è possibile possano conferire al rifiuto stesso caratteristiche di pericolo.

L'interpretazione appare a questo Tribunale assolutamente corretta atteso che, come si è sopra avuto modo di sottolineare, la norma prevede che l'individuazione di composti presenti nel rifiuto avvenga attraverso "il campionamento e l'analisi del rifiuto" da effettuare solo dopo aver analizzato "la scheda informativa del produttore" e aver preso "conoscenza del processo chimico".

Se fosse corretta l'interpretazione più restrittiva fornità alla norma dalla Arpa di Frosinone e dai consulenti del Pm e si dovessero, quindi, analizzare tutte le componenti del campione, non avrebbe senso far riferimento alla "storia" de rifiuto attraverso la scheda del produttore ed il suo processo chimico.

È appena il caso di evidenziare come, nella più volte citata relazione della Regione, si dia atto non solo che l'Arpa di Frosinone a fronte di esplicita richiesta "di effettuare campionamenti al fine di analizzare e quindi dare certezza di quanto segnalato" non ha mai risposto, ma anche che altri impianti di smaltimento della Regione hanno ricevuto rifiuti a specchio con classificazione non pericolosa (normalmente 19.12.12) da società oggetto dell'odierno sequestro senza che fosse stato sollevato alcun problema ed ha evidenziato lo "squilibrio di valutazione tra i vari impianti", che appare intollerabile.

Le considerazioni fin qui svolte impediscono, evidentemente, di riconoscere la sussistenza del fumus del delitto di cui all'articolo 260 Dlgs 152/2006 atteso che, venendo meno il presupposto della presunzione di pericolosità in base alla non esaustività dell'analisi, viene a mancare ogni elemento per affermare l'abusività della gestione del ciclo di smaltimento dei rifiuti.

La riflessione appena esposta, con le conseguenze che comporta anche sotto il profilo della sussistenza dell'elemento intenzionale del reato presupposto, appare assolutamente assorbente rispetto ad ogni altra considerazione difensiva che è, quindi, ultroneo affrontare.

 

PQM

 

dichiara inamissibili le impugnazioni presentate nell'interesse di R.T. (procedimento 85/2017 seq.) e della società R. Srl (procedimento n. 87/2017 seq.) e li condanna al pagamento delle spese del procedimento incidentale;

annulla il decreto del Gip emesso in data 22 novembre 2016 con il quale è stato disposto il sequestro preventivo, con facoltà d'uso, degli impianti (sedi operative) gestiti dalle società/ditte R., S.I., E.G., D., R., V. e C.;

annulla il decreto del Gip emesso in data 16 gennaio 2017 con il quale è stato disposto, anche in relazione alle sanzioni amministrative, il sequestro per equivalente delle somme di denaro nonché, ove incapienti, delle azioni o quote societarie delle aziende ricorrenti;

annulla il sequestro probatorio disposto dal Pm in data 4 gennaio 2017;

in accoglimento dell'appello avverso il provvedimento di nomina di un commissario giudiziale in luogo della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 comma 2 decreto legislativo 231/2001, annulla il provvedimento del Gip in data 16 gennaio 2017 per quel che concerne detta nomina per le Srl S.I e C. per la ditta F.R.

 

Roma 28 febbraio 2017

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

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