Imballaggi

Giurisprudenza

print

Ordinanza Tribunale di Milano 3 aprile 2012

Imballaggi - Consorzi obbligatori - Statuti - Componenti del Consiglio di amministrazione - Rappresentanti dei riciclatori e recuperatori - Inclusione - Necessità - Articolo 223, Dlgs 152/2006 - Portata precettiva della norma

Il Tribunale di Milano ha confermato con un nuovo provvedimento del 3 aprile 2012 quanto già statuito lo scorso 9 febbraio: Comieco deve integrare il Consiglio di amministrazione con rappresentanti dei riciclatori e recuperatori.
Dopo l'ordinanza del 9 febbraio 2012 che aveva sospeso la delibera del 30 giugno 2011 di nomina del Cda di Comieco (Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi a base cellulosica), il Consorzio ha chiesto al Tribunale di "sancire" le modalità scelte dal Consorzio stesso per applicare la citata ordinanza del 9 febbraio 2012. Anziché nominare subito un nuovo CdA, Comieco intende convocare un'assemblea straordinaria per modificare lo statuto in modo che consenta di nominare nel Consiglio di amministrazione rappresentanti di recuperatori e riciclatori. A seguire, l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo CdA.
Il Tribunale, respingendo l'istanza del Consorzio ha ribadito che l'attuale normativa (Dlgs 152/2006, articolo 223) già consente a Comieco di procedere nel senso ribadito dalla precedente ordinanza del Tribunale nominando il Cda con i rappresentanti di riciclatori e recuperatori.

Tribunale amministrativo regionale (Tar)

Ordinanza 3 aprile 2012

 

Repubblica italiana

 

Tribunale di Milano

Sezione Ottava civile

 

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

(omissis)

all'esito dell'udienza del 29 marzo 2012 nel procedimento ex articolo 669-duodecies C.p.c. iscritto al n. r.g. 6216/2012 promosso da:

Comieco (omissis) con il patrocinio dell'avvocato (omissis);

ricorrente

 

contro

(omissis) Srl (omissis) con il patrocinio dell'avvocato (omissis)

resistente

 

ha emesso la seguente

 

Ordinanza

 

Con provvedimento emesso in sede di reclamo ex articolo 669-terdeciesC.p.c. il Tribunale di Milano ha disposto la sospensione ex articolo 700 C.p.c. della delibera del Consorzio Comieco di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione, sul presupposto della presenza del fumus boni iuris rappresentato dall'adozione della delibera in violazione della disposizione di cui all'articolo 223 Tua, secondo la quale "Nei consigli di amministrazione dei Consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio".

Con ricorso depositato il 1° marzo 2012 i1 consorzio Comieco ha chiesto a1 Tribunale l'adozione di un provvedimento ex articolo 669-duodecies C.p.c. volto alla presa d'atto delle modalità che Comieco intenderebbe seguire per dare attuazione alla ricordata ordinanza, ovvero diretto a fornire determinazioni diverse. In proposito i1 Consorzio ha esposto di avere optato per la convocazione di un'assemblea straordinaria avente come ordine del giorno l'adozione di apposita modifica di statuto e regolamento consortile, orientato ad adeguare il voto di lista all'esigenza di consentire la nomina di esponenti dei recuperatori e dei riciclatori, ossia di categorie che allo stato non sono ivi contemplate; a tale delibera seguirebbe la convocazione dell' assemblea ordinaria per l' elezione dei componenti dell' organo gestorio.

Nella memoria difensiva (omissis) ha sostenuto che le disposizioni statutarie sono già idonee ad essere utilizzate nel senso prescritto dall'articolo 223 Tua.

Il Tribunale reputa che il consorzio ricorrente sia carente di interesse ad agire ex articolo669-duodecies C.p.c.

Ed infatti, il ricorrente ha mostrato di avere ben compreso, da un lato, la portata precettiva della norma di cui all'articolo 223 Tua — che impone l'adeguamento degli statuti dei consorzi nel senso ivi disciplinato — nonché, d'altra parte, il senso della statuizione racchiusa nel dispositivo del provvedimento cautelare di cui si discute. Nell'ordinanza si legge infatti, tra l'altro, che "la previsione che fissa il vincolo sulla composizione degli organi amministrativi si palesa invece come disposizione suscettibile di immediata applicazione, che non abbisogna di mediazione e filtro dell'intervento pubblicistico per la sua attuazione concreta, potendo — e dovendo — ciascun consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal Legislatore. Appare infatti evidente che la statuizione in esame, dato il suo carattere cogente che non lascia spazi alla discrezionalità amministrativa, non potrebbe trovare, nell'ambito della schema tipo di redazione ministeriale, alcuna specifica esplicitazione rispetto alla statuizione già contenuta nella legge, che dunque si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell'organo gestorio dei Consorzi ".

Ciò premesso, appare evidente che nessun ostacolo giuridico può frapporre (omissis) all'attuazione della legge e del ricordato provvedimento, posto che il consorzio Comieco dispone già in via autonoma di tutti gli strumenti idonei a realizzare l'iter necessario per attuare l'adeguamento alle prescrizioni della legge e del dispositivo dell'ordinanza in esame, sì che i provvedimenti richiesti al Tribunale si risolverebbero (non nella rimozione di "difficoltà e contestazioni" cui è preordinato il procedimento ex articolo 669-duodecies C.p.c. ma in una impropria valutazione preventiva della correttezza di decisioni assembleari, valutazione che non varrebbe comunque ad evitre successive impugnazioni — ex post — da parte dei soggetti legittimati secondo le regole generali.

Posta la ritenuta carenza di interesse, il ricorso non può quindi trovare seguito.

Data la peculiarità della vicenda e l'assenza di precedenti specifici sui punto le spese possono essere interamente compensate tra le parti.

 

PQM

 

visto l'articolo 669-duodecies C.p.c.;

dichiara inammissibile il ricorso, compensando interamente le spese relative al presente procedimento.

Milano, 29 marzo 2012.

 

Depositata in cancelleria il 3 aprile 2012.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598