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Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Regolamento 14 marzo 2012, n. 259/2012/Ue

(Guue 30 marzo 2012 n. L 94)

Regolamento che modifica il regolamento (Ce) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

[Testo rilevante ai fini del See]

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2 ,

considerando quanto segue:

(1) Nella relazione del 4 maggio 2007 al Consiglio e al Parlamento europeo la Commissione ha valutato, a norma del regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio , l'uso dei fosfati nei detergenti. Sulla base di un'analisi approfondita si è giunti alla conclusione che l'uso dei fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori dovrebbe essere limitato al fine di ridurre il contributo dei fosfati provenienti dai detergenti ai rischi di eutrofizzazione e di diminuire il costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue. Tale riduzione dei costi supera il costo della riformulazione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori con sostanze alternative ai fosfati.

(2) Alternative efficaci ai detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfato richiedono piccole quantità di altri composti del fosforo, in particolare di fosfonati che, se utilizzati in quantità crescenti, potrebbero essere nocivi per l'ambiente. Se è vero che nella produzione dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori è importante incoraggiare l'utilizzazione di sostanze alternative, aventi un profilo ambientale più favorevole di quello dei fosfati e di altri composti del fosforo, nelle normali condizioni d'uso tali sostanze non dovrebbero presentare rischi, ovvero dovrebbero presentare rischi di minore entità, per l'uomo e/o l'ambiente. È pertanto opportuno, se del caso, utilizzare il sistema Reach3 per valutare tali sostanze.

(3) L'interazione tra i fosfati e gli altri composti del fosforo richiede una definizione accurata della portata e del livello della limitazione all'uso di fosfati nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. La limitazione dovrebbe valere non solo per i fosfati, ma anche per tutti i composti del fosforo per evitare che i fosfati siano semplicemente sostituiti da altri composti del fosforo. Il limite del tenore di fosforo dovrebbe essere sufficientemente basso da prevenire efficacemente la commercializzazione di detergenti per bucato destinati ai consumatori a base di fosfati e sufficientemente elevato da consentire la presenza della quantità minima di fosfonati necessaria per formulazioni alternative.

(4) Attualmente non è opportuno che le limitazioni all'uso dei fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori siano estese ai detergenti per uso industriale o istituzionale a livello di Unione, perché non sono ancora disponibili alternative tecnicamente valide ed economicamente realizzabili all'uso dei fosfati in tali detergenti. Per quanto riguarda i detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, è verosimile che nel prossimo futuro saranno più ampiamente disponibili delle alternative. È dunque opportuno prevedere una limitazione all'uso dei fosfati in tali detergenti. Detta limitazione dovrebbe applicarsi a partire da una data futura, entro la quale si prevede che siano ampiamente disponibili alternative ai fosfati, in modo da incoraggiare lo sviluppo di nuovi prodotti. È parimenti opportuno specificare il tenore massimo di fosforo ammesso sulla base di dati concreti, incluse le limitazioni vigenti a livello nazionale relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori. Tuttavia, occorre altresì prevedere che la Commissione proceda, prima che tale limitazione divenga applicabile in tutta l'Unione, a una valutazione approfondita del valore limite, sulla base dei dati disponibili più recenti e presenti, se del caso, una proposta legislativa. Tale valutazione dovrebbe esaminare l'impatto sull'ambiente, l'industria e i consumatori di detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite di cui all'allegato VI-bis e l'impatto delle alternative, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l'efficienza di lavaggio e le conseguenze di tali detergenti in termini di trattamento delle acque reflue.

(5) Il presente regolamento persegue fra l'altro l'obiettivo di proteggere l'ambiente riducendo l'eutrofizzazione causata dal fosforo contenuto nei detergenti utilizzati dai consumatori. Non sarebbe dunque opportuno obbligare gli Stati membri che hanno già introdotto limitazioni relativamente alla presenza di fosforo nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori ad adeguare tali limitazioni prima che la limitazione a livello di Unione divenga di applicazione. È inoltre auspicabile che gli Stati membri abbiano la facoltà di introdurre quanto prima possibile e in modo graduale le limitazioni di cui al presente regolamento.

(6) Per ragioni di leggibilità, è opportuno includere nel regolamento (Ce) n. 648/2004 la definizione di "pulizia" anziché un riferimento alla corrispondente norma ISO e includervi anche la definizione di "detergente per bucato destinato ai consumatori" e di "detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori". Inoltre, è opportuno chiarire la definizione di "immissione sul mercato" e includere la definizione di "messa a disposizione sul mercato".

(7) Al fine di fornire informazioni esatte nel più breve tempo possibile, è opportuno modernizzare le modalità di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi delle autorità competenti e dei laboratori approvati.

(8) Al fine di adeguare il regolamento (Ce) n. 648/2004 al progresso scientifico e tecnico, di introdurre disposizioni relative ai detergenti a base di solventi e di introdurre limiti di concentrazioni individuali adeguati e basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati di tale regolamento necessarie per conseguire tali obiettivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da irrogare in caso di violazione del regolamento (Ce) n. 648/2004 e assicurare la loro applicazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(10) È opportuno prevedere un'applicazione differita delle limitazioni stabilite dal presente regolamento per permettere agli operatori, in particolare alle piccole e medie imprese, di riformulare i loro detergenti per bucato destinati ai consumatori e i loro detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a base di fosfati utilizzando alternative durante il loro ciclo abituale di riformulazione per ridurne al minimo i costi.

(11) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la riduzione del contributo dei fosfati provenienti dai detergenti destinati ai consumatori ai rischi di eutrofizzazione, la riduzione del costo dell'eliminazione dei fosfati negli impianti di trattamento delle acque reflue e la garanzia di un corretto funzionamento del mercato interno dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri perché provvedimenti nazionali che prevedono differenti specifiche tecniche non possono garantire un miglioramento generale della qualità delle acque che attraversano le frontiere nazionali, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 648/2004,

Hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

 

Il regolamento (Ce) n. 648/2004 è così modificato:

1)  all'articolo 1, paragrafo 2, il terzo e il quarto trattino sono sostituiti dai seguenti ed è aggiunto un quinto trattino:

"— l'etichettatura addizionale dei detergenti, compresi le fragranze allergizzanti,

— le informazioni che i produttori devono mettere a disposizione delle autorità competenti e del personale medico degli Stati membri,

— le limitazioni del tenore di fosfati e altri composti del fosforo nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori.";

2)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  sono inseriti i punti seguenti:

"1-bis) "detergente per bucato destinato ai consumatori": un detergente per bucato immesso sul mercato per uso non professionale, anche in lavanderie a gettoni;

1 ter) "detergente per lavastoviglie automatiche destinato ai consumatori": un detergente immesso sul mercato per uso non professionale in lavastoviglie automatiche;"

b)  il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) "pulizia": il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione;";

c)  il punto 9 è sostituito dai seguenti:

"9) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione. L'importazione nel territorio doganale dell'Unione è considerata come immissione sul mercato;

9-bis) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;"

3)  è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 4-bis

Limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo

I detergenti elencati nell'allegato VI-bis che non rispettano le limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo previste in tale allegato non sono immessi sul mercato a partire dalle date ivi fissate.";

4)  all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione rende pubblici gli elenchi delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 e dei laboratori approvati di cui al paragrafo 2.";

5)  all'articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Inoltre, l'imballaggio dei detergenti per bucato destinati ai consumatori e dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori riporta le informazioni previste dall'allegato VII, sezione B.";

6)  all'articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso;

7)  gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 13

Adeguamento degli allegati

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13-bis per introdurre le modifiche necessarie ad adeguare gli allegati da I a IV, VII e VIII al progresso scientifico e tecnico. La Commissione utilizza, per quanto possibile, le norme europee.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13-bis per introdurre modifiche agli allegati del presente regolamento per quanto riguarda i detergenti a base di solventi.

3. Se il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori stabilisce limiti di concentrazione individuali basati sui rischi per le fragranze allergizzanti, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 13-bis per adattare di conseguenza il limite dello 0,01% indicato nell'allegato VII, sezione A.

Articolo 13-bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 aprile 2012. Entro il 19 luglio 2016 la Commissione elabora una relazione sulla delega di potere. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Clausola di libera circolazione

1. Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano la messa a disposizione sul mercato di detergenti e/o di tensioattivi per detergenti che sono conformi ai requisiti del presente regolamento per motivi considerati nel presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono mantenere o adottare norme nazionali concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo in detergenti per i quali l'allegato VI-bis non fissa limitazioni, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell'ambiente lo giustificano e se sono disponibili alternative tecnicamente ed economicamente valide.

3. Gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali in vigore il 19 marzo 2012 concernenti limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo nei detergenti per i quali non sono ancora di applicazione le limitazioni fissate nell'allegato VI-bis. Tali misure nazionali vigenti sono comunicate alla Commissione entro il 30 settembre 2012 e possono rimanere in vigore sino alla data di applicazione delle limitazioni fissate nell'allegato VI-bis.

4. Dal 19 marzo 2012 al 31 dicembre 2016 gli Stati membri possono adottare norme nazionali che attuano la limitazione del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo prevista all'allegato VI-bis, punto 2, in particolare se motivi quali la protezione della salute pubblica o dell'ambiente lo giustificano e se esistono alternative tecnicamente ed economicamente valide. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione conformemente alla direttiva 98/34/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*).

5. La Commissione pubblica l'elenco delle misure nazionali di cui ai paragrafi 3 e 4.

(*) Gu L 204 del 21.7.1998, pag. 37.";

8)  all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se uno Stato membro ha fondati motivi per ritenere che un determinato detergente, benché conforme alle prescrizioni del presente regolamento, presenti un rischio per la sicurezza o la salute umana o degli animali o per l'ambiente, esso può adottare tutte le misure temporanee adeguate proporzionalmente alla natura del rischio, per garantire che il detergente in questione non presenti più tale rischio, che sia ritirato dal mercato o richiamato entro un termine ragionevole ovvero che la sua disponibilità venga in altro modo limitata.

Lo Stato membro ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.";

9)  l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Relazione

1. Entro il 31 dicembre 2014, la Commissione, tenendo conto delle informazioni fornite dagli Stati membri sul tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori immessi sul mercato nel loro territorio e alla luce degli eventuali dati scientifici, esistenti o nuovi, a sua disposizione circa le sostanze utilizzate nei prodotti contenenti fosfati e nelle formulazioni alternative, determina, attraverso una valutazione approfondita, se occorre modificare le limitazioni previste all'allegato VI-bis, punto 2. Tale valutazione include un'analisi dell'impatto sull'ambiente, l'industria e i consumatori dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori aventi livelli di fosforo superiori e inferiori al valore limite previsto all'allegato VI-bis, tenendo conto di aspetti quali il costo, la disponibilità, l'efficienza di lavaggio e le conseguenze in termini di trattamento delle acque reflue. La Commissione presenta tale valutazione approfondita al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Inoltre, qualora la Commissione ritenga, sulla base dalla valutazione approfondita di cui al paragrafo 1, che occorre rivedere la limitazione relativa ai fosfati e agli altri composti del fosforo utilizzati nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, essa presenta entro il 1° luglio 2015 una proposta legislativa adeguata. Qualsiasi proposta di questo tipo deve essere volta a minimizzare l'impatto negativo sull'ambiente in generale di tutti i prodotti detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori, tenendo conto nel contempo degli eventuali costi economici individuati in tale valutazione approfondita. Salvo che il Parlamento europeo e il Consiglio decidano diversamente entro il 31 dicembre 2016 sulla base di una siffatta proposta, il valore limite fissato all'allegato VI-bis, punto 2, diviene il valore limite per il tenore di fosforo dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori a decorrere dalla data indicata in detto punto.";

10)  l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Ciò può comprendere anche misure appropriate che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a impedire la messa a disposizione sul mercato di detergenti o tensioattivi per detergenti che non sono conformi al presente regolamento. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione tali disposizioni e ogni loro modifica successiva.

Tali norme comprendono misure che autorizzano le autorità competenti degli Stati membri a sequestrare partite di detergenti che non sono conformi al presente regolamento.";

11)  il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è inserito quale allegato VI-bis del regolamento (Ce) n. 648/2004;

12)  l'allegato VII è così modificato:

a)  alla sezione A è soppresso il testo seguente:

"Qualora limiti di concentrazione individuali basati sui rischi siano stabiliti successivamente per le fragranze allergizzanti dal comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari, la Commissione ne propone l'adozione in sostituzione del limite dello 0,01% di cui sopra. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.";

b)  la sezione B è sostituita dalla seguente:

"B. Informazioni sul dosaggio

Come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 4, le seguenti disposizioni di etichettatura si applicano alle confezioni di detergenti vendute al pubblico.

Detergenti per bucato destinati ai consumatori

L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per bucato reca le seguenti informazioni:

— quantità raccomandate di detersivo da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,

— per i detersivi normali, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "normalmente sporchi" e, per i detersivi per tessuti delicati, il numero dei carichi standard di lavatrice di indumenti "leggermente sporchi" che possono essere lavati con il contenuto della confezione utilizzando acqua di durezza media, corrispondente a 2,5 millimoli di CaCO3/l,

— qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche per indicare la dose di detersivo adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Il carico standard delle lavatrici è di 4,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi normali e di 2,5 kg di indumenti asciutti per i detersivi per tessuti delicati, conformemente alle definizioni di cui alla decisione 1999/476/Ce della Commissione, del 10 giugno 1999, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai detersivi per bucato (*). Un detersivo è considerato normale salvo non sia principalmente promosso dal fabbricante come detersivo destinato alla protezione dei tessuti, ossia per lavaggi a bassa temperatura, fibre delicate e colori.

Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori

L'imballaggio dei detergenti venduti al pubblico per essere utilizzati come detersivi per lavastoviglie automatiche reca le seguenti informazioni:

— il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, tenendo conto, se del caso, delle classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

(*) Gu L 187 del 20.7.1999, pag. 52. Decisione come modificata dalla decisione 2011/264/Ue (Gu L 111 del 30.4.2011, pag. 34)."

Articolo 2

 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2012

Allegato

 

"Allegato VI-bis

Limitazioni del tenore di fosfati e di altri composti del fosforo

Detergente Limitazioni Data a decorrere dalla quale si applica la limitazione
1. Detergenti per bucato destinati ai consumatori Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo

di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato VII, sezione B, in presenza di acqua di durezza elevata

— per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detersivi normali,

— per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detersivi per tessuti delicati.

30 giugno 2013

2. Detergenti per lavastoviglie automatiche

destinati ai consumatori

Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo

è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale

definito nell'allegato VII, sezione B.

1° gennaio 2017

Note redazionali

1.

Gu C 132, del 3.5.2011, pag. 71.

2.

Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 febbraio 2012.

3.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche (Gu L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

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