Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Parlamento europeo

Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1336/2008/Ce

(Guue 31 dicembre 2008 n. L 354)

Regolamento (Ce) n. 1336/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante modifica del regolamento (Ce) n. 648/2004 per adeguarlo al regolamento (Ce) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, dispone l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze e delle miscele all’interno della Comunità. Tale regolamento sostituirà la direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, e la direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi.

(2) Il regolamento (Ce) n. 1272/2008 si basa sull’esperienza acquisita con le direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e incorpora i criteri per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele stabiliti dal sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals — Ghs adottato a livello internazionale nell’ambito delle Nazioni Unite.

(3) Talune disposizioni in materia di classificazione ed etichettatura stabilite dalle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce servono anche ai fini dell’applicazione di altri atti comunitari, quali il regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 sui detergenti.

(4) Secondo l’analisi degli effetti potenziali della sostituzione delle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce e dell’introduzione dei criteri GHS, adeguando i riferimenti a tali direttive nel regolamento (Ce) n. 648/2004 l’ambito di applicazione di tale atto dovrebbe restare inalterato.

(5) La transizione dai criteri di classificazione contenuti nelle direttive 67/548/Cee e 1999/45/Ce dovrebbe essere completata il 1o giugno 2015. I produttori di detergenti sono produttori, importatori o utilizzatori a valle ai sensi del regolamento (Ce) n. 1272/2008 e dovrebbero quindi avere la possibilità, in virtù del presente regolamento, di adeguarsi a detta transizione seguendo un calendario analogo a quello previsto dal regolamento (Ce) n. 1272/2008.

(6) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (Ce) n. 648/2004,

hanno adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (Ce) n. 648/2004

Il regolamento (Ce) n. 648/2004 è così modificato:

1) i termini "preparato" e "preparati" ai sensi dell’articolo 3, punto 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini "miscela" e "miscele" in tutto il testo;

2) all’articolo 9, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo l’articolo 45 del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*), i fabbricanti che immettono sul mercato le sostanze e/o le miscele contemplate dal presente regolamento tengono a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri:

(*) Gu L 353 del 31.12.2008, pag. 1."

3) all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I paragrafi da 2 a 6 non pregiudicano le disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele di cui al regolamento (Ce) n. 1272/2008."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti 2 e 3 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° giugno 2015.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

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