Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione delle Comunità europee

Regolamento 25 giugno 2009, n. 551/2009/Ce

(Guue 26 giugno 2009 n. L 164)

Regolamento (Ce) n. 551/2009 della Commissione del 25 giugno 2009 che modifica il regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti ai fini di un adeguamento degli allegati V e VI (deroga per i tensioattivi)

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti, in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 648/2004 assicura la libera circo­lazione sul mercato interno dei detergenti e dei tensioat­tivi presenti nei detergenti, garantendo al tempo stesso anche un livello elevato di protezione dell’ambiente, fis­sando norme in materia di biodegradazione completa dei tensioattivi per detergenti.

(2) Inoltre, gli articoli 5, 6 e 9 del regolamento prevedono un meccanismo per cui ai tensioattivi che non soddisfano il suddetto requisito di biodegradazione completa può comunque essere concessa una deroga per l’utilizzo in applicazioni industriali o istituzionali specifiche, a condi­zione che tali applicazioni siano scarsamente dispersive e che i conseguenti rischi per l’ambiente siano modesti rispetto ai vantaggi socio-economici.

(3) Il regolamento prevede che il rischio ambientale venga valutato tramite la valutazione complementare dei rischi, di cui all’allegato IV, effettuata dal fabbricante del ten­sioattivo e presentata all’autorità competente di uno Stato membro per la valutazione.

(4) I tensioattivi a cui viene concessa una deroga devono essere elencati nell’allegato V del regolamento. I tensioat­tivi a cui viene rifiutata la deroga devono figurare nell’al­legato VI del regolamento.

(5) Le deroghe devono essere approvate conformemente alla decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(6) È stata richiesta una deroga per il tensioattivo con deno­minazione IUPAC «alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO)», conosciuto anche col nome commerciale di «Dehypon G 2084», con numero CAS 147993-59-7, utilizzato in tre applicazioni indu­striali: lavaggio di bottiglie, cleaning-in-place e pulizia dei metalli.

(7) La richiesta di deroga è stata valutata dall’autorità com­petente tedesca secondo la procedura di cui all’articolo 5 del regolamento. Tale richiesta ha soddisfatto le tre con­dizioni previste dall’articolo 6. In primo luogo, i tre usi suddetti si riferiscono ad applicazioni scarsamente disper­sive. In secondo luogo, si tratta di applicazioni industriali specifiche. In terzo luogo, non vi è alcun rischio per l’ambiente dato che il tensioattivo di per sé non rappre­senta un rischio e i metaboliti non sono persistenti.

(8) I tre usi suddetti sono stati considerati come applicazioni industriali scarsamente dispersive alla luce del consumo totale annuo del tensioattivo e del suo uso esclusivo in particolari tipi di impianti industriali.

(9) La conclusione sull’assenza di rischio per l’ambiente si basa sul rapido raggiungimento di un elevato livello di biodegradabilità primaria del tensioattivo e sulla biode­gradabilità completa dei metaboliti del tensioattivo. I me­taboliti soddisfano quindi gli stessi criteri di quei tensioat­tivi per cui il regolamento garantisce la libera circola­zione sul mercato interno.

(10) Il Comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle normative volte all’abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei detergenti ha deciso tuttavia di limitare la deroga a un periodo di 10 anni al fine di incoraggiare lo sviluppo di tensioattivi con rendimenti equivalenti che soddisfano i criteri di biodegradabilità completa e che di conseguenza non necessitano di dero­ghe.

(11) In passato, a ciascuna sostanza all’interno della Comunità veniva assegnato un numero EINECS o un numero ELINCS. Tuttavia, circa 700 sostanze precedentemente identificate come polimeri vengono ora considerate non polimeri ed è stato assegnato loro un numero Nlp (No— Longer Polymer). I numeri EINECS, ELINCS e Nlp vengono ora denominati «numeri CE» ed è pertanto opportuno modificare le relative voci delle tabelle di cui agli allegati V e VI alla luce della nuova nomenclatura.

(12) Gli allegati V e VI del regolamento (Ce) n. 648/2004 vanno pertanto modificati di conseguenza.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei detergenti,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Il regolamento (Ce) n. 648/2004 è così modificato:

(1) l’allegato V è sostituito dal testo riportato nell’allegato I del presente regolamento;

(2) l’allegato VI è sostituito dal testo riportato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2009.

Allegato I

Allegato V

Elenco dei tensioattivi che hanno ottenuto una deroga

Con deroga concessa ai sensi degli articoli 4-6 e ai sensi della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, i seguenti tensioattivi, che hanno superato le prove di cui all'allegato II, ma non quelle di cui all'allegato III, possono essere immessi sul mercato e utilizzati con le limitazioni di cui sotto.

Denominazione nella nomenclatura

Iupac

Numero Ce Numero Cas Limitazioni
Alcoli, Guerbet, C16-20, etossilati, etere n-butilico (7-8EO) Nessuno (polimero) 147993-59-7 Può essere utilizzato per le seguenti applicazioni industriali fino al 27 giugno 2019:

— lavaggio di bottiglie

— cleaning-in-place (CIP)

— pulizia dei metalli

Il "numero Ce", ossia il numero Einecs, Elincs o Nlp, è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea.

"Einecs" è l'acronimo di "European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances". Tale inventario contiene l'elenco definitivo di tutte le sostanze considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981. Il numero Einecs può essere ottenuto dall'Inventario europeo delle sostanze chimiche commerciali esistenti.2

"Elincs" è l'acronimo di "European List of Notified Chemical Substances" (Lista europea delle sostanze chimiche notificate).

Il numero Elincs può essere ottenuto dalla suddetta lista e successive modifiche.3

"Nlp" è l'acronimo di "No-Longer Polymer". Il termine polimero viene definito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il numero Nlp può essere ottenuto dalla lista di "No-Longer Polymers" e successive modifiche.4

Allegato II

Allegato VI

Elenco dei tensioattivi vietati o soggetti a limitazioni

Le seguenti sostanze tensioattive sono state individuate come non conformi alle disposizioni del presente regolamento:

Denominazione nella nomenclatura

Iupac

Numero Ce Numero Cas Limitazioni

Il "numero Ce", ossia il numero Einecs, Elincs o Nlp, è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea.

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

2.

Gu C 146 A del 15.6.1990, pag. 1.

3.

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2006, Issn 1018-5593 Eur 22543 En.

4.

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007, Issn 1018-5593 Eur 20853 En/3.

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