Sostanze pericolose

Normativa Vigente

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Commissione europea

Regolamento 14 febbraio 2012, n. 125/2012/Ue

(Guue 15 febbraio 2012 n. L41)

Regolamento recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("Reach")

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/Ce e che abroga il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/Cee del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/Cee, 93/67/Cee, 93/105/Ce e 2000/21/Ce, in particolare gli articoli 58 e 131, considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (Ce) n. 1907/2006 stabilisce che le sostanze che rispondono ai criteri di classificazione come sostanze cancerogene (categorie 1A o 1B), mutagene (categorie 1A o 1B) e tossiche per la riproduzione (categorie 1A o 1B) a norma del regolamento (Ce) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, le sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili e le sostanze per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute umana o per l'ambiente che danno adito ad un livello di preoccupazione equivalente possono essere soggette ad autorizzazione.

(2) Il diisobutilftalato (Dibp) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(3) Il diarsenico triossido risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(4) Il pentaossido di diarsenico risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1A) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(5) Il cromato di piombo risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(6) Il giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(7) Il piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) e tossica per la riproduzione (categoria 1A) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettere a) e c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(8) Il fosfato di tris(2-cloroetile) (Tcep) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(9) Il 2,4-dinitrotoluene (2,4 Dnt) risponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena (categoria 1B) secondo il regolamento (Ce) n. 1272/2008 e risponde pertanto ai criteri per l'iscrizione nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera a), di tale regolamento. È stato identificato e inserito nell'elenco di sostanze candidate a norma dell'articolo 59 del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(10) L'inserimento delle sostanze summenzionate nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è stato riconosciuto come prioritario dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche nella sua raccomandazione del 17 dicembre 2010 1 a norma dell'articolo 58 di tale regolamento.

(11) Per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006, qualora il richiedente intenda continuare a utilizzare la sostanza o immetterla sul mercato, è opportuno fissare la data entro la quale le domande devono pervenire all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento.

(12) Per ciascuna sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è opportuno fissare la data a partire dalla quale sono vietati l'uso e l'immissione sul mercato, conformemente all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), di tale regolamento.

(13) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nella sua raccomandazione del 17 dicembre 2010, ha indicato diverse date limite per la presentazione delle domande relative alle sostanze elencate nell'allegato del presente regolamento. Tali date vanno fissate sulla base del periodo che si prevede necessario per la preparazione della domanda di autorizzazione, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle diverse sostanze e delle informazioni pervenute nel corso della consultazione pubblica effettuata a norma dell'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 1907/2006. È altresì opportuno tener conto della capacità dell'Agenzia di evadere le domande nei termini previsti nel regolamento (Ce) n. 1907/2006.

(14) Come disposto dall'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la data entro cui devono pervenire le domande deve precedere di almeno 18 mesi la data di scadenza.

(15) Il diisobutilftalato può essere potenzialmente usato come una sostanza alternativa al dibutilftalato, che è già incluso nell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006. Al fine di evitare la possibile sostituzione fra queste due sostanze, la data entro cui devono pervenire le domande relative al diisobutilftalato dovrebbe essere la più vicina possibile a quella stabilita per il dibutilftalato.

(16) Il combinato disposto dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera e) e dell'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1907/2006 prevede la possibilità di esenzione di usi o categorie di usi, nei casi in cui ci sia una specifica legislazione dell'Ue che impone requisiti di base connessi alla protezione della salute umana o dell'ambiente che assicurino un adeguato controllo dei rischi. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, non è opportuno stabilire esenzioni fondate su tali disposizioni.

(17) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire esenzioni per le attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi.

(18) Sulla base delle informazioni attualmente disponibili non è opportuno stabilire termini di riesame per alcuni usi.

(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (Ce) n. 1907/2006,

Ha adottato il presente regolamento

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2012

 

Allegato

Nella tabella dell'allegato XIV del regolamento (Ce) n. 1907/2006 sono aggiunte le voci seguenti:

 

Voce N. Sostanza Proprietà intrinseche di cui all'articolo 57 Disposizioni transitorie Usi o categorie di usi esentati dall'obbligo di autorizzazione Termini di riesame
Data entro cui devono pervenire le domande (*) Data di scadenza (**)
7

Diisobutilftalato (DIBP)

Numero Ce: 201-553-2

Numero Cas: 84-69-5

Tossico per la riproduzione (categoria 1B)

21 agosto 2013 21 febbraio 2015 - -
8 Diarsenico triossido

Numero Ce: 215-481-4

Numero Cas: 1327-53-3

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 novembre 2013 21 maggio 2015 - -
9 Pentaossido di diarsenico

Numero Ce: 215-116-9

Numero Cas: 1303-28-2

Cancerogeno

(categoria 1A)

21 novembre 2013 21 maggio 2015 - -
10

Cromato di piombo

Numero Ce: 231-846-0

Numero Cas: 7758-97-6

 

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A)

21 novembre 2013
11

Giallo di piombo solfocromato

(colorante CI Pigment Yellow 34)

Numero Ce: 215-693-7

Numero Cas: 1344-37-2

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A
21 novembre 2013 21 maggio 2015
12 Piombo cromato molibdato solfato rosso

(colorante CI Pigment Red 104)

Numero Ce: 235-759-9

Numero Cas: 12656-85-

Cancerogeno

(categoria 1B)

Tossico per la riproduzione

(categoria 1A)
21 novembre 2013 21 maggio 2015
13

Fosfato di tris(2-cloroetile) (Tcep) Numero Ce: 204-118-5

Numero Cas: 115-96-8

Tossico per la riproduzione

 

(categoria 1B)
21 febbraio 2014 21 agosto 2015
14 2,4-dinitrotoluene (2,4 Dnt)

Numero Ce: 204-450-0

Numero Cas: 121-14-2

 

Cancerogeno (categoria 1B) 21 febbraio 2014 21 agosto 2015
(*) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento (Ce) n. 1907/2006.
(**) Data di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (Ce) n. 1907/2006.

 

Note ufficiali

1.

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/annex_xiv_ rec/second_annex_xiv_rec_en.asp

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