Sentenza Tar Veneto 25 gennaio 2012, n. 48
Energia - Installazione di pannelli fotovoltaici su area vincolata - Parere negativo Soprintendenza - Presupposti - Generico degrado ambientale a prescindere da tipologia e dimensione pannelli - Vizio di motivazione
Tar Veneto
Sentenza 25 gennaio 2012, n. 48
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
Sentenza
ex articolo 60 Codice del processo amministrativo, nel giudizio introdotto con il ricorso 1265/11, integrato da motivi aggiunti, proposto da (omissis) ed (omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati (omissis), (omissis), e (omissis);
contro
il Comune di Susegana, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento,
quanto al ricorso principale,
del provvedimento 12 maggio 2011, prot. n. 7816, con cui il Comune di Susegana ha negato l'autorizzazione paesaggistica per lavori di "posizionamento di pannelli fotovoltaici integrati sulla falda di copertura",
del presupposto parere 7 aprile 2011 prot. n. 9306, della competente Soprintendenza con cui le opere oggetto dell'istanza sono state ritenute incompatibili con i valori paesaggistici tutelati;
nonché della comunicazione 15 aprile 2011 prot. n. 6127 del Comune di Susegana, recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dai ricorrenti.
nonché, quanto ai motivi aggiunti depositati il 24 novembre 2011,
del provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull'istanza di autorizzazione paesaggistica 9 maggio 2011, n. 7536, presentata dai ricorrenti,
dei pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della competente Soprintendenza con cui le opere oggetto dell'istanza sono state ritenute incompatibili con i valori paesaggistici tutelati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere avvocato (omissis) e uditi l'avvocato (omissis) per i ricorrenti e l'avvocato dello Stato (omissis) per l'Amministrazione statale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 Codice del processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto e Diritto
1.1. (omissis) ed (omissis) sono proprietari di una villetta d'abitazione monofamiliare a (omissis), in un'area residenziale, nella quale è presente un cospicuo numero di altre costruzioni consimili, e che è soggetta a vincolo paesaggistico, istituito con Dm 6 novembre 1965, e relativo alla zona che circonda il castello di Collalto.
1.2. I consorti (omissis) hanno deciso d'installare dei pannelli fotovoltaici, integrati con il tetto dell'abitazione, ed hanno perciò richiesto una prima autorizzazione paesaggistica, sulla quale si è pronunciata negativamente la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso con parere 7 aprile 2011, prot. n. 9306, assumendo che l'intervento sarebbe stato incompatibile con i valori paesaggistici tutelati.
Ne è seguito il provvedimento 12 maggio 2011, prot. n. 7816, a firma del responsabile del procedimento dell'Area IV — gestione del territorio del Comune di Susegana, con il quale è stata comunicata la determinazione definitiva di diniego sull'istanza di autorizzazione paesaggistica: atto che, insieme al parere, è stato impugnato con il ricorso principale in esame.
1.3. Nel frattempo, tuttavia, i ricorrenti avevano presentato un nuovo progetto, ritenuto meno impattante, anche per uniformarsi all'indicazione resa dalla commissione edilizia comunale (e cioè di uniformare l'intera superficie a falda con i pannelli, eliminando la porzione a coppo, in modo tale da rendere omogenea la falda interessata) ma anche su questo la Soprintendenza si è pronunciata negativamente con i due successivi parere 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, cui è seguito il nuovo diniego comunale 21 settembre 2011, prot. n. 15701, impugnato con motivi aggiunti unitamente ai nuovi pareri.
1.4. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione statale, concludendo per la reiezione, ma non quella comunale, sebbene ritualmente evocata.
2.1. Il ricorso principale, dopo la presentazione del nuovo progetto, destinato evidentemente a sostituire il precedente, è divenuto improcedibile.
2.2. Il parere sfavorevole e vincolante della Soprintendenza appare viziato da travisamento e difetto di motivazione ed è evidentemente fondato – come osservato dai ricorrenti — sul postulato che la presenza dei pannelli fotovoltaici costituisca comunque un degrado per l'ambiente circostante, quale che siano la modalità di installazione e le loro dimensioni: ciò che, viceversa, secondo ragionevolezza ed esperienza, non si può affermare per la gran parte degli stessi – ormai diffusamente presenti sul territorio, e largamente incentivati dalle leggi statali e regionali – e comunque per l'impianto de quo.
Infatti, nel secondo progetto, i pannelli fotovoltaici costituiscono l'omogenea copertura di una sola falda del tetto – con cui fanno dunque corpo – della costruzione, la quale a sua volta appartiene alla tipologie delle villette unifamiliari su due piani, di recente e normale fattura, posta al lato di una strada totalmente urbanizzata (dove si contano decine di costruzioni consimili) e non lontana da una scuola e da una chiesa: la stessa Soprintendenza, del resto, riconosce che è fuori del nucleo abitato in cui si trova la costruzione interessata che il sito assume connotati di rara bellezza naturalistica.
2.3. Affermare che un simile intervento possa alterare il panorama della zona non pare ragionevolmente sostenibile, considerato che il Castello di Collalto, ragione e perno del vincolo, si trova a chilometri di distanza: la presenza dei pannelli fotovoltaici appoggiati sul tetto di una qualsiasi abitazione, e formanti corpo con esso, è insignificante in un siffatto contesto, tanto più considerata l'ampia ed acquisita presenza sul territorio regionale di impianti simili, di contenute analoghe dimensioni, tali da essere ormai divenuti un elemento architettonico sostanzialmente insignificante.
2.4. In altri termini, non s'intende affermare che, nello specifico contesto, quei pannelli non aggravano un ipotetico preesistente degrado, ma invece che gli stessi si pongono come un intervento che non altera il contesto perché, in concreto, non lo trasforma.
3.1. I pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631, della Soprintendenza ed il provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana vanno dunque annullati.
3.2. Per effetto dell'annullamento giurisdizionale, che, stante l'originaria illegittimità dell'atto amministrativo, produce i suoi effetti ex tunc, si deve ritenere definitivamente consumato il potere della Soprintendenza di ripronunciare un ulteriore parere, in conformità al disposto di cui all'articolo 146, comma V segg., del Dlgs 42/2004: su tale fondamento il Comune dovrà riprovvedere sull'autorizzazione paesaggistica richiesta.
4. Le spese di lite, integralmente compensate con il Comune, seguono la soccombenza per l'Amministrazione per i beni e le attività culturali, e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe,
a) dichiara improcedibile il ricorso principale;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento 21 settembre 2011, prot. n. 15701 del Comune di Susegana, ed i pareri 19 luglio 2011 prot. n. 20050 e 30 agosto 2011 prot. 23631 della Soprintendenza.
Compensa le spese di lite tra i ricorrenti ed il Comune e condanna l'Amministrazione per i beni e le attività culturali alla loro rifusione in favore dei ricorrenti, liquidandole in € 2.500,00 per diritti ed onorari, oltre Iva e Cpa ed all'importo del contributo unificato di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio addì 14 dicembre 2011 con l'intervento dei signori magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 25 gennaio 2012.