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Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Puglia 12 gennaio 2012, n. 49

Intervento edilizio - Denuncia di inizio attività (Dia) - Provvedimento per silentium - Tutela del terzo - Azione impugnatoria

Tar Puglia

Sentenza 12 gennaio 2012, n. 49

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia

Lecce — Sezione Terza

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 1790 del 2010, proposto da:

(omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis);

 

contro

Comune di Ginosa, non costituitosi in giudizio;

 

nei confronti di

(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis);

(omissis), non costituitosi in giudizio;

 

per l'annullamento

— del permesso di costruire n. 51 del 29 luglio 2010, prot. n. 19095, pratica edilizia n. 74/2010;

nonché, ove necessario, dell'ordinanza n. 104 prot. n. 21296 del 4 agosto 2010 del responsabile del VII Settore del Comune di Ginosa;

— del provvedimento di assenso formatosi sulla Dia presentata il 29 gennaio 2008, prot. n. 2994;

— del provvedimento di assenso formatosi sulla Dia presentata l'8 marzo 2010, prot. n. 6864;

— di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di (omissis);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2011 il dott. (omissis) e uditi l'avvocato (omissis) per il ricorrente e, nelle preliminari, l'avvocato (omissis), in sostituzione dell'avvocato (omissis), per i controinteressati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto e Diritto

1. Il sig. (omissis) è residente in Ginosa, in un immobile confinante con la proprietà dei sigg.ri (omissis), odierni controinteressati.

I sigg.ri (omissis), sulla base dei titoli edilizi impugnati, hanno sopraelevato un fabbricato preesistente.

Avverso i suddetti provvedimenti, il sig. (omissis) propone il presente ricorso esponendo le seguenti doglianze:

— violazione articolo 35 Dpr 380/2001, violazione Nta del Prg di Ginosa, violazione legge 1150/1942, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento;

— violazione articolo 36 Dpr 380/2001, violazione legge 765/1967, violazione Nta, violazione legge 1150/1942, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento;

— violazione articolo 34 Dpr 380/2001, violazione articolo 36 Dpr 380/2001, violazione legge 765/1967, violazione Nta, violazione legge 1150/1942, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento;

— violazione articolo 36 Dpr 380/2001, violazione legge 765/1967, violazione Nta, violazione legge 1150/1942, violazione del Regolamento edilizio, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento;

— violazione articolo 12 Dpr 380/2001 violazione articolo 36 Dpr 380/2001, violazione legge 765/1967, violazione Nta, violazione legge 1150/1942, violazione del regolamento edilizio, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento;

— violazione del Dm 14 gennaio 2008 "norme tecniche per le costruzioni", violazione Dm 14 settembre 2005, violazione articolo 36 Dpr 380/2001, violazione legge 765/1967, violazione Nta, violazione legge 1150/1942, violazione del Regolamento edilizio, violazione Dm 1444/1968, eccesso di potere, sviamento.

Si sono costituiti i sigg.ri (omissis) e (omissis), chiedendo la reiezione del ricorso.

In virtù di ordinanza istruttoria adottata da questo Tribunale è stata acquisita dall'Amministrazione una relazione, datata 8 giugno 2011, dell'Ing. (omissis), responsabile dell'Ufficio tecnico comunale.

2. All'udienza del 27 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

3. Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di irricevibilità del ricorso.

I controinteressati deducono la tardività del ricorso in quanto rivolto avverso le Dia del 29 gennaio 2008 e dell'8 marzo 2010.

L'eccezione è fondata nei termini che seguono.

3.1 Sulla base delle Dia presentate, il 29 gennaio 2008 e l'8 marzo 2010, (prot. n. 2994 e 6864) i ricorrenti hanno, previa demolizione dell'edificio preesistente, sopraelevato di due piani il fabbricato a piano terra.

A seguito poi degli esposti presentati dal ricorrente agli Uffici comunali, i sigg.ri Tataranno anche a seguito dell'intervento repressivo dell'Amministrazione (ordinanza di sospensione 64/2010 e 82/2010) hanno presentato istanze, relativamente a specifici aspetti, ex articolo 34 e 36 Dpr 380/2001, accolte poi con l'impugnato permesso di costruire n. 51/2010.

Risulta dunque, allo stato degli atti, che l'intervento edificatorio è in gran parte riconducibile alle Dia sopra indicate.

3.2 Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza (da ultimo Adunanza plenaria 15/2011), nell'ipotesi di intervento edilizio a fronte di Dia, venendo in rilievo un provvedimento per silentium, la tutela del terzo (nel caso di specie l'odierno ricorrente) è affidata all'esperimento di un'azione impugnatoria, ex articolo 29 del Codice del processo amministrativo da proporre nell'ordinario termine decadenziale.

Nel caso in cui la piena conoscenza della presentazione della Dia avvenga in uno stadio anteriore al decorso del termine per l'esercizio del potere inibitorio, il dies a quo per l'impugnativa coincide con il decorso del termine per l'adozione delle doverose misure interdittive, ovverosia 30 giorni dalla presentazione della denuncia ex articolo 23 Dpr 380/2011.

Risulta che il sig. (omissis) era a conoscenza delle due Dia e della loro efficacia lesiva dei suoi interessi sin dal 14 aprile 2010, giorno nel quale comunica al Comune di Ginosa la presenza di anomalie e difformità.

Il ricorso è stato notificato il 15 novembre 2010: ne consegue l'irricevibilità del ricorso nella parte in cui contesta le opere edilizie già assentite tacitamente con le Dia presentate, il 29 gennaio 2008 e l'8 marzo 2010.

Tempestive risultano invece le contestazioni rivolte avverso la parte realizzata in via difforme poi assentita con il permesso 51/2010.

4. Nel merito il ricorso non può essere accolto

4.1 Con il primo motivo di ricorso ci si duole che per l'approvazione del progetto edilizio, per l'edificazione tramite Dia e per il successivo accertamento di conformità non sia stato acquisito il consenso di tutti i comproprietari; in particolare non sarebbe stato acquisito il consenso del comproprietario (omissis).

Il motivo è infondato.

Il Collegio ritiene che l'Amministrazione non sia tenuta, in caso di mancata contestazione del condomino pretermesso, a svolgere indagini particolari in presenza della richiesta edificatoria prodotta da un comproprietario; solo, quando uno o più comproprietari si attivino per denunciare il proprio dissenso, rispetto al rilascio del titolo edificatorio, il Comune deve verificare se sussiste la disponibilità del bene oggetto dell'intervento edificatorio e se, più in generale, la situazione di fatto consente di supporre l'esistenza di un tacito "pactum fiduciae" intercorrente tra i comproprietari, il cui assenso può manifestarsi non solo attraverso atti formali che documentino un assenso del condominio, ma anche "per facta concludentia".

Nel caso di specie, l'assenso del comproprietario all'edificazione deve considerarsi tacitamente rilasciato anche alla luce della dichiarazione del 29 novembre 2010, con cui il sig. (omissis) ha autorizzato i propri fratelli (omissis) e (omissis) a rappresentarlo per qualsiasi pratica edilizia che si rendesse necessaria "dando loro la massima discrezionalità sugli interventi da apportare", dichiarazione che deve considerarsi anche con valore di ratifica di quanto già proposto al Comune.

4.2 Con il secondo motivo si contesta che il rilascio dell'accertamento di conformità ex articolo 36 Dpr 380/2001 è avvenuto in assenza del requisito della doppia conformità urbanistica.

Il motivo non può essere accolto.

Il permesso in sanatoria ex articolo 36 Dpr 380/2001 è stato rilasciato, secondo la relazione comunale, "limitatamente alla proiezione verticale dei piani sopraelevati".

Il ricorrente in relazione alla parte sanata e al contenuto dispositivo della sanatoria non articola nessuna specifica censura, incentrandosi il motivo di impugnazione in esame, per quanto risulta dagli atti di causa, su caratteristiche dell'intero progetto (limite di cubatura, rapporto di copertura, spazi per standards, falsa rappresentazione dell'edificio preesistente) già approvate dalle precedenti Dia, con riferimento alle quali — per le ragioni supraesposte — il sig. (omissis) è decaduto dal potere di impugnativa giudiziale.

4.3 Con il terzo motivo ci si duole che il rilascio del provvedimento ex articolo 34 Dpr 380/2001 sia stato rilasciato in assenza dei presupposti di legge, in particolare che l'intervento abusivo sia avvenuto in parziale difformità e non in totale difformità.

Il motivo è infondato.

In base al citato articolo 34 quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, l'Amministrazione applica una sanzione pecuniaria.

Il citato provvedimento ex articolo 34 è stato rilasciato, secondo la relazione dell'Amministrazione "rilevato che parte del piano terra era stato realizzata in difformità dall'autorizzazione edilizia del 24 luglio 1962… limitatamente alla porzione difforme al piano terra" in ragione del pregiudizio statico che sarebbe stato provocato alla parte autorizzata.

Non può essere condiviso l'assunto del ricorrente secondo cui la parte del piano terra sarebbe in totale difformità in quanto compiuta in assenza di permesso di costruire e caratterizzata da variazioni essenziali; come già evidenziato i titoli edilizi sulla cui base è stata compiuta la sopraelevazione non sono contestabili in quanto ormai divenuti inoppugnabili.

Correttamente quindi il Comune considera la parte a piano terra non conforme all'autorizzazione edilizia del 1962 — rappresentata dalla rampa garage e dall'androne a piano terra — componente di un organismo edilizio più ampio e regolarmente costruito; appare altresì esente da censure la valutazione relativa al rischio statico che la demolizione di parte del piano terra avrebbe sull'intero edificio.

4.4 Con il quarto motivo viene contestata l'illegittimità del permesso di costruire in sanatoria per il mancato rispetto delle norme sulle distanze imposte dalla normativa urbanistica.

Il motivo è infondato.

Come già esposto, il permesso in sanatoria non ha ad oggetto l'intero fabbricato ma una parte dello stesso, estranea alla questione delle distanze, che devono ritenersi ormai consolidate con le Dia del 29 gennaio 2008 e del 8 marzo 2010.

4.5 Con il quinto motivo si contestano le caratteristiche della rampa di accesso di cui al progetto presentato con Dia del 29 gennaio 2008.

Il motivo è irricevibile per le ragioni già evidenziate.

4.6 Con il sesto motivo si contesta il mancato rispetto del Dm 14 settembre 2005 poi sostituito dal Dm 14 gennaio 2008 in materia di "norme tecniche per le costruzioni".

Il motivo non può essere accolto.

In disparte della questione, sollevata nella relazione dell'Ing. (omissis), dell'applicabilità delle previgenti norme tecniche di costruzione, l'intervento edilizio deve intendersi realizzato in base alle Dia sopra citate, in relazione alle quali i successivi atti non costituiscono una variante sostanziale. Ne discende l'irricevibilità della censura, per le ragioni viste.

4.7 Con il settimo motivo si contesta l'erronea applicazione delle norme sullo scolo delle acque (articolo 908 C.c.) con il rilascio del permesso di costruire.

Il motivo deve essere disatteso.

Vale in proposito quanto già motivato con riferimento al secondo motivo di ricorso trattandosi di caratteristiche del progetto già approvate con le precedenti Dia.

5. In conclusione, il ricorso è respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce — Sezione Terza definitivamente pronunciando, respinge il ricorso, come in epigrafe proposto.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 e del 10 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 12 gennaio 2012.

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