Sentenza Tar Basilicata 6 ottobre 2011, n. 508
Pannelli solari aderenti o integrati nei tetti degli edifici - Installazione in area vincolata - Rilascio autorizzazione paesaggistica - Esonero - Inconfigurabilità
Tar Basilicata
Sentenza 6 ottobre 2011, n. 508
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 457 del 2010, proposto dalla società agricola (...) Sas di (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e (omissis);
contro
Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza (omissis);
per l'annullamento
della nota prot. n. 862 del 17 novembre 2010 (ricevuta dalla società ricorrente il 20 novembre 2010), con la quale il responsabile dell'Ufficio tecnico ed il Direttore generale dell'Ente Parco nazionale Appenino Lucano Val d'Agri Lagonegrese hanno statuito che i lavori di installazione dell'impianto fotovoltaico, comunicati dalla società ricorrente con nota dell'8 novembre 2010, dovevano essere autorizzati sia ai sensi dell'articolo 146 Dlgs n. 42/2004 che ai sensi dell'articolo 13 legge n. 394/1991 e, pertanto, hanno invitato la società ricorrente "a non iniziare" i predetti lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico o, "qualora fossero già iniziati, a sospenderli immediatamente";
Visti il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2011 il dott. (omissis) e uditi gli avvocati (omissis) e (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Fatto
La società ricorrente conduce un'azienda agricola nella Contrada Pieghe di Maglia del Comune di Grumento Nova, ricadente nella Zona 1 (di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di antropizzazione) del perimetro del Parco nazionale Appenino Lucano— Val d'Agri— Lagonegrese (tale area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico e ricade all'interno sia del Sito di importanza comunitaria, denominato "Lago Pertusillo", sia della Zona di protezione speciale, denominata "Appennino Lucano, Val d'Agri, monte Sirino e monte Raparo"), dove insistono due capannoni rurali con copertura a doppia falda, per il ricovero degli animali e delle attrezzature agricole.
Poiché la società ricorrente aveva l'intenzione di installare tre impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kW, sul tetto dei due capannoni "con lo stesso orientamento e inclinazione" delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli, in data 5 luglio 2010, essa ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), Dpr n. 380/2001 (come sostituito dall'articolo 5 Dl n. 40/2010 convertito nella legge n. 73/2010 ed entrato in vigore il 26 maggio 2010) comunicava tale intenzione al Comune di Grumento Nova e contestualmente chiedeva all'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, se tale intervento risultava sottoposto alla Valutazione di incidenza ex Dpr n. 357/1997.
Con nota del 13 luglio 2010 il Dirigente dell'Ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata precisava che la realizzazione dei predetti impianti fotovoltaici non era assoggettata alla valutazione di incidenza ex Dpr n. 357/1997.
Poi con nota dell'8 novembre 2010 la società ricorrente comunicava all'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese la suddetta intenzione di installazione dei citati tre impianti fotovoltaici.
Con nota prot. n. 862 del 17 novembre 2010 (ricevuta dalla società ricorrente il 20 novembre 2010) il responsabile dell'Ufficio tecnico ed il Direttore generale dell'Ente Parco nazionale Appenino Lucano Val d'Agri Lagonegrese statuivano che i lavori di installazione dei predetti impianti fotovoltaici dovevano essere autorizzati sia ai sensi dell'articolo 146 Dlgs n. 42/2004, sia ai sensi dell'articolo 13 legge n. 394/1991 e, pertanto, invitavano la società ricorrente "a non iniziare" la realizzazione di tali lavori o, "qualora fossero già iniziati, a sospenderli immediatamente".
Successivamente la società ricorrente con istanza del 18 novembre 2010, alla quale veniva allegata apposita relazione paesaggistica semplificata ex Dpr n. 139 del 9 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 agosto 2010 ed entrato in vigore il 10 settembre 2010), chiedeva alla Regione Basilicata il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.
In data 19 novembre 2010 l'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata esprimeva parere favorevole, in quanto i predetti impianti fotovoltaici non alteravano l'area sottoposta a tutela.
Con atto prot. n. 133987 del 22 novembre 2010 la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Potenza esprimeva parere favorevole, in quanto i predetti impianti fotovoltaici non alteravano il contesto paesaggistico tutelato, con le seguenti prescrizioni i pannelli solari dovevano essere aderenti o integrati al tetto esistente e dovevano avere la stessa inclinazione e orientamento delle falde esistenti.
Pertanto, con determinazione n. 1678 del 6 dicembre 2010 il Dirigente dell'Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata rilasciava ai sensi dell'articolo 146 Dlgs n. 42/2004 l'autorizzazione paesaggistica.
Il rilascio di tale autorizzazione paesaggistica veniva comunicato nella stessa giornata del 6 dicembre 2010 all'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese da parte della società ricorrente, la quale con successiva nota del 17 dicembre 2010 chiedeva l'annullamento della predetta nota Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17 novembre 2010, facendo presente che aveva la necessità di ultimare i lavori di installazione dei predetti tre impianti fotovoltaici entro il 31 dicembre 2010, al fine di poter usufruire degli incentivi tariffari, relativi al consumo di energia elettrica, previsti dal D m 19 febbraio 2007.
La suddetta nota Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17 novembre 2010 è stata impugnata con il presente ricorso (notificato il 18 dicembre 2010), soltanto nella parte in cui prescrive l'obbligo del nulla osta ex articolo 13 legge n. 394/1991, deducendo la violazione dell'articolo 6, comma 2, lettera d), Dpr n. 380/2001 (come sostituito dall'articolo 5 Dl n. 40/2010 convertito. nella legge n. 73/2010), dell'articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008 (anch'esso sostituito dall'articolo 5 Dl n. 40/2010 convertito nella legge n. 73/2010), del combinato disposto di cui all'articolo 1 Dpr n. 139/2010 ed al punto 28 dell'allegato 1 allo stesso Dpr n. 139/2010, degli artt. 6, comma 3, e 13 legge n. 394/1991, degli articoli 7, comma 2, e 11 Dpr 8 dicembre 2007 (istitutivo dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese), del paragrafo 2.2.2, appendice A, del vigente Piano di Indirizzo energetico ambientale regionale (approvato con Lr n. 1/2010), del principio di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa e l'eccesso di potere per sviamento.
Si è costituito in giudizio l'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, il quale ha sostenuto l'infondatezza del ricorso, evidenziando che la ricorrente aveva inviato all'Ente Parco il progetto definitivo, degli impianti fotovoltaici da installare, soltanto il 17 dicembre 2010, per cui il termine per la formazione del silenzio assenso ex articolo 13 legge n. 394/1991 scadeva il 15 febbraio 2011.
Con Ordinanza n. 12 del 12 dicembre 2010 questo Tribunale ha accolto l'istanza di provvedimento cautelare.
All'udienza pubblica del 22 settembre 2011 il ricorso in epigrafe passava in decisione.
Diritto
Il presente ricorso risulta fondato e pertanto va accolto, per i motivi di seguito indicati.
In via preliminare, va precisato che, pur prescindendo dalla circostanza che la società ricorrente non ha dimostrato che i tre impianti fotovoltaici di cui è causa hanno una superficie di massimo 25 mq., non risulta condivisibile la tesi, proposta dalla società ricorrente, secondo cui il combinato disposto di cui al punto 28 dell'allegato 1 al Dpr n. 139/2010 ed all'articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008 andrebbe interpretato nel senso che l'installazione dei pannelli solari, "aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici", non sarebbe sottoposta neppure al procedimento semplificato del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, previsto dall'articolo 146, comma 9, Dlgs n. 42/2004 e disciplinato dal Dpr n. 139 del 9 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 agosto 2010 ed entrato in vigore il 10 settembre 2010), dal momento che l'articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008 (come sostituito dall'articolo 5 Dl n. 40/2010 convertito nella legge n. 73/2010), espressamente richiamato dal punto 28 dell'allegato 1 al Dpr n. 139/2010, statuisce soltanto che "sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 Dpr n. 380/2001", ma non prevede alcunché con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, mentre l'analogo articolo 6, comma 2, lettera d), Dpr n. 380/2001 (anch'esso sostituito dall'articolo 5 Dl n. 40/2010 conv. nella legge n. 73/2010) al precedente comma 1 fa espressamente salve le disposizioni contenute nel Dlgs n. 42/2004.
Poiché l'articolo 149, lettera a), Dlgs n. 42/2004 statuisce che l'esonero dall'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica viene espressamente stabilito soltanto "per gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici", deve ritenersi che non può rientrare nell'ambito oggettivo di tale norma l'installazione del predetto tipo di pannelli solari, in quanto anch'essi alterano l'aspetto esteriore degli edifici e perciò non può escludersi a priori che possano risultare incompatibili con la protezione del contesto paesaggistico tutelato, come quello, nella specie, previsto dall'articolo 142, comma 1, lettera f), Dlgs n. 42/2004.
Comunque, va rilevato che, al momento, non risulta vigente alcuna disposizione normativa, che non sottopone ad autorizzazione paesaggistica l'installazione della sopra descritta tipologia di pannelli solari.
Pertanto, deve ritenersi che non vi sia corrispondenza biunivoca tra interventi liberi ai fini edilizi ed interventi esonerati dall'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto le discipline giuridiche del paesaggio e dell'edilizia sono connesse, ma distinte, poiché le parti del territorio di rilevanza paesaggistica esprimono valori ed interessi pubblici diversi ed autonomi rispetto a quelli dell'ordinata e razionale trasformazione dello stesso territorio, sottesi alla normativa in materia di edilizia ed urbanistica.
In ogni caso, tenuto conto della circostanza che la società ricorrente ha in seguito ottenuto, ai sensi dell'articolo 146 Dlgs n. 42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica con la determinazione Dirigente Ufficio urbanistica e tutela del paesaggio della Regione Basilicata n. 1678 del 6 dicembre 2010, il ricorso in epigrafe va accolto, in quanto, poiché l'ultima frase dell'articolo 6, comma 3, legge n. 394/1991 statuisce espressamente che "resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 legge n. 457/1978" (anche se sono sottoposti all'onere di darne comunicazione agli organi di gestione dei Parchi Nazionali), cioè stabilisce che gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex articolo 31, comma 1, lettera a) e b), legge n. 457/1978 possono sempre essere realizzati nell'ambito dei perimetri dei Parchi nazionali, si desume agevolmente che il successivo articolo 13 legge n. 394/1991, nella parte in cui sottopone al preventivo nulla osta dell'Ente Parco Nazionale il "rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco" nazionale, si riferisce ad interventi edilizi diversi da quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria ex articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978. Al riguardo, va precisato che l'espresso rinvio a queste ultime due norme, a maggiore tutela degli interessi pubblici di tutela dell'ambiente, va qualificato come di carattere statico e non dinamico, cioè va applicato soltanto alle fattispecie indicate nelle predette lett. a) e b) del comma 1 dell'articolo 31 legge n. 457/1978 e perciò non può essere esteso alle ulteriori fattispecie di manutenzione ordinaria e straordinaria, individuate successivamente dal Legislatore, come quella di cui è causa istituita dall'articolo 5, comma 1, Dl n. 40/2010 convertito nella legge n. 73/2010, il quale ha modificato sia l'articolo 6 Dpr n. 380/2001, sia l'articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008.
Infatti, poiché la ratio del nulla osta ex articolo 13 legge n. 394/1991 è quella di tutelare e valorizzare il patrimonio ecologico-naturale di una particolare località (secondo le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, legge n. 349/1991, come: la conservazione delle specie animali e vegetali, delle singolarità geologiche e delle formazioni paleontologiche; realizzazione dell'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; promozione di attività ricreative compatibili; difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici) e non l'estetica del paesaggio, il predetto nulla osta non risulta necessario con riferimento agli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978, mentre risulta utile soltanto l'onere di comunicazione di tali interventi edilizi, al fine di vigilare e controllare se effettivamente trattasi di interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ex articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978.
Inoltre, va sottolineato che "la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978, dandone comunicazione all'organismo di gestione" risulta confermata dall'articolo 7, comma 2, Dor 8 dicembre 2007, istitutivo dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.
Al riguardo va pure evidenziato che, comunque, il successivo articolo 11 del medesimo Dpr 8 dicembre 2007 statuisce che "nelle more dell'entrata a regime dell'Ente Parco" (situazione attuale al momento della proposizione del ricorso in esame, in quanto non erano ancora stati approvati i regolamento del Parco ex articolo 11 legge n. 394/1991 ed il Piano del Parco ex articolo 12 legge n. 394/1991), i pareri per i progetti e gli strumenti di pianificazione, previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello stesso Dpr 8 dicembre 2007, "sono ricompresi nelle rispettive procedure autorizzative espletate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera f), Dlgs n. 42/2004", per cui, allo stato, in ogni caso, il nulla osta ex articolo 13 legge 394/1991 andrebbe acquisito di regola nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica anche mediante l'indizione di un'apposita Conferenza di servizi.
In conclusione, va rilevato che l'installazione dei tre predetti impianti fotovoltaici, aventi una potenza complessiva di 46,98 kW, sul tetto dei due capannoni della società ricorrente ("con lo stesso orientamento e inclinazione" delle falde, di cui uno, composto da 6 stringhe di 13 moduli, e gli altri due, composti da 3 stringhe di 16 moduli) rientra quantomeno nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, espressamente previsti dall'articolo 31, comma 1, lett. b), legge n. 457/1978, in quanto trattasi della realizzazione di un nuovo impianto tecnologico, che non altera i volumi e le superfici e non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile che ci occupa.
Per completezza, va pure precisato che non può condividersi la tesi dell'Amministrazione resistente, secondo cui, poiché gli impianti fotovoltaici di cui è causa dovevano essere qualificati come "opere tecnologiche", ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 8 dicembre 2007 (istitutivo dell'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese) tali opere, se ricadenti nella Zona 1, rientravano tra quelle sottoposte ad autorizzazione dell'Ente Parco, in quanto le "opere tecnologiche", previste dal citato articolo 7, comma 1, lettera a), Dpr 8 dicembre 2007, sono quelle autonome e distanti dagli immobili esistenti (anche se pertinenziali agli stessi immobili), mentre gli impianti fotovoltaici di cui è causa aderiscono (con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento) al tetto dei due esistenti capannoni rurali della azienda agricola ricorrente, come prescritto dall'articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008, per cui tali pannelli solari rientrano nell'ambito della manutenzione ordinaria (ai sensi del citato articolo 11, comma 3, Dlgs n. 115/2008) oppure, come sopra detto, nell'ambito della manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b), legge n. 457/1978. Diversamente, accedendo alla predetta tesi dell'Amministrazione resistente, secondo cui qualsiasi opera tecnologica, anche se va qualificata come opera di manutenzione ordinaria o straordinaria, va assoggettata al nulla osta ex articolo 13 legge n. 394/1991, sarebbe privo di effetto il successivo comma 2 dello stesso articolo 7 Dpr 8 dicembre 2007, ai sensi del quale, come sopra detto ed analogamente a quanto già statuito dall'articolo 6, comma 3, legge n. 394/1991, viene espressamente sancita "la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, così come definiti dall'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), legge n. 457/1978, dandone comunicazione all'organismo di gestione". Ma secondo un principio generale dell'ordinamento giuridico (desumibile dall'articolo 1367 C.c.) due norme, contenute in uno stesso articolo, non possono essere interpretate nel senso che una di esse non possa avere effetto.
Pertanto, l'impugnata nota Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17.11.2010 risulta illegittima, nella parte in cui prescrive, per l'installazione dei predetti impianti fotovoltaici, l'obbligo del nulla osta ex articolo 13 legge n. 394/1991.
A quanto sopra consegue l'accoglimento del ricorso in esame e per l'effetto l'annullamento dell'impugnata nota Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17 novembre 2010.
Ai sensi degli artticoli 91 e 92, comma 2, C.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla l'impugnata nota Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese prot. n. 862 del 17 novembre 2010.
Condanna l'Ente Parco nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio, che vengono liquidate in € 2.500,00 oltre Iva, Cpa e spese a titolo di contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 6 ottobre 2011.