Sostanze pericolose

Documentazione Complementare

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Comunicazione Commissione europea 9 marzo 2011

Imprese che nel 2012 intendono importare/esportare o richiedere una quota per usi di laboratorio  di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS)

Commissione europea

Comunicazione 9 marzo 2011, n. 2011/C 75/05

(Guue 9 marzo 2011 n. C 75)

Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi

Altri Atti

(2011/C 75/05)

 

1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (Ce) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che intendono:

a) importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 le sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, oppure

b) chiedere per il 2012 una quota di dette sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi.

2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:

Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115

Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati

Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402

Gruppo IV: tetracloruro di carbonio

Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano

Gruppo VI: bromuro di metile

Gruppo VII: idrobromofluorocarburi

Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi

Gruppo IX: bromoclorometano

3. L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di espor­ tazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (Ce) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre un'autorizzazione preventiva è necessaria per la produzione di sostanze controllate.

4. Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:

a) usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e a limiti quantitativi),

b) usi critici (halon),

c) usi come materie prime,

d) usi come agenti di fabbricazione.

5. Le quote di produzione e d'importazione per usi di laboratorio e analitici saranno allocate conforme­ mente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni.

6. Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2012, e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all'esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2011 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa. europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la pro­ cedura descritta al paragrafo 7.

7. Le imprese che sono registrate nella base di dati principale ODS in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).

8. I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati principale ODS a partire dal 16 maggio 2011.

9. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2011

Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.

10. Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2012, le im­ prese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati principale ODS.

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