Sostanze lesive ozono, deroga Ue per container intermodali
Sostanze pericolose
L’ingresso o l’uscita dal territorio Ue di un container intermodale vincolato al regime di “ammissione temporanea” non va considerato come importazione o esportazione ai fini del regolamento 1005/2009/Ce.
È questa l’interpretazione “conforme agli accordi internazionali” della Commissione europea (parere 20 agosto 2013) per quel che riguarda il veto all’importazione dei container intermodali contenenti idroclorofluorocarburi, previsto dal regolamento 1005/2009/Ce.
A livello internazionale, infatti, da un lato l’impiego di HCFC per i container è ancora consentito, e questo fa si che “di solito” i container internazionali contengano sostanze “controllate”); dall’altro, l’Ue ha firmato la Convenzione doganale sull’ammissione temporanea che consente di importare in regime di esonero doganale determinate merci destinate alla riesportazione, container compresi.
In sede di ispezione dei container intermodali contenenti sostanze controllate (o il cui funzionamento sia basato su di esse), si precisa poi nel parere, gli Stati membri sono tenuti a verificare che i container intermodali che vengono ammessi temporaneamente siano conformi agli articoli 553, 554, 555 e 557 del regolamento 2454/93/Cee (codice doganale) e non siano immessi in commercio nell’Unione.
Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) - Abrogazione del regolamento 2037/2000/Ce
Sostanze lesive dell'ozono - Regolamento 1005/2009/Ce - Applicazione ai container intermodali
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