Sostanze ozono lesive, le istruzioni Ue alle imprese per il 2021
Sostanze pericolose (Documentazione Complementare)
Domande di quote di sostanze controllate entro il 19 giugno 2020 per le imprese che nel 2021 intendono importare/esportare o produrre per usi di laboratorio sostanze lesive dell'ozono.
Le modalità per godere della deroga al divieto di sostanze ozono lesive (come previsto dal regolamento sull'ozono 1005/2009/Ce) sono indicate in un comunicato della Commissione Ue del 7 aprile 2020 e riguardano le imprese che intendono importare nella Ue o esportare fuori dall'Unione o produrre per usi essenziali di laboratorio una serie di sostanze lesive dell'ozono (Cfc 11, 12, 113, 114 o 115; altri clorofluorocarburi completamente alogenati; halon 1211, 1301 o 2402; tetracloruro di carbonio; 1,1,1-tricloroetano; bromuro di metile; idrobromofluorocarburi; idroclorofluorocarburi; bromoclorometano).
L'importazione o l'esportazione di sostanze controllate richiede il rilascio di una licenza e la produzione di tali sostanze per usi di laboratorio è soggetta ad autorizzazione. Alcuni tipi di sostanze sono soggetti a restrizioni quantitative per cui esiste un sistema di quote, per cui occorre una domanda di quote. Le imprese non registrate nel sistema di rilascio delle licenze Ods (https://webgate.ec.europa.eu/ods2) devono farlo entro il 19 maggio 2020. Mentre la domanda di quote va presentata entro il 19 giugno 2020.
Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) - Abrogazione del regolamento 2037/2000/Ce
Sostanze controllate che riducono lo strato di ozono - Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare o esportare nel 2021 e alle imprese che intendono produrre o importare nel 2021 - Regolamento 1005/2009/Ce
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