Comunicazione Commissione europea 9 marzo 2011
Imprese che nel 2012 intendono importare/esportare o richiedere una quota per usi di laboratorio di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS)
Commissione europea
Comunicazione 9 marzo 2011, n. 2011/C 75/05
(Guue 9 marzo 2011 n. C 75)
Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono (ODS) e alle imprese che intendono richiedere per il 2012 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi
Altri Atti
(2011/C 75/05)
1. La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dall'applicazione del regolamento (Ce) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono e che intendono:
a) importare nell'Unione europea o esportare dall'Unione europea nel 2012 le sostanze elencate nell'allegato I di detto regolamento, oppure
b) chiedere per il 2012 una quota di dette sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi.
2. Si tratta dei seguenti gruppi di sostanze:
Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
Gruppo VI: bromuro di metile
Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
Gruppo IX: bromoclorometano
3. L'importazione o l'esportazione di sostanze esentate dal divieto generale di importazione o di espor tazione richiede il rilascio di una licenza da parte della Commissione, salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (Ce) n. 450/2008, di una durata massima di 45 giorni. Inoltre un'autorizzazione preventiva è necessaria per la produzione di sostanze controllate.
4. Le importazioni destinate all'immissione in libera pratica nell'Unione europea sono soggette a limiti quantitativi determinati dalla Commissione sulla base delle dichiarazioni di importazione di sostanze controllate per gli usi seguenti:
a) usi di laboratorio e analitici (soggetti a quote di produzione/importazione e a limiti quantitativi),
b) usi critici (halon),
c) usi come materie prime,
d) usi come agenti di fabbricazione.
5. Le quote di produzione e d'importazione per usi di laboratorio e analitici saranno allocate conforme mente all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. La domanda di una quota destinata agli usi di laboratorio e di analisi segue la medesima procedura di seguito indicata per le importazioni.
6. Le imprese che desiderino importare o esportare sostanze controllate nel 2012, e che non hanno richiesto una licenza di importazione o di esportazione (prima del 2010 denominata «autorizzazione all'esportazione») negli anni precedenti, devono notificarlo alla Commissione presentando entro il 16 maggio 2011 il modulo di registrazione disponibile online al seguente indirizzo: http://circa. europa.eu/Public/irc/env/review_2037/library. Dopo la registrazione le imprese devono seguire la pro cedura descritta al paragrafo 7.
7. Le imprese che sono registrate nella base di dati principale ODS in qualità di importatori o esportatori devono completare e presentare il modulo di dichiarazione disponibile online nella base di dati ODS (http://ec.europa.eu/clima/policies/ozone/ods_en.htm).
8. I moduli di dichiarazione saranno disponibili nella base di dati principale ODS a partire dal 16 maggio 2011.
9. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di dichiarazione debitamente compilati, che non contengano errori e pervenuti entro il 30 giugno 2011
Le imprese sono incoraggiate a presentare la loro dichiarazione quanto prima e con sufficiente anticipo, in modo che sia possibile apportare eventuali correzioni entro il termine previsto per la dichiarazione.
10. Di per sé la presentazione di una dichiarazione non autorizza un'impresa a procedere all'importazione, all'esportazione o, nel caso delle sostanze controllate per usi di laboratorio o a fini analitici, alla produzione. Prima di procedere all'importazione, all'esportazione o alla produzione nel 2012, le im prese devono aver presentato la corrispondente dichiarazione e aver richiesto una licenza utilizzando il modulo online disponibile in rete nella base di dati principale ODS.