Energia

Giurisprudenza (Normativa regionale)

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Sentenza Tar Lombardia 11 febbraio 2011, n. 456

Mercato del gas - Tariffe - Illecita determinazione - Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia - Pregiudizio sofferto dagli utenti - Rilevanza ai soli fini della quantificazione della sanzione non ai fini dell'esistenza dell'illecito

In caso di violazione di regole tariffarie nel mercato del gas, l'eventuale pregiudizio subito dai clienti o i benefici economici per la società colpevole rilevano solo per quantificare la sanzione da applicare non ai fini dell'esistenza dell'illecito.
Lo ha stabilito il Tar Lombardia con sentenza 11 febbraio 2011, n. 456 rigettando il ricorso di una società del gas sanzionata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) per avere previsto un coefficiente tariffario per la distribuzione del gas superiore a quello prescritto dalla stessa Autorità. Per i Giudici, il fatto che i clienti danneggiati fossero solo 282 e il pregiudizio da loro subito fosse minimo, non esclude la presenza dell'illecito.
Ai sensi dell'articolo 2.1 lettere c) e d) dell'allegato A della delibera Aeeg 144/08 sia l'eventuale pregiudizio cagionato agli utenti sia l'eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall'autore della violazione, rilevano solo ai fini della gravità dell'illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono elementi costitutivi dell'illecito stesso.

Tar Lombardia

Sentenza 11 febbraio 2011, n. 456

 

Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

 

ha pronunciato la presente

 

Sentenza

 

sul ricorso numero di registro generale 2167 del 2008, proposto da:

società (...) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);

 

contro

Autorità per l'energia elettrica ed il gas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresenta e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (omissis);

 

per l'annullamento

— della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas datata 10 giugno 2008 n. VIS 52/08 avente ad oggetto "Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lettera c), della legge 14 novembre 1995 n. 481 nei confronti della società (...) Spa";

— della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 4 dicembre 2007 n. 300/07 avente ad oggetto "Avvio di istruttorie formali per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di distribuzione e vendita del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas in materia di coefficiente di adeguamento tariffario M";

— della comunicazione delle risultanze istruttorie di cui alla lettera prot. 0006973-10/03/2008 prot. generale/p datata 11 marzo 2008;

— di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2011 il dott. (omissis) e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

Fatto

 

La società (...) Spa ha impugnato gli atti indicati in epigrafe deducendone l'illegittimità per violazione di legge, in relazione, in particolare, alla legge 1981 n. 689, nonché per eccesso di potere, contestando l'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

L'amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso avversario chiedendone il rigetto.

All'udienza del giorno 3 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

 

Diritto

1) In punto di fatto va osservato che, con la deliberazione n. 237/00 del 28 dicembre 007, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (d'ora in poi Aeeg o Autorità) definiva i criteri per la determinazione delle tariffe per le attività di distribuzione del gas e di fornitura ai clienti del mercato vincolato, individuando, tra l'altro, un coefficiente di correzione rapportato alle caratteristiche altimetriche e climatiche delle singole zone (c.d. coefficiente M, il cui valore è specificato nelle tabelle allegate alla delibera).

Con deliberazione n. 124/07, datata 1à giugno 2007, l'Autorità avviava un'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale, tra l'altro, del coefficiente di adeguamento tariffario stabilito con la deliberazione n. 237/00.

La relativa istruttoria veniva chiusa dall'Autorità con la deliberazione n. 227/07 del 18.09.2007, mediante la quale veniva altresì disposta l'acquisizione del resoconto elaborato dagli Uffici dell'Autorità che avevano svolto l'attività istruttoria.

Successivamente, con deliberazione n. 300/07 del 4 dicembre 2007, l'Autorità avviava un'istruttoria formale per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e sanzionatori nei confronti di alcune imprese di distribuzione e vendita del gas naturale, compresa la società (...) Spa, per violazione dei provvedimenti dell'Aeeg relativi al coefficiente di adeguamento tariffario M.

Infine, con deliberazione datata 10.06.2008 – VIS 52/08, l'Autorità accertava la violazione da parte della società  (...) Spa delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 e irrogava alla società medesima una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20 lettera c), della legge 1995 n. 481, pari ad 25.822,84 euro.

La violazione contestata dall'Aeeg consiste nell'applicazione da parte di (...) Spa, in relazione a due delle località servite, di un valore del coefficiente M superiore a quello prescritto.

In particolare, la delibera impugnata specifica che per gli anni 2005, 2006 e 2007, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M: 1) per la località Briatico, per un valore di 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01; 2) per la località Colle D'Anchise, per un valore di 0,98, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 0,97.

2) Con l'unico motivo proposto la ricorrente lamenta, in termini di violazione di legge ed eccesso di potere, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la sua colpevolezza nell'applicare dei valori del coefficiente M diversi da quelli stabiliti dall'Autorità.

La ricorrente richiama le difese già esposte in sede procedimentale, ove aveva evidenziato che l'applicazione del coefficiente M per valori difformi nelle due località sarebbe dipeso "da un errore nella gestione dei sistemi informativi della società; in particolare: — per la località Briatico, sarebbe stato compiuto un errore all'atto del primo caricamento del dato rilevante avvenuto in occasione dell'attivazione della fornitura in tale località (avvenuta nel 2005); — per la località Colle D'Anchise, il sistema informativo non sarebbe stato tempestivamente aggiornato, in occasione della trasformazione dell'impianto relativo alla località da Gpl a gas metano".

Inoltre (...) Spa considera che: 1) l'errore di per sé sarebbe relativo ad un valore minimo trattandosi di un differenza pari a 0,01 rispetto a quello stabilito dall'Aeeg; 2) l'errore riguarda solo 282 clienti; 3) il danno cagionato ai clienti è stato minimo, anche in relazione al fatturato complessivo della società, 4) neppure il riferimento alla diligenza qualificata contenuto nell'atto impugnato varrebbe a dimostrare l'esistenza della colpa, in quanto occorrerebbe tenere conto della particolare natura degli errori commessi, nonché della "naturale impossibilità per qualunque essere umano di realizzare senza il minimo errore tutte le attività …connesse alla fatturazione dei consumi".

Il motivo è infondato.

L'articolo 3 della legge 1981 n. 689 prevede che "Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa".

La giurisprudenza consolidata considera che, ai sensi del citato articolo 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione da parte dell'amministrazione del dolo o della colpa, in quanto la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.

Del resto, è pacifico che la buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità in base al secondo comma dell'articolo 3, si configura quando la violazione è dipesa da un errore sul fatto non determinato da colpa e cioè non evitabile neppure con l'ordinaria diligenza (cfr. sul punto Cassazione, Sezioni Unite, 6 ottobre 1995, n. 10508; Cassazione civile 8 marzo 2000, n. 2642; Cassazione civile 28 agosto 2003, n. 12391; Cassazione civile 28 aprile 2006, n. 9862; Cassazione civile 7 luglio 2006, n. 15580; Cassazione civile 11 giugno 2007, n. 13610).

Nel caso di specie la ricorrente si limita ad allegare che l'utilizzo di un coefficiente diverso da quello prescritto è dipeso da un errore nella gestione dei sistemi informativi; tuttavia, tale allegazione non vale a configurare una falsa rappresentazione della realtà non evitabile con l'impiego della dovuta diligenza, sicché non integra l'esimente della buona fede prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge 1981 n. 689.

Sul punto è sufficiente notare che la delibera n. 237/00 (cfr. doc. 9 di parte resistente) contiene delle tabelle che definiscono in modo chiaro e preciso i valori del coefficiente M da applicare in relazione alle zone climatiche e ai valori altimetrici, sicché la semplice consultazione del documento consente di individuare il fattore M da applicare nelle diverse ipotesi.

Del resto, a fronte dell'immediata percepibilità dei valori da applicare, non è dato rilevare – in base alla documentazione versata in atti – alcun comportamento, indicazione o interpretazione da parte dell'Autorità idoneo ad indurre in errore la società interessata e tale da fondare uno stato soggettivo di buona fede.

Sotto altro profilo, si è già rilevato che la buona fede non può correlarsi ad un errore evitabile mediante l'impiego dell'ordinaria diligenza, che, nel caso di specie, non è quella del buon padre di famiglia, ma quella propria del soggetto che svolge un'attività professionale, ai sensi dell'articolo 1176, comma 2, C.c., visto che la società ricorrente esercita professionalmente l'attività di fornitura di gas, sicché la diligenza cui è tenuta deve essere valutata secondo la natura dell'attività esercitata e si traduce nella doverosa predisposizione delle cautele necessarie a garantire anche la scrupolosa osservanza dei parametri di calcolo delle tariffe.

Nel caso di specie tale dovere di diligenza non può ritenersi rispettato, in quanto la violazione non ha assunto carattere del tutto sporadico, ma ha riguardato due distinte località e si è protratta per un periodo complessivamente compreso tra il 2005 e il 2007, senza che sia stata svolta nel corso del triennio un'efficace attività di controllo sui parametri del coefficiente M in concreto applicati; pertanto, è del tutto coerente ritenere che la società non abbia serbato una condotta parametrata ai doveri di diligenza propri dell'attività svolta.

In ogni caso, è onere della società che per la propria attività utilizza un sistema informativo, garantire che il sistema sia impiegato in modo da applicare ab origine valori aderenti alle prescrizioni dell'Aeeg, sottoponendo, inoltre, la gestione del sistema a verifiche periodiche, la cui attivazione con un minimo di diligenza avrebbe ragionevolmente escluso la protrazione dell'errore per circa un triennio.

Del resto, la circostanza che successivamente la società si sia attivata per restituire ai clienti le somme indebitamente percepite integra solo l'adempimento di una specifica obbligazione restitutoria, ma non è indice di buona fede, perché non si traduce in un dato oggettivo che consenta di configurare come scusabile l'errore precedentemente commesso.

Parimenti, non vale ad escludere la sussistenza della violazione contestata dall'Autorità la circostanza che gli utenti finali interessati siano stati solo 282 e abbiano sopportato un esiguo pregiudizio economico e che la società non abbia conseguito un concreto vantaggio in conseguenza della violazione.

In proposito, è sufficiente osservare che ai sensi dell'articolo 2.1 lettere c) e d) dell'allegato A della delibera Aeeg 144/08 — recante le "linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera C), della legge 14 novembre 1995, n. 481" — sia l'eventuale pregiudizio cagionato agli utenti, sia l'eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall'autore della violazione, rilevano solo ai fini della gravità dell'illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono degli elementi costitutivi dell'illecito medesimo.

Invero, l'illecito di cui si tratta prescinde dalla concreta produzione di un danno agli utenti essendo diretto a realizzare una tutela anticipata di interessi di particolare rilievo, alla cui protezione tende la predeterminazione dei criteri tariffari da parte dell'Autorità, quali gli interessi dei consumatori, che acquistano energia elettrica e gas, nonché l'interesse alla realizzazione di un assetto concorrenziale del mercato (sul carattere anticipato della tutela nei casi in esame si consideri Tar Lombardia Milano, Sezione III, 1° luglio 2009, n. 4248).

Ne deriva che nel caso di specie la violazione commessa da (...) Spa non è riconducibile ad un errore scusabile, ma esprime la mancata osservanza dei doveri di diligenza che incombono sulle imprese che professionalmente operano nel settore della distribuzione e della vendita del gas naturale.

Va, pertanto, ribadita l'infondatezza del motivo in esame.

3) In definitiva, il ricorso è infondato nei limiti dianzi esposti e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

 

PQM

 

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:

(omissis)

 

Depositata in segreteria il 11 febbraio 2011.

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