News - Aggiornamento normativo

Energia

Milano, 28 febbraio 2011

Tariffe gas illecite, pregiudizio ai clienti rileva solo per quantificare sanzione

Energia

(Francesco Petrucci)

In caso di violazione di regole tariffarie nel mercato del gas, l'eventuale pregiudizio subito dai clienti o i benefici economici per la società colpevole rilevano solo per quantificare la sanzione da applicare non ai fini dell'esistenza dell'illecito.

 

Lo ha stabilito il Tar Lombardia con sentenza 11 febbraio 2011, n. 456 rigettando il ricorso di una società del gas sanzionata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) per avere previsto un coefficiente tariffario per la distribuzione del gas superiore a quello prescritto dalla stessa Autorità. Per i Giudici, il fatto che i clienti danneggiati fossero solo 282 e il pregiudizio da loro subito fosse minimo, non esclude la presenza dell'illecito.

 

Ai sensi dell'articolo 2.1 lettere c) e d) dell'allegato A della delibera Aeeg 144/08 sia l'eventuale pregiudizio cagionato agli utenti sia l'eventuale vantaggio, anche economico, conseguito dall'autore della violazione, rilevano solo ai fini della gravità dell'illecito, ossia per la quantificazione della sanzione, ma non sono elementi costitutivi dell'illecito stesso.

documenti di riferimento
Sentenza Tar Lombardia 11 febbraio 2011, n. 456

Mercato del gas - Tariffe - Illecita determinazione - Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia - Pregiudizio sofferto dagli utenti - Rilevanza ai soli fini della quantificazione della sanzione non ai fini dell'esistenza dell'illecito

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