Sentenza Tar Puglia 18 febbraio 2011, n. 289
Valutazione di impatto ambientale - Chiusura del procedimento - Termine di 150 giorni - Principio fondamentale della materia - Inderogabilità da parte della Regione o Enti delegati
Il termine di 150 giorni per chiudere la procedura di valutazione di impatto ambientale ex Dlgs 152/2006 è principio fondamentale in materia inderogabile dalle Regioni.
Lo ha ricordato il Tar Puglia con la sentenza 18 febbraio 2011, n. 289, accogliendo l'istanza del ricorrente contro il silenzio dell'amministrazione in merito alla valutazione ambientale di un parco eolico. Secondo i Giudici l'obbligo per l'Amministrazione competente di pronunciarsi entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell'istanza di Via (articolo 26, Dlgs 152/2006) costituisce principio fondamentale della materia inderogabile dalle Regioni e dagli Enti delegati.
Essendo decorso il termine previsto dalla legge, l'Ente competente in materia di Via è stato condannato a pronunciarsi espressamente sulla istanza di valutazione di impatto ambientalepresentata dal ricorrente.
Tar Puglia
Sentenza 18 febbraio 2011, n. 289
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
Sentenza
sul ricorso numero di registro generale 1747 del 2010, proposto da:
(...) Srl, rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis);
contro
Provincia di Foggia, non costituita;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia in ordine all'istanza, presentata dalla (...) Srl in data 31 marzo 2010, per la valutazione di impatto ambientale del progetto per la costruzione di un parco eolico in agro di Chieuti, in località "Cancellone", costituito da n. 16 aerogeneratori di una potenza complessiva pari a 57.6 MWp;
e per la conseguente condanna della Provincia di Foggia ad adottate motivato provvedimento in ordine alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. (omissis) e udito l'avvocato (omissis);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Fatto e Diritto
1. La società ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull'istanza di valutazione di impatto ambientale, relativa al progetto di costruzione di un parco eolico in agro di Chieuti, presentata il 31 marzo 2010.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell'articolo 2 legge n. 241/1990 nonché dell'articolo 26 Dlgs n. 152/2006, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di centocinquanta giorni previsto dalla citata norma.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 26 gennaio 2011, nella contumacia della Provincia di Foggia, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
Sussistono nel caso di specie i presupposti di ammissibilità del rito previsto dall'articolo 31 Codice del processo amministrativo, costituiti dalla titolarità in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l'interesse della società richiedente alla definizione del procedimento di valutazione di impatto ambientale, avendo essa presentato specifica istanza alla Provincia al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Chieuti.
Quanto al secondo aspetto, deve rammentarsi che la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale è sottoposta al termine di centocinquanta giorni dalla presentazione dell'istanza, ai sensi dell'articolo 26 del Dlgs n. 152/2006.
L'obbligo, per l'amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di compatibilità ambientale costituisce principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli Enti delegati.
Sussiste pertanto l'ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento senza che l'Ente intimato si sia espressamente pronunciato sull'istanza di valutazione di impatto ambientale.
Il ricorso deve quindi essere accolto, ordinando alla Provincia di Foggia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
PQM
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina alla Provincia di Foggia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all'adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all'istanza presentata dalla ricorrente, per la valutazione di impatto ambientale della realizzazione di un parco eolico in agro di Chieuti.
Condanna la Provincia di Foggia al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente (...) Srl, liquidate in complessivi €. 1.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
(omissis)
Depositata in segreteria il 18 febbraio 2011.